Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nei confronti di:
SAMB RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, decidendo sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal difensore di NOME COGNOME, tratto a giudizio per rispondere del delitto di contraffazione di una patente di gui rilasciata dalle Autorità Senegalesi, e di un permesso internazionale di guida, ritenuto che il r da contestare fosse quello di uso di atto falso da parte del privato, ha disposto la restituz degli atti al Pubblico Ministero.
2, Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento in premessa, sul rilievo che esso, adottato nell’ambito dell’udienza predibattimentale disciplinata dall’art. 554-bis, cod. proc. pen., fosse stato eme in violazione della disposizione di cui al comma 6 della detta norma, che stabilisce che «Al fi di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che pos comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quan emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico min apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Ha dedotto, a sostegno, che la restituzione d atti al Pubblico Ministero senza il previo invito a rimodulare l’imputazione, così da rend congrua rispetto alle risultanze del procedimento, determinando un’alterazione della sequenza stabilita dal legislatore, sarebbe tale o da rendere il relativo provvedimento nullo ov abnorme, in ragione del prodursi di un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore co
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente delineato l’ambito normativo in cui si colloca la question sottoposta allo scrutinio di questa Corte.
L’art. 554-bis, con le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, assegna all’udie predibattimentale (come già previsto per l’udienza preliminare) «il compito di definire l’ogge del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai se dell’art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrisponden punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d’indagine» (così la Relazione Commissione Ministeriale sul punto).
In particolare, l’art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., in caso di ambigua o generic enunciazione dell’imputazione nel decreto di citazione, impone al giudice di invitare il pubbl ministero (anche d’ufficio e sentite le parti), a riformularne il contenuto, di modo che, ove q non vi provveda, egli è tenuto a dichiarare con ordinanza la nullità dell’imputazione e disporre restituzione degli atti al pubblico ministero. L’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., nel di caso in cui il fatto, la sua definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che pos comportare l’applicazione di misure di sicurezza siano state indicate in termini non corrispondent alle risultanze degli atti d’indagine, comporta che il giudice debba invitare il pubblico mini ad apportare le necessarie modifiche all’imputazione, con la conseguenza che, qualora questi rimanga inerte, egli deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico minist medesimo.
2. Ciò posto, non essendovi dubbio che si verta nell’ipotesi disciplinata dall’art. 554-b comma 6, cod. proc. pen., avendo il Tribunale restituito gli atti al Pubblico Ministero presupposto che il fatto, per come risultante dagli atti del procedimento, fosse da sussumere nella cornice qualificatoria del delitto di uso di atto falso di cui all’art. 489 cod. pe ricordare come, secondo quanto già chiarito da questa Corte, con l’introduzione dell’art. 554-bi cod. proc. pen. e dell’analogo art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede un meccanismo processuale, guidato dal giudice, volto a precisare e meglio definire l’imputazione in tutte le sue componenti essenziali, «il legislatore, in sostanza, ha recepito quelle costa consolidate pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato pubblico ministero a precisare l’imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultan d’indagine» (Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024, in motivazione).
3. La mancata previsione di una specifica sanzione processuale per il caso di violazione da parte del giudice della sequenza procedimentale del meccanismo delineato dal comma 6 dell’art, 554-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, motivazione, pag. 8) e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, cui il legislatore della n di cui al d.lgs. n. 150/2022 si è ispirato nella formulazione della citata disposizione, tutti del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Battis (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Rv. 238240), secondo cui «È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli at pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragione durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di ind regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico -cronologica», comportano che, anche nel caso al vaglio, il provvedimento di restituzione degli atti al Pubbli Ministero, in quanto non preceduto dall’invito, rivoltogli dal Tribunale, ad adeguare l’imputazi
alle risultanze degli atti d’indagine, risulta riconducibile al genere, elaborato dalla giurispr di questa Corte, dei provvedimenti abnormi. Sono, infatti, tali non solo quelli che, pe singolarità e stranezza del loro contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processual ovvero quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094, ma anche quelli che diano luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus all'”ordo processus”, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tem dell’efficienza e della ragionevole durata del processo» (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 dep. 2008, in motivazione).
Pertanto il ricorso va accolto con quel che ne deriva in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti a Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 09/07/2024