Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47406 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47406 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELGRANDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; CCOGNOMEhe ha concluso RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria del 14 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati ascrittigli ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della ru quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti, per la residua ipotesi ex artt. 113, 589 e 590 cod. pen. contestatagli sub 1), nella misura di anni due e mesi tre di reclusione.
Il COGNOME è stato ritenuto responsabile di avere – in cooperazione con COGNOME NOME, committente dei lavori giudicato separatamente – quale datore di lavoro della omonima RAGIONE_SOCIALE individuale, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché violazione delle norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro, cagionato il decesso di NOME e lesioni gravissime ad NOME, lavoratori subordinati posti alle sue dipendenze, pur in carenza di un formale contratto di lavoro, precipitati da un ponteggio nel mentre erano intenti a svolgere lavori di manutenzione straordinaria su un tetto condominiale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME AVV_NOTAIO, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla valutazione delle prove emerse a suo discarico nel corso dell’istruttoria dibattimentale, che attesterebbero che i lavori manutenzione straordinaria durante i quali si era verificato il sinistro non erano stati svolti dalla sua RAGIONE_SOCIALE edile, bensì da quella di NOME, cui, come in passato già avvenuto, aveva affidato in subappalto la realizzazione dell’opera.
A dire del ricorrente, ciò troverebbe conferma nel fatto che: il COGNOME si era iscritto presso la RAGIONE_SOCIALE, come RAGIONE_SOCIALE; nonostante tale iscrizione fosse stata, poi, cancellata dopo alcuni anni, il COGNOME avesse continuato a svolgere la sua attività e ad emettere fatture; l’COGNOME aveva dichiarato di essere a conoscenza dell’attività svolta da parte del COGNOME che, nel caso di specie, lo aveva cercato per sostituire un altro lavoratore, altresì precisando di avere visto il COGNOME parlare, su luoghi di lavoro, unicamente con il NOME.
Tali aspetti dimostrerebbero, quindi, che il lavoro era stato affidato in subappalto dal COGNOME all’operaio defunto, in virtù di un accordo verbale dettato da precedenti legami e da lunga conoscenza, determinando, quindi, l’esonero di ogni responsabilità nei confronti dell’imputato, neppure evincibile dal fatto di aver prestato attrezzatura al NOME per l’espletamento del lavoro.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha “chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore della parte civile COGNOME NOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’esame dell’impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come la proposta censura riproponga, di fatto, un’identica doglianza dedotta nel giudizio di appello, rispetto alla quale non può che essere ribadito quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricor per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come, con la proposta doglianza, il ricorrente si sia sostanzialmente limitato ad eccepire, in maniera assertiva e aspecifica, che il lavoro durante il quale era avvenuto il mortale incidente non sarebbe stato svolto dalla sua ditta individuale – con ciò esonerandolo da ogni responsabilità, non essendo stato datore di lavoro – bensì direttamente dal defunto NOME, cui l’aveva ceduto in subappalto.
Orbene, l’indicata censura si palesa, in tutta la sua evidenza, come finalizzata unicamente ad operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, in particolar modo con riguardo alla individuazione e alla configurazione della responsabilità datoriale.
Viceversa, la Corte di appello ha rappresentato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa da parte dell’imputato, risultando congruamente accertato che quest’ultimo era il
datore di lavoro di NOME e di NOME, sulla scorta di plurime e convergenti acquisizioni probatorie, in particolar modo rappresentate dal fatto che: il committente dei lavori aveva sempre avuto rapporti con il solo COGNOME, senza autorizzarlo a subappaltare il lavoro; non era stato stipulato nessun contratto di subappalto tra il ricorrente e l’operaio deceduto, invero, peraltro neanche stipulabile, essendo il NOME già da tempo cancellato dalla RAGIONE_SOCIALE; era stato il COGNOME ad impartire direttive al NOME sui lavori da svolgere, poi riportate da quest’ultimo all’Al NOME; l’imputato si era recato p volte sui luoghi di lavoro, per controllarne l’andamento e dare direttive agl operai; il NOME era del tutto privo di organizzazione e di strumentazione idonea a consentirgli di effettuare il lavoro.
3.1. La censura dedotta, quindi, inerisce ad aspetti non passibili di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabili questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura d ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati d ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molte arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01).
Ebbene, nel caso di specie può senz’altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione ampiamente adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione,
rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, me finalizzata ad ottenere un esonero da responsabilità.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente