Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9645 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9645 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce indistintamente tutti i vizi integranti l’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordine a giudizio di responsabilità per i reati contestati al ricorrente, e più specificamente alla valutazione delle prove a carico, non è consentito ed è anche manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede e conformi ai consolidati principi di legittimità in tema di truffa, a mente dei quali «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estrem identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito» (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, n. m.) (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che lo stesso motivo non è consentito anche perché, nell’esporre le censure alla sentenza d’appello, si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di puntuale confronto con la motivazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce indistintamente tutti i vizi integranti l’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordin al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., e in ordine all’eccessività della pena, è anch’esso non consentito in quanto reiterativo, e altresì manifestamente infondato, giacché rileva un vizio non emergente dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, adeguatamente motiva in ordine alle predette attenuanti, segnalando l’insussistenza di elementi positivi che ne giustifichino l’applicazione, in senso conforme ai principi di questa Corte;
che, invero, tali principi stabiliscono che, in punto di applicazione di attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv.
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);
che la doglianza sulla determinazione della pena per eccessività della sua misura non è consentita giacché la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) – come è avvenuto nel caso in esame (v. pag. 4 della sentenza impugnata) – non è scrutinabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.