Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42574 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Calcinate il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 del Tribunale di Bergamo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigraf e il Tribunale di Bergamo ha condannat NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 6 1961, perché, in qualità di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE“, in sede di esibizione della documentazione richiesta da part dell’Ispettorato del Lavoro di Bergamo, non ottemperava alla prescrizione impartita
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello (da ritenersi converti in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile), lamentando l’omessa o, quanto meno, contraddittoria motivazione rispetto all’insussistenza de materialità del fatto, la quale non sarebbe stata provata se non media l’accertamento della qualifica ricoperta dal ricorrente; 2) la violazione di legge q all’interpretazione della norma incriminatrice, con particolare riferim all’insussistenza della condotta materiale del reato ascritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A nulla, infatti, rileva la disposta conversione dell’appello in ricor cassazione, in quanto lo stesso presenta censure non consentite ìn sede di legittim poiché vengono acriticamente riprodotte le medesime censure che sono state già disattese con coerente, non manifestamente illogica e linearmente argomentata motivazione.
Infatti, il giudice di merito, nell’affermare la penale responsabili adeguatamente valutato il compendio probatorio dal quale emergeva l’inottemperanza alla consegna della documentazione richiesta come risulta ne verbale, a nulla rilevando la tardiva esibizione della documentazione ai fini perfezionamento della contravvenzione ascritta (dalla deposizione del teste COGNOME emerge, in particolare, che all’atto del controllo la stessa avesse interloquito p con il ricorrente, che aveva assicurato l’inoltro della documentazione, poi trasmessa, e che a tale prima interlocuziont fecero seguito RAGIONE_SOCIALE mail scambiate c lo stesso, circostanza che esclude che egli fosse solo un mero prestanome, non conoscenza di quanto avveniva in sede).
Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando taluno accetta il ruolo di amministratore esclusivamente alio scopo fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiv possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del r che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti l’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 6933 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME; Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, COGNOME, in motivazione Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, COGNOME e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 26 gennaio 2006, COGNOME ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 200 Squillante, Rv. 228713).
Il motivo, che si limita a contestare che la condotta posta in essere integ ostacolo alle attività ispettive dell’RAGIONE_SOCIALE, peraltro citando un precedente della (Sez. 3, n. 1561 del 05/10/2017, COGNOME, n.m.) che in realtà afferma un princip opposto: “l’omessa risposta integra il reato in parola anche quando la richies esibizioni, dì fornire risposte non siano rivolte al datore di lavoro personalmen quanto è sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede legale della affinché possa dirsi e ritenersi conoscibile la richiesta medesima al l rappresentante della stessa, non essendo richiesta anche la 2 notifica alla per fisica (Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 239353; Sez. 3, n. 287 del 25/05/2004, COGNOME, Rv. 229432)”, è pertanto inammissibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricors stato presentato senza “versare ìn colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.