Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6803 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESARO il 05/06/1998
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza resa il 22 marzo 2022 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di NOMECOGNOME per averle riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputata per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. – altresì condannandola alla rifusione delle sp sostenute dalla parte civile – perché attraversando la carreggiata, a senso unic di marcia, con passo svelto e senza prestare la dovuta attenzione, impattava contro COGNOME NOME che procedeva in bicicletta proveniente da destra, determinandone la caduta a terra e lesioni gravi, consistite nella frattu scomposta del collo e della testa dell’omero destro.
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputata a mezzo del difensore che solleva due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione degli artt. 46 e 190 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 1227 e 2054 cod. civ. Il Giudice di secondo grado non avrebbe fatto buon uso degli insegnamenti della Corte Suprema perché, pur precisando alcuni elementi di fatto, ascrive la colpa esclusiva del sinist all’imputata, in aperto contrasto con la descrizione della dinamica del fatto. Ch un pedone possa attraversare una strada in una zona residenziale, con presenza di locali, all’ora di pranzo, non è in sé una circostanza imprevedibile.
2.2. Con il secondo motivo deduce motivazione carente e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro, nonché il travisamento della prova. Dopo aver richiamato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal testimone COGNOME il difensore sostiene che la sentenza non dia conto di quanto dallo stesso riportato. Lamenta poi che siano state ritenute affidabili le dichiarazio della parte civile e del testi-COGNOME senza dare valore alle dichiarazio dell’imputata e di suo padre.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso si dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Oltre ad essere manifestamente infondate, le due doglianze in cui esso si articola sono meramente oppositive e generiche, in quanto reiterative di
censure cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Le stesse, inolt non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatt riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguard sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice delle ragioni della decisione.
Deve poi ricordarsi che la ricostruzione di un incidente stradale, nell sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679).
Tanto premesso, con motivazione immune da alcuna censura, la Corte territoriale, dopo essersi diffusamente spesa sulle ragioni per le quali ritenuto ampiamente attendibili le precise dichiarazioni rese dalla persona v offesa e COGNOME(l teste oculare COGNOME ha ricordato come sia emerso che l’imputata non avesse prestato la dovuta e prescritta attenzione nell’attraversare la strada, finendo per travolgere la COGNOME, la quale procede regolarmente, tenendo la destra, così determinandone la caduta proprio sul margine destro della carreggiata. Ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal padre dell’imputata sono apparse non credibili e per certi versi, illogiche; alla medesima stregua in cui ha reputato non credibil l’imputata. Ha poi congruamente disatteso le circostanze di fatto, reintrodotte anche con il presente ricorso e volte ad ascrivere alla persona offesa l responsabilità dell’accaduto (p. 8). Ha motivatamente escluso alcuna significatività probante alla modica ecchimosi alla gamba sinistra riportata dall’imputata nello scontro.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente