Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39944 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39944 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Ancona il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 14/02/2025; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ; AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME letta la memoria di replica dell’ depositata in data 22/10/2025.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona emessa in data 14/02/2025 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 05/06/2023, ha modificato (solo) la formula assolutoria nei termini ‘perché il fatto non sussiste’ e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Deduce, con unico motivo, la violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivo infondato e va rigettato.
La Corte di appello, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si è limitata a confermare ‘nel resto’ la sentenza di primo grado la quale non aveva disposto la confisca della statua in marmo descritta nell’imputazione, ma aveva disposto il dissequestro e la restituzione del bene all’avente diritto e cioè al Comune di Ancona. La decisione del giudice della cognizione di restituire la cosa sequestrata “all’avente diritto”, è giuridicamente corretta posto che il sequestro non era stato “revocato”, ma era conseguito ad una sentenza di proscioglimento. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che una cosa è la restituzione che consegue alla revoca del sequestro (che non ricorre nella specie), altra e ben diversa cosa è la restituzione che consegue come effetto dalla perdita di efficacia del sequestro ex art. 323, comma 1, cod. proc. pen.
Solo nel primo caso la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale il bene è stato sequestrato giacché la revoca, postulando il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità del sequestro ( fumus o periculum in mora ) comporta il ripristino dello status quo ante , ossia della stessa situazione giuridica e fattuale sussistente al momento del sequestro, mentre nel caso in cui il sequestro perde efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la restituzione va disposta in favore dell’avente diritto che può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato (Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, COGNOME, Rv. 248772 -01; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359 -01).
A tal proposito questa Corte ha chiarito che ‘ in tema di sequestro preventivo, è necessario allegare e fornire prova specifica dello ” ius possidendi ” per ottenere la restituzione del bene, anche in caso di proscioglimento dell’imputato, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo al solo ” favor possessionis ” ‘ (Sez. 2, n. 8027 del 11/02/2025, Grumo, Rv. 287603 -01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757 -01).
Nella fattispecie, il giudice di merito con valutazione aderente alle emergenze processuali, ha dato conto delle ragioni per le quali la statua di marmo rinvenuta nel giardino del COGNOME nel 2020, dovesse ritenersi di proprietà del
Comune di Ancona (cfr. pag. 3 del la sentenza del Tribunale e pag. 2 della sentenza di appello) e quindi dovesse essere restituita all’ente pubblico che ne aveva diritto e non al COGNOME il quale, invero, non aveva fornito la prova positiva della esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene stesso, non essendo ravvisabile in questa materia un favor possessionis presunto che prescinda dallo ius possidendi.
Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME