Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/06/2023 del Tribunale di Marsala, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 giugno 2023, il Tribunale di Marsala ha condannato l’imputato alla pena di C 10.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, commi 1, lettera a), e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, in concorso con COGNOME NOME, amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE, realizzava un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti da oli esausti, per un quantitati
25.000 litri, superando il limite dei 5.000 litri autorizzati, altresì effettu operazioni non autorizzate di recupero dell’olio vegetale, ottenuto separando l’olio dal residuo, in violazione di quanto previsto dall’allegato 5 al d.m. del 5 febbraio 1998.
Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., censurando, in particolare, il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale – nel contestare all’imputato il deposito incontrollato di rifiuti sulla base del fatto che la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del si e dotata delle autorizzazioni per lo stoccaggio, avesse ecceduto la quota autorizzata di 5.000 litri, nonché sulla circostanza che, nel giorno dell’accesso all’area, o nei periodi immediatamente precedenti, l’olio stoccato fosse stato caricato, in tutto o in parte, dalla RAGIONE_SOCIALE – avrebbe motivato soltant apparentemente le ragioni del proprio convincimento, mancando di dare contezza del perché quanto accaduto in seno alla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto imputarsi anche alla ditta dell’odierno ricorrente, estranea alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti.
Parimenti apparente sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato relativamente all’elemento soggettivo del reato, avendo i giudici di merito mancato di argomentare in ordine alla ritenuta consapevole volontà dell’imputato di stoccare l’olio in eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, nonché in ordine all modalità di conservazione dei rifiuti. Né, a parere della difesa, alcun rimprovero di negligenza, imprudenza o imperizia potrebbe muoversi al ricorrente, per l’assoluta mancanza di poteri, da parte di costui, sul controllo sulle quantità e sulle modalità gestionali della ditta della RAGIONE_SOCIALE, essendosi egli affidato ad un soggetto giuridico professionista nel settore.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si deducono la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova relativamente ad atti del processo che, se non pretermessi, avrebbero consentito di addivenire a conclusioni opposte a quella adottata dal Tribunale. I giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di confrontarsi con la circostanza che, già in sede di interrogatorio, l’imputato aveva precisato che tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti sarebbe state effettuate in via esclusiva dalla società RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe occupata esclusivamente della raccolta e del conferimento a deposito di oli esausti, richiamando, a sostegno delle proprie argomentazioni, le dichiarazioni rese all’RAGIONE_SOCIALE dalla COGNOME, confermative della esclusiva responsabilità di questa nelle operazioni di stoccaggio e
smaltimento. Né, infine, ci si sarebbe confrontati con il fatto che il capannone, ove era stoccato l’olio in eccedenza, era di proprietà esclusiva della RAGIONE_SOCIALE, tanto che, al suo interno, operavano soltanto i dipendenti della predetta società, nonché il marito della amministratrice, come confermato anche dal teste COGNOME, funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delegato ad ispezionare il sito interessato, che non vi aveva trovato né dipendenti, né automezzi né documentazione riconducibile alla NOME, ma soltanto un dipendente della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., con specifico riguardo al vizio di motivazione apparente sotto il profilo della sussistenza sia dell’elemento oggettivo del reato che di quello soggettivo, è infondato.
La motivazione della sentenza è pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove ritiene raggiunta la prova dell’elemento oggettivo del reato a causa del rinvenimento, all’interno e nei pressi del capannone interessato, di un quantitativo di olio esausto – peraltro stoccato in maniera inappropriata superiore, complessivamente, a 26.000 litri, nonostante che l’attività di stoccaggio della RAGIONE_SOCIALE fosse stata autorizzata per un massimo di 5.000 litri. Allo stesso modo, si è ritenuta raggiunta la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo, fondata sulla base della consapevolezza dell’odierno ricorrente – la cui collaborazione con la società amministrata dalla RAGIONE_SOCIALE è emersa chiaramente dai controlli documentali, invero, nemmeno contestati dalla prospettazione difensiva – non solo dei limiti posti dall’autorizzazione abilitante, ma anche delle modalità gestionali ed esecutive del deposito degli oli sopra specificati, difformi da quelle prescritte dalla legislazione ambientale.
In tema di gestione dei rifiuti, del resto, l’affidamento degli stessi a soggett terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell’esistenza in capo a medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penal per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo (Sez. 3, n. 8215 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281314; Sez. 3, n. 6101 del 29/12/2007, dep. 2008, Rv. 238991). Il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha, dunque, l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, e accertarne la regolarità, gravato così com’è dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per
l’espletamento dell’incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzatture e degli impianti utilizzati nell’attivi stoccaggio: una doverosa cautela in eligendo che, nel caso di specie, non risulta essere stata osservata.
La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, finalizzata alla promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso l salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ecosistema – cui l’incriminazione di tale condotta è sottesa – del resto, deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, nonché dalle persone fisiche e giuridiche pubblich o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi -della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei danni causati all’ambiente, nonché del principio «chi inquina, paga» che, ai sensi dell’art. 191, comma 2, del Tratto sul Funzionamento dell’Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
1.2. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale si denunciano la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova relativamente ad atti del processo, è inammissibile.
La censura, infatti, pare sviluppata su un piano meramente fattuale, orientata altresì a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie concretamente restituite dagli atti di indagine ed univoche nel senso dell’effettivo accertamento della responsabilità dell’imputato, come tale preclusa al sindacato di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Le asserzioni difensive si riducono, in altri termini, ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, del resto, l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice d merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente
rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva, immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, ma propone piuttosto rilievi difensivi generici, d tipo strettamente valutativo e congetturale, diretti a sconfessare la consistenza probatoria delle risultanze indiziarie, che mal si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la prospettazione difensiva si concentra su dati che appaiono tanto pacifici quanto irrilevanti – a fronte della prova documentale della collaborazione tra le due realtà societarie e, in ogni caso, dell’accertata culpa in eligendo nell’affidamento del rifiuto ad un soggetto terzo operante al di fuori dei limiti dell’autorizzazione e con modalità illegali – quali la circostanza che la Solo RAGIONE_SOCIALE occupasse esclusivamente della raccolta e del conferimento a deposito di oli esausti e l’ulteriore circostanza che nel capannone, ove era stoccato l’olio in eccedenza, di proprietà esclusiva della RAGIONE_SOCIALE, operavano soltanto i dipendenti di quest’ultima.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/05/2024.