Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA nel procediNOMEo a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvediNOMEo impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; il Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, ha depositato
conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Roma, giudice dell’appello, ha confermato la sentenza con quale il Giudice di pace di quella città aveva assolto COGNOME NOME NOME reato di c all’art. 590, cod. pen., in relazione alle lesioni subite da COGNOME NOME percorreva una strada, oggetto di RAGIONE_SOCIALE di manutenzione appaltati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, secondo l’editto accusatorio, si era contestato al COGNOME NOMEqNOME di aver per colpa generica, omesso di adottare le misure idonee a garantire l’esecuzione dei lavo appaltati senza pericolo per la incolumità delle persone, in particolare, non avendo segnal l’esistenza di una buca con un diametro di venti centimetri presente sul manto stradale, ne quale inciampava, cadendo, la citata NOME.
Il Tribunale, in sede d’appello proposto dalla parte civile, ha condiviso le conclu ‘ del primo giudice, affermando che l’istruttoria aveva consentito di accertare che, al mome della caduta della NOME, l’area, già interessata dalle opere appaltate, non era più ne disponibilità dell’impresa appaltatrice, essendo già avvenuta la riconsegna all’ente gest (comune di Roma), senza che constassero proroghe. Da ciò quel giudice ha inferito che la vigilanza relativaNOMEe alle eventuali insidie presenti sul manto stradale non fosse in a modo esigibile dalla RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dall’eventuale incompletezza RAGIONE_SOCIALE, essa incombendo sull’amministrazione che li aveva presi in consegna.
La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta interruz del nesso di causa tra la condotta addebitata al COGNOME n.q. e l’evento verificatosi dopo consegna dei RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la difesa ha rilevato che, al moNOMEo della consegna de opere (30/6/2014), la strada era stata lasciata piena di insidie per i pedoni, essendo pres buche non coperte o malaNOMEe protette, la perdita della vigilanza sulla strada, teatro dei f non avendo interrotto il nesso di causa, stante l’accertata imperizia e negligenza da pa dell’appaltatore che aveva lasciato la strada piena di insidie e trabocchetti (profonde buche pali della luce non coperte che la polizia municipale intervenuta il giorno dell’inc provvedeva poi a far sigillare). Pertanto, una volta accertata la negligente esecuzione dei la non potrebbe ritenersi interrotto il nesso di causa con l’evento alla data della consegna di ess
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
In linea generale, con riferiNOMEo a RAGIONE_SOCIALE che interessano una strada pubblica, og soggetto chiamato a gestire i rischi derivanti dall’esistenza del cantiere (diretto cantiere, amministratore della RAGIONE_SOCIALE appaltatrice di essi, capo dell’Ufficio te dell’ente proprietario) risponde di omicidio o lesioni colposi ai danni, ai danni degli della strada, ognuno essendo portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempiNOMEo causa dell’evento (sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, Zambito, Rv. 255423-01, in un’ipotesi di danni occorsi a due ragazzi marcianti, in una strada non ben illuminata bordo di un ciclomotore andato ad urtare contro un grosso blocco di calcestruzzo posto sulla carreggiata interessata da RAGIONE_SOCIALE di ristrutturazione dell’assetto viario e adeguata segnalazione mediante catarifrangenti).
Pertanto, se è vero che, in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’E proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da c deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo, anche in ca concessione di appalto per l’esecuzione di RAGIONE_SOCIALE di manutenzione e sorveglianza stradale (sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, COGNOME, Rv. 284564-01, in cui, in applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria straordinaria della rete viaria provinciale per l’omicidio colposo conseguente a sin stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso; n. 17010 del 29/3/2016, Corrao, Rv. 266548-01), è anche vero che gli obblighi di garanzia gravanti sull’appaltatore n vengono meno automaticaNOMEe nel moNOMEo in cui i RAGIONE_SOCIALE siano sospesi o il cantiere venga consegNOME.
Il tema della pluralità dei soggetti chiamati a gestire il rischio collega svolgiNOMEo di attività dalle quali può derivare pericolo per i terzi, evoca con evidenza quello della successione dei garanti, aspetto che il giudice d’appello, pu fronte delle doglianze difensive, non ha minimaNOMEe considerato, essendosi limitato ad affermare un principio, per il quale la consegna del cantiere sarebbe per ciò solo idon ad esonerare l’appaltatore dai danni derivanti dalle condizioni nelle quali il canti stato consegNOME, che tuttavia risulta del tutto incoerente con quanto più volte precis da questa Corte di legittimità.
Infatti, quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di perico grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertaNOMEo del ness causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accadu nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anch verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del te trascorso o di un comportaNOMEo dei successivi garanti (sez. 4, n. 1350 del 20/11/2019, dep. 2020, L., Rv. 277953-01, in materia di colpa medica; n. 6405 del 22/1/2019, COGNOME, Rv. 275573-02; n. 1175 del 2/10/2018, dep. 2019, M., Rv. 274832-01, in cui si è addirittura precisato che, in tema di reati colposi, in caso di successione di d
soggetti nella posizione di garanzia, ove la condotta colposa ascritta primo garante consista nell’omessa segnalazione, al soggetto subentrante, della situazione di rischio a lui nota ed indipendente dal suo operato, ai fini della sussist del nesso causale tra tale omissione e l’evento deve accertarsi che la successiva condotta negligente del garante subentrato trovi causa proprio in tale mancata segnalazione, sempre in fattispecie di colpa medica).
Nella specie, il giudice del gravame non ha spiegato, come avrebbe dovuto, perché la semplice consegna dell’opera, in condizioni di pericolo, abbia avuto l’effett porre nel nulla la condotta tipica già consumata. La sentenza, pertanto, deve esser annullata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, cui spetterà indagare sulla ricostruzione del fatto alla luce dei principi sopra fissati.
P.Q.M;
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice competente valore in grado di appello.
Deciso il 24 settembre 2024
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