Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3546 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la sentenz di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di No in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.l.vo n. 74 del 2000, a lui ascritto di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 2014i rilevato che, in particolare, ,k3 ricorrente ha censurato l’affermazion responsabilità nonostante il ricorrente si fosse dimesso dalla carica nel luglio con il subentro di COGNOME NOME, nonché la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esamiNOME e motivatamente disatteso dalla Cor territoriale, e – per altro verso – risultino prive delle indispensabili connot specificità, non avendo la difesa confutato i rilievi del ka Corte d’Appello in ordine Unì alla sostanziale irrilevanza del subentro del TARGA_VEICOLO , ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, alla luce delle plurime risultanze indicative de che egli non aveva mai cessato la gestione di fatto della società;
rilevato che, in particolare, la Corte territoriale ha valorizzato: la pr del COGNOME al momento della redazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del verbale di constatazione (in cui era indicato come parte, legale rappresentan firmatario); l’individuazione del COGNOME quale legale rappresentante nell’avviso d accertamento; la presentazione, ad opera del ricorrente, della dichiarazione redditi della società per l’anno 2015; la coerenza di tali risultanze con la camerale del 2018 che continuava ad indicare il ricorrente nella caric amministratore unico, rivestita ininterrottamente dal 2009 (cfr. pagg. 3-4 d sentenza impugnata);
ritenuto che tali univoci elementi sono rimasti del tutto privi di adeg confutazione da parte della difesa ricorrente, rendendo non illogica (e comunq incensurabile in questa sede) la notazione della Corte d’Appello circa la sostanz irrilevanza, ai fini dell’affermazione di responsabilità del COGNOME*COGNOME del suben invocato dalla difesa;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria d inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila favore della Cassa delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
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