Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Foggia ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto, emesso ai sensi dell’art.263 cod.proc.pen., con il quale il pubblico ministero aveva respinto l’istanza di dissequestro – formulata dal suddetto indagato nell’ambito del procedimento n.6593/2023 RGNR per il reato previsto dall’art.590bis cod.pen. – avente a oggetto la vettura meglio identificata in atti.
Il GIP, nel condividere le ragioni poste a sostegno del decreto emesso dal p.m., ha ritenuto necessario il mantenimento del vincolo in ragione della possibilità che, nel corso della successiva fase dibattimentale, potesse essere espletata una perizia avente quale oggetto la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto il vizio di motivazione dell’ordinanza gravata; assumendo che il giudice procedente non avrebbe dato adeguato conto dell’effettiva funzione probatoria sottesa al sequestro, anche alla luce della già intervenuta consulenza disposta dal p.m. in ordine alla dinamica del sinistro; evidenziando, altresì, come il bene in sequestro non rientrasse tra quelli per i quali l’art.324, comma 7, cod.proc.pen. inibisce la restituzione pure in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in relazione al provvedimento emesso dal GIP ai sensi dell’art.263 cod.proc.pen. – in sede di opposizione avverso il decreto del p.m. che abbia rigettato la richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio – è da considerare ammissibile il ricorso per cassazione in riferimento a tutte le ragioni elencate nell’ambito dell’art.606, comma 1, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv.
242290, in senso conforme Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278881).
Nel caso in esame, peraltro, il ricorso non è sostenuto dalla necessaria condizione dell’interesse ad agire, con conseguente necessità di dichiararne l’inammissibilità ai sensi dell’art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.
Difatti, sulla base delle stesse deduzioni contenute nell’atto di impugnazione (a propria volta richiamante il contenuto dell’atto di opposizione proposto di fronte al GIP), risulta che il veicolo in sequestro è di proprietà di un soggetto terzo diverso dalla persona dell’indagato.
Va quindi rilevato che, in riferimento al disposto dell’art.262, comma 1, cod.proc.pen., in base al quale «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbi diritto …», il soggetto che richiede la restituzione della cosa sequestrat non confiscata deve fornire la prova rigorosa della esistenza di un suo diritto legittimo su di essa, non potendosi prescindere, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, dall’accertamento dello jus possidendi (Sez. 5, Sentenza n. 9284 del 15/10/2014, dep.2015, p.o. in proc. c. ignoti, Rv. 262892; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, Papis, Rv. 278236); prova non fornita nel caso di specie e la cui sussistenza non è stata neanche allegata in sede di ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il C. sigliere estensore
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