La Responsabilità Penale del Condomino in Caso di Rovina dell’Edificio
Quando un edificio condominiale presenta dei pericoli, la domanda sorge spontanea: chi è responsabile per la mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza? L’amministratore, l’assemblea o i singoli proprietari? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla responsabilità penale del condomino, stabilendo confini precisi che ogni proprietario di immobile dovrebbe conoscere.
Il Caso in Esame: La Condanna e il Ricorso in Cassazione
Quattro comproprietari di un immobile venivano condannati in Corte d’Appello al pagamento di un’ammenda di 400 euro ciascuno per il reato di ‘Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina’, previsto dall’art. 677 del codice penale.
Secondo l’accusa, non avevano provveduto a eseguire gli interventi necessari per eliminare una situazione di pericolo derivante dalla struttura. Ritenendo ingiusta la condanna, i condomini proponevano ricorso in Cassazione, basando la loro difesa su due punti principali.
La Posizione dei Ricorrenti: Un Tentativo di Scaricare la Responsabilità
I ricorrenti sostenevano di non essere i soggetti responsabili. In primo luogo, affermavano che l’obbligo di intervenire sulle parti comuni dell’edificio gravasse esclusivamente sull’amministratore di condominio e non sui singoli proprietari. In secondo luogo, evidenziavano come le prove testimoniali raccolte durante il processo dimostrassero che i lavori non erano stati effettuati a causa dell’opposizione di altri condomini, escludendo quindi una loro colpa.
Analisi della Decisione: La Suprema Corte e la Responsabilità Penale del Condomino
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati e chiarisce in modo inequivocabile i doveri di ogni proprietario.
La Responsabilità Sussidiaria del Singolo Proprietario
La Corte ha definito la prima censura ‘manifestamente infondata’. Citando una consolidata giurisprudenza, ha ribadito un principio cruciale: quando l’assemblea di condominio non riesce a formare una volontà comune o non stanzia i fondi necessari per i lavori, la responsabilità non può ricadere sull’amministratore. Quest’ultimo, infatti, non ha il potere materiale di agire senza una delibera e una copertura finanziaria.
In questa situazione di stallo, l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo si trasferisce su ogni singolo proprietario. Ciascun condomino diventa titolare di una posizione di garanzia e deve attivarsi per eliminare il rischio, indipendentemente dalla causa che ha generato il pericolo.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
In merito al secondo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle prove testimoniali, la Cassazione ha ricordato che non è sua competenza riesaminare i fatti del processo. La valutazione delle prove è un compito esclusivo del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione serve solo a verificare la corretta applicazione della legge, non a proporre una lettura alternativa delle prove già vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate nella necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità. La Corte ha spiegato che la norma penale (art. 677 c.p.) mira a prevenire danni a persone o cose derivanti dal crollo o dalla rovina di edifici. Questo obbligo di prevenzione non può essere paralizzato dall’inerzia dell’organo assembleare. Se l’amministratore è privo di poteri concreti per agire autonomamente in assenza di una delibera, la responsabilità penale non può svanire nel nulla. Essa si sposta logicamente su coloro che hanno la proprietà del bene e, quindi, il dovere primario di mantenerlo in sicurezza. L’opposizione di altri condomini non costituisce una scusante valida, poiché ogni proprietario ha gli strumenti legali per adire l’autorità giudiziaria e ottenere i provvedimenti necessari a imporre i lavori urgenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Proprietari
L’ordinanza della Cassazione rappresenta un monito importante per tutti i condomini. Non è possibile rimanere inerti di fronte a una situazione di pericolo, sperando che la responsabilità ricada sull’amministratore o sull’assemblea. Ogni proprietario ha un dovere personale di attivarsi per la messa in sicurezza dell’edificio. In caso di inerzia assembleare, è necessario agire, se necessario anche per vie legali, per non incorrere nella responsabilità penale del condomino. La proprietà di un immobile non comporta solo diritti, ma anche precisi doveri di custodia e manutenzione la cui violazione può avere conseguenze penali.
Chi è penalmente responsabile se un edificio condominiale minaccia rovina e l’assemblea non delibera i lavori?
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi, l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa ricade su ogni singolo proprietario, che può essere chiamato a risponderne penalmente.
L’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile per l’omissione di lavori urgenti se mancano i fondi e una delibera?
No. La sentenza chiarisce che non si può ipotizzare una responsabilità penale a carico dell’amministratore per non aver attuato interventi che non erano nel suo materiale potere, proprio a causa della mancanza di una delibera assembleare e dei fondi necessari.
È possibile difendersi in Cassazione sostenendo che altri condomini si sono opposti ai lavori?
No, non è una difesa efficace in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può procedere a una diversa valutazione delle prove, come le testimonianze, poiché tale compito spetta esclusivamente al giudice di merito. La responsabilità del singolo proprietario permane anche in caso di dissenso altrui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCALETTA ZANCLEA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALASCIBETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCALETTA ZANC:LEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
IL iCiR.ebYte
Rilevato che con la sentenza impugnata ; di Messina ha condannato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena euro 400,00 di ammenda ciascuno in relazione al reato di cui all’art. 677 comma 3 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione, da un lato, della normativa in materia (dovendo ritenersi, ai sensi degli artt. 1330 ss cod. c che la responsabilità di intervenire sulle parti comuni gravi sull’amministratore e non sul sing condomino) e, dall’altro, delle prove testimoniali acquisite in dibattimento (dalle quali si e come i lavori non fossero stati effettuati a causa dell’opposizione degli altri condomini, sic nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, può essere mosso ai prevenuti).
Rilevato che la prima censura è manifestamente infondata perché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il re di cui all’art. 677 cod. pen. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentement dall’attribuibilità al medesimo dell’origine’ della stessa” (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Rv. 278081 – 01).
Ritenuto che anche la seconda censura non è consentita in questa sede in quanto richiede a questa Corte di procedere a una diversa valutazione delle prove già adeguatamente valutate dal giudice di merito;
Ritenuto pertanto che ii ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi att a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024