Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di MILANO COGNOME NOME nato in Bulgaria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 11/07/2023 il Tribunale di Milano, in sede di verifica della regolare costituzione delle parti, prendeva atto dell’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio all’imputato e, in ragione di tale circostanza, disponeva la restituzione degli atti al P.M.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Milano, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (art. 420, comma 2, 522, comma 2 cod. proc. pen.) evidenziando che la disciplina codicistica pone a carico dell’organo giudicante l’onere di provvedere al rinnovo della notifica del decreto di citazione diretta a
giudizio dell’imputato, con conseguente abnormità del provvedimento impugnato, estraneo al tipico sviluppo processuale.
3. Il ricorso è fondato.
Ha sostenuto, infatti, di recente la Corte che è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata non rituale la citazione a giudizio per nullità dell notificazione, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché vi adempia, posto che determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389 – 01).
Si tratta di un principio sicuramente applicabile al caso di specie, posto che l’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che regola il processo davanti al Giudice di pace, replica lo schema procedimentale riguardante il processo ordinario.
3.1. La suddetta pronuncia ha evidenziato che il codice di procedura penale, in applicazione della fondamentale direttiva, contenuta nell’art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, della «massima semplificazione nello svolgimento del processo», prevede che la citazione per l’udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dal Giudice per le indagini preliminari, dal Giudice dell’udienza preliminare o dal Pubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistema del codice abrogato; tuttavia, una volta pervenuto il processo a tale ultimo giudice, sarebbe causa di una complicazione irragionevole l’imposizione della regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione di detta citazione.
L’art. 420, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 484, comma 2 -bis, stabilisce che il giudice dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, deve ordinare «la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», l’ordine deve intendersi rivolto alla propria cancelleria. Una conclusione diversa come notato da Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01 contrasterebbe con le spirito delle menzionate disposizioni e con il principio della ragionevole durata del processo, espresso dall’art. 111, comma 2, Cost., per il necessario e ingiustificato prolungamento che si determinerebbe se, come è avvenuto nel caso in esame, il giudice dibattimentale dovesse restituire gli atti al Pubblico ministero, invece di dare egli stesso gli opportuni provvedimenti.
3.2. In tal caso, come affermato anche dalla citata pronuncia n. 20772/2022, si verifica una abnormità di tipo strutturale, risultando il provvedimento di restituzione estraneo al normale sviluppo processuale (cfr. pure Sez. 1, n. 35787 del 06/07/2021, Mani, Rv. 281903-01).
In proposito – come opportunamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella requisitoria – il provvedimento che tipicamente determina la regressione è quello che si collega a una nullità del decreto di citazione; la rilevazione di questa nullità, poiché rientra nei poteri del giudice, non può normalmente dar luogo ad abnormità, anche quando fosse originata da un errore del giudice stesso. Dalla nullità della citazione si differenzia, però, la nullità della mera notificazione di essa, che l’ordinamento processuale tiene ben distinta dalla prima (sul punto, Sez. U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, Rv. 201544-5).
A tale differente nullità deve porre rimedio lo stesso giudice del dibattimento; non avendo egli il potere di restituire gli atti al Pubblico ministero imponendogli di rinnovare la notificazione, il provvedimento di restituzione si colloca fuori del sistema e determina una indebita regressione, con conseguente dilatazione dei tempi processuali, in violazione del principio della ragionevole durata del processo.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente perché adotti, in ordine all’ulteriore corso del procedimento, le determinazioni di sua competenza.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2023
Il Consigliere esten,sore
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-Presidente