Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46834 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46834 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di BOLOGNA in difesa di COGNOME NOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FAlITO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Terza sezione di questa Suprema Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato a lui ascritto – art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – limitatamente al periodo decorrente dal 10 gennaio 2016 al 2017, in conseguenza rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione, confermando le pene accessorie e la confisca, e concedendo il beneficio della non menzione.
Con la sentenza n. 37237 del 15/06/2022, la Terza sezione di questa Corte, investita del ricorso dell’imputato avverso la pronuncia resa il 07/07/2021 dalla Corte di appello di Milano, riteneva fondato il terzo motivo di ricorso, che denunciava la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui questa era indistintamente incentrata sulla qualità di socio di maggioranza dell’imputato COGNOME, senza alcuna attenta disamina dei concreti ruoli assunti negli anni all’interno della RAGIONE_SOCIALE e, in rapporto ai medesimi, alle ragioni della evocata responsabilità per gli illeciti contestati. Precisava la Corte di cassazione che non è indifferente, con particolare riguardo al reato di cui all’art. d.lgs. 74/2000, il ruolo rivestito rispetto alle varie dichiarazioni fiscali che vengano in rilievo, e quindi il coefficiente di prova necessario. In tale quadro, ha ritenuto viziata, in assenza dell’individuazione di ruoli specifici e condotte concrete, l’affermazione secondo cui il COGNOME, quale socio della predetta COGNOME e marito della (coimputata) COGNOME, avrebbe dovuto essere a conoscenza del sistema fraudolento, anche alla luce delle sue facoltà ex art 2476 cod. civ. di acquisire notizie sugli affari della società e di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. La pronuncia rescindente reputava poi assorbito il quinto motivo di ricorso del COGNOME, afferente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la sentenza del giudizio rescissorio propone ricorso il difensore dell’imputato che articola due motivi:
3.1. COGNOME Con il primo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in
ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Ricorda come nel giudizio penale non sia sufficiente accertare l’effettiva inesistenza delle operazioni documentate in modo non veritiero, poiché deve risultare che quell’inesistenza non fu soltanto conosciuta ma fu posta al servizio del risultato favorevole che si intendeva ottenere con la dichiarazione. Il ricorrente contesta che la mancanza di consapevolezza debba essere dimostrata dall’imputato, gravando sull’ accusa il relativo onere probatorio. Il Giudice del rinvio non si sarebbe poi uniformato alla sentenza rescindente laddove questa, con riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui si contestava la ravvisata sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui si tratta, lo reputava assorbito dalle considerazioni già espresse circa la ritenuta fondatezza del terzo motivo di ricorso del COGNOME. In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che i rapporti commerciali ed economici intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE trovavano ampia documentazione (che il ricorrente richiama) e che l’annotazione in contabilità da parte della RAGIONE_SOCIALE non ha determinato per la stessa alcun vantaggio fiscale, posto che i costi sono stati effettivamente sostenuti ed attengono ad operazioni esistenti. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente revoca della confisca e restituzione alla RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 79.031,00, già sottoposta a sequestro preventivo.
3.2. Con il secondo motivo, deduce illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen., attesa l’eccessiva severità della pena inflitta, nonché la violazione sul punto dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza impugnata si appalesa illogica e contraddittoria laddove, dopo aver escluso il riconoscimento dell’invocata attenuante, afferma che, con riferimento all’arco di tempo antecedente all’assunzione del ruolo di amministratore, non ha ritenuto che l’assetto probatorio pur nutrito e significativo, consentisse di desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato avesse fornito un contributo consapevole, anche soltanto morale, all’attività accertata. Dovendosi altresì considerare che la condotta del COGNOME ha rivestito minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato rispetto alla condotta dei correi e che la sentenza rescindente, con riferimento ai quinto motivo riguardante per l’appunto il mancato riconoscimento al COGNOME della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ha ritenuto pleonastico esaminarlo, alla luce delle considerazioni espresse in ordine al terzo motivo esaminato (quello accolto). Anc:he rispetto a quest’ultimo
profilo, la sentenza impugnata non si è conformata al dictum della Suprema Corte.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
ovvero delegata (comprese, quindi, anche le dichiarazioni fiscali). Si tratta di affermazione conforme al consolidato orientamento ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di reati tributari, l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C. Rv. 273939-02). Con motivazione immune da censure, il Giudice del rinvio osserva come la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali presupponga la conoscenza e il controllo dell’attività della società, che costituiscono all’evidenza il nucleo centrale delle funzioni di amministratore, giacché soltanto nell’ipotesi in cui la gestione della società sia di fatto svolta da altri, la figura dell’amministratore può essere ricondotta a quella di un prestanome dell’attività di gestione, sempre che venga dimostrato, da colui che riveste la veste di garante nei confronti dei terzi o che emerga comunque dalle risultanze processuali, che l’ingerenza del terzo fosse tale da esautorare completamente l’amministratore di diritto, rimasto completamente ignaro delle attività fraudolente. Grava infatti in capo all’amministratore di diritto, quindi, l’onere di dimostrare, si legge nella sentenza impugnata, che di fatto l’attività gestoria della società veniva svolta da altra persona, nella specie la moglie, NOME COGNOME, e che egli non assumeva neppure le doverose informazioni in merito a tale gestione e quindi allo svolgimento dell’attività oggetto delle fatturazioni: si tratta, tuttavia, di circostanza, afferma la Corte del merito, che l’imputato neppure adombra, né emerge in alcun modo dagli atti, dovendosi poi considerare che l’imputato era socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, fruendo pertanto della maggior parte degli introiti illeciti. Invero, la Corte di appello ha ritenuto decisiva sul punto l’assenza di ogni allegazione da parte dell’imputato, che non ha mai ritenuto di rendere dichiarazioni al riguardo, di spiegare quale fosse il suo ruolo, come mai si fidasse ciecamente della moglie, sottoscrivendo, senza alcuna verifica le dichiarazioni fiscali in qualità di responsabille nei confronti di terzi, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
proprio perché amministratore, quale effettivo vantaggio ne traesse la COGNOME, dal momento che il titolare della maggioranza delle quote era lui. In ragione del quadro probatorio, adeguatamente richiamato dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato, già socio di maggioranza, aveva assunto la carica di amministratore «con pieni poteri, dato l’interesse diretto e rilevante a gestire direttamente ciò che era suo» e, stante la centralità del suo ruolo, ha congruamente escluso il riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. peri.
La censura di cui al secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta anche l’eccessività della pena irrogata, è inammissibile. Posto che il provvedimento impugnato ha rideterminato la pena complessiva in mesi 8 di reclusione, con concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, giova ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). multis ,
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente