Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME NOMECOGNOME nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 14/12/1978 avverso la sentenza emessa in data 21/11/2023 dal Tribunale di Barcellona Po di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/11/2023, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto h dichiarato non punibile NOME‘NOME NOME, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., reato a lei ascritto di cui all’art. 90, comma 9, d.lgs. n. 81 del 2008.
L’appello proposto nell’interesse della COGNOME è stato qualificato com ricorso per cassazione dalla Corte d’Appello di Messina, e trasmesso a que Suprema Corte con nota del 05/03/2025.
Con un unico motivo, la difesa lamenta la mancata assoluzione della COGNOME per insussistenza del fatto, non avendo il Tribunale chiarito le ragioni della superfluità delle risultanze acquisite diverse dalla deposizione dell’ispettri
ASL, e non essendo state chiarite le irregolarità del ponteggio al quale si rife la violazione contestata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita i rigetto del ricorso, essendo chiaramente emersa, dall’istruttoria esplet l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale da parte dell’imput committente, ed essendo tale elemento rimasto senza contestazione alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Risulta invero evidente, in primo luogo, che le censure difensive si risolvon in censure del merito della valutazione compiutamente espressa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in ordine alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria (p ricondotta nell’alveo dell’art. 131-bis cod. pen.), e nella sollecitazione di un d apprezzamento delle risultanze acquisite che, in questa sede, è evidentement precluso.
In secondo luogo, la difesa evita di prospettare, con la indispensab specificità, quale siano le lacune rilevabili nella sentenza impugnat conseguenza della mancata valorizzazione degli altri testi escussi.
In realtà, la genericità della doglianza ben si comprende qualora si pong mente al fatto che, secondo la difesa, la COGNOME sarebbe stata ritenut responsabile perché il ponteggio realizzato nell’ambito dei lavori da commissionati non sarebbe stato realizzato “nel rispetto delle norme d riferimento”.
È invece pacifico che alla COGNOME era stata contestata la ben diversa accusa di non aver adeguatamente verificato, in qualità di committente, la sussistenza d requisiti di idoneità tecnico-professionale della ditta impegnata nei la commissionati dalla stessa ricorrente. Accusa originata dagli esiti del sopralluo presso il cantiere sito nell’abitazione della COGNOME, essendo stato accertato rinvenimento di due operai, uno dei quali si era definito “ditta”, in assenza pera di tutta la necessaria documentazione di supporto (iscrizione alla Camera d commercio, ecc.: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Altrettanto incontrovers è il fatto che le iniziative subito dopo assunte dalla COGNOME hanno indotto Tribunale, in una valutazione complessiva dell’episodio, a ritenere la vicen inquadrabile nella particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
In definitiva, i rilievi difensivi volti a sostenere un difetto motivazionale la irregolarità del ponteggio rinvenuto dagli operanti appaiono distonici rispe all’effettivo addebito mosso alla COGNOME ai sensi dell’art. 90, comma 9, letti d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il committente, anche nel cas
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affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, “verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecut
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare”. Adde che è rimasto, come sottolineato anche nella requisitoria del Procuratore Generale
del tutto privo di confutazione.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della .ricorrente al pagamento delle sp
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa ‘dell
Ammende.
Così deciso il 27 giugno 2025
Il Consiglier COGNOME tensore
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Il Presidente