Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7414 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Procuratore generale, in persona della dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilital del ricorso;
lette le memorie di replica, da valere come conclusioni per la discussione orale, del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME, nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME, nell’interesse delle parti civili di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il difensore ha concluso per per
l’inammissibilità;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’avvocato COGNOME DI NOME NOMELIA NOME, nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il difensore ha concluso per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, per i punti che qui interessano, ha riformato ai soli effetti civili la sentenza assolutori emessa dal Tribunale di Messina il 22/02/2021 dichiarando NOME responsabile agli effetti civili del reato a lui ascritto, condannandolo a risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi separato giudizio.
NOME COGNOME era accusato, in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, del reato di cui all’art. 589, commi 2 e 3, cod. pen. per aver omesso di verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento cosicché il lavoratore COGNOME NOME, impegnato a eseguire lavori di ampliamento e di realizzazione della copertura a tetto del fabbricato sito in SaponaraINDIRIZZO, privo di strumenti di protezione per la caduta dall’alto (quali linee vita, dispositivo di ancoraggio, connettori, assorbitori di energia, cordini, ecc.), era precipitato dall’altezza di quattro o cinque metri riportando un politrauma che ne aveva causato il decesso. In Saponara il 12 settembre 2013.
NOME COGNOME è stato in primo grado assolto dall’accusa per non aver commesso il fatto, ritenendo i giudici del tribunale che avesse adeguatamente assolto ai doveri concernenti il suo ruolo di alta vigilanza operando gli accessi sui luoghi nelle date 8, 13,20, 22,27 e 29 agosto 2013 e imponendo al datore di lavoro nelle ultime due occasioni di «obbligare i dipendenti a indossare dispositivi individuali di sicurezza» nonché a conformarsi alle indicazioni del POS in sede di esecuzione delle lavorazioni. Era, quindi, intervenuto a elevare formale richiamo al datore di lavoro sul rispetto delle previsioni del piano di sicurezza.
Su appello delle sole parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i giudici della Corte territoriale hanno, invece, ritenuto che fosse fondato l’assunto della difesa di parte civile secondo il quale il COGNOME, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, non avrebbe dovuto limitarsi a effettuare un controllo notarile circoscritto a verifiche meramente formali, ma avrebbe dovuto accertare che tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fossero effettivamente! adottate in concreto e avrebbe dovuto, altresì, attivare, a fronte di evidenti irregolarità del cantiere, i poteri di inibizione riconosciutigli dalla le
in relazione a situazioni di pericolo nettamente evidenti e in vistosa difformità rispetto alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. In particolare, la circostanza che il NOME fosse assolutamente NOME del mancato utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza da parte dei lavoratori risultava provata proprio dai verbali relativi alle verifiche che egli aveva effettuato nelle date del 27 e del 29 agosto 2013, ossia pochi giorni prima dell’incidente, dai quali emergeva che lo stesso avesse provveduto a elevare una formale contestazione al datore di lavoro sul rispetto della previsione del piano di sicurezza e, più specificamente, che gli avesse imposto di obbligare i dipendenti a indossare i dispositivi individuali di sicurezza. La Corte ha ritenuto che tale circostanza provasse la Kesenza di un «pericolo grave e imminente» e rappresentasse, pertanto, un ,motivo più che sufficiente per adottare il provvedimento di sospensione fino alla verifica dell’avvenuto adeguamento alle disposizioni di legge, non potendosi ritenere sufficiente un semplice richiamo al rispetto delle regole.
5. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per NOME dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 92 d. Igs. 9 aprile 2008, n.81, omessa valutazione del rischio interferenziale e della relativa posizione di garanzia, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione tra la posizione di garanzia del coordinatore e quella del datore di lavoro. Secondo la difesa, la Corte di appello, sulla quale incombeva l’onere di una motivazione rafforzata, è pervenuta alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente sulla base di una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di legittimità in relazione al ruolo e alla sfera di responsabilità del coordinatore per la sicurezza. Non rientra tra i compiti del coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori un controllo costante e quotidiano e il NOME non era presente in cantiere il giorno dell’evento; trascurando che il coordinatore per l’esecuzione è gestore del rischio interferenziale, il giudice di appello, pur riconoscendo che il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sia figura da non sovrapporre a quella del datore di lavoro, ha contraddittoriamente riconosciuto la sua responsabilità pur escludendo che si sia trattato di un rischio interferenziale. L’area di rischio governata da coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori attiene ai rischi interferenziali, tra i quali non rientrano i risc:hi specifici propri dell’attività singola impresa, di competenza del datore di lavoro.
Con il secondo motivo deduce NOME dell’art. 606, =ma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 92, comma 1 lett. f), d. Igs.
n.81/2008, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto sussistente l’obbligo di sospendere le lavorazioni, ossia un profilo di colpa mai contestato al NOME, al quale si era attribuito di aver omesso di verificare l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. La motivazione si fonda sulla presunzione che i dipendenti della ditta lavorassero metodicamente senza utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza, nonostante tale circostanza sia smentita dal fatto che l’omissione non fosse stata riscontrata negli accessi sul luogo nei giorhi precedenti; inoltre, la motivazione non è logicamente coerente con l’assoluzione della committente. Nei confermare l’assoluzione della committente la Corte ha osservato che la stessa non avesse la possibilità di percepire in maniera agevole e immediata le situazioni di pericolo nonostante la stessa ne fosse stata resa edotta dal NOME. Inoltre, la sentenza ha ampliato la posizione di garanzia del coordinatore riferendola ai rischi specifici propri dell’attività della singola impresa. L’ipotesi considerata dalla Corte, ossia l’immediata sospensione delle lavorazioni, è stata ritenuta in casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistiqa comportanti una situazione di pericolo grave e imminente, ossia in ipotesi divente dalla idoneità di quanto previsto dal PSC e dal POS a garantire la sicurezza dei dipendenti. L’evento mortale è stato ritenuto riferibile all’omesso impiego di dispositivi di sicurezza e prevenzione rispetto a cadute dall’alto sul quale, come considerato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto vigilare il datore di lavorò.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I difensori delle parti civili COGNOME NOME COGNOME:a NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno depositato memoria conclusionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. I difensori delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore del ricorrente NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve in primo luogo ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza il dedotto vizio di manifesta illogicità della motivazione fondato sulle ragioni assolutorie del i coimputato committente, essendo diversi i ruoli e la relativa posizione di garanzia.
Esaminando ora il tema centrale sul quale si fondano entrambi i motivi di ricorso, è bene; ricordare che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al cog;rdinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall’art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui garante riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischi interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanz previsti dalle lettere a) e d) del medesimo art. 92 (Sez. 4, n.42845 del 04/10/2023, Tramontin, Rv. 285380 – 01), L’omessa adozione dell’ordine di sospensione dei lavori costituisce, dunque, una delle possibili omissioni addebitabili al coordinatore per la sicurezza, correttamente individuate qualora sia contestata la NOME dell’art.92 d. Igs. n.81/2008.
I compiti è la funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per la sicurezza risalgono all’entrata in vigore del d. Igs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione’ della Direttiva 92/57/CEE) – nell’ambito di una generale e piu’ articolata rideitinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilita” correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest’ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni é responsabilita’ di progettazione e coordinamento implicanti particolari competenze tecniche, altrimenti su di lui ricadenti. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilita’ discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza c:he la legge demanda allo stesso committente, dall’altro dallo specifico elenco di obblighi, originariamente contenuto nell’art.5 d. Igs. 14 agosto 1996, n.494, attualmente trasfuso nell’art.92 d. Igs. n. 81/2008, a mente del quale il coordinatore per l’esecuzione e’ tenuto, tra l’altro, a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente ritenuto che, a prescindere dal dovere-potere di controllo del quale il coordinatore per la sicurezza è garante nell’area del rischio interferenziale, fosse addebitabile al
NOME NOME NOME dell’obbligo previsto dalla legge di emanare l’ordin sospensione per contrastare una situazione di pericolo grave e imminent L’omessa adozione di qualsivoglia dispositivo di prevenzione del rischio di cadu dall’alto rappresentava, infatti, una macroscopica NOME dell’attuazion piano antinfortunistico immediatamente percepibile. Nel caso concreto, peraltr i giudici hanno accertato tramite prova documentale che il NOME NOME NOME della predetta NOME.
Il ricorSo deve, dunque, essere rigettato. Al rigetto del ricorso con la condanna Jel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai se dell’art.616 co4.proc.pen., nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e Vinc:NOME COGNOME, liquidate come in dispositivo.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute d altre parti civili. Le memorie depositate, infatti, si limitano a rip conclusioni, sicché non può dirsi che tali parti abbiano effettivamente espli nei modi e nel limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pr ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudiz legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U,, n. 877 del 14/07/2022 dep. Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez,3, n. 27987 de 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali noché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimi parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in 4.800,00 euro·loltre accessori come per legge se dovuti. Nulla per le spese ulteriori parti civili.
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il Cs $1ier estensore
Il Preidente