Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47023 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME IN QUALITA’ DI SOCIO RAGIONE_SOCIALE nato a TAGLIOLO MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ammissibilità e fondatezza del ricorso del quale ha chiesto l’accoglimento.
Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre, quale socio della «RAGIONE_SOCIALE», per l’annullamento della sentenza del 26 maggio 2017 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 30 giugno 2014 del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e impugnata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, per quanto qui rileva, la società «RAGIONE_SOCIALE» responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati al capo F) della rubrica, l’h condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di 350 quote pari a 258 euro ciascuna, ha ordinato la confisca di quanto in sequestro siccome costituente prezzo e profitto del reato, confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di rappresentanza previsto dall’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, e la conseguente nullità de sentenze di merito che hanno condannato l’ente in difetto di una valida costituzione nel procedimento della cooperativa rappresentata in entrambi i gradi di giudizio dal difensore di fiducia invalidamente nominato dall’amministratore, sig. NOME COGNOME, già indagato e poi imputato del reato presupposto, nonché la violazione dell’art. 106 cod. proc. pen., in tema di incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati nello stesso procedimento, incidente sull’intervento obbligatorio della difesa ed integrante la nullità assoluta di all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
1.2.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della omessa notifica dell’appello del PM al curatore della cooperativa quale suo unico legale rappresentante.
2.11 Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando che il socio della cooperativa, in quanto estraneo al rapporto processuale, non è legittimato a impugnare la sentenza.
3.Con memoria del 16 giugno 2023, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale ribadendo la piena legittimazione del socio della società di capitali a impugnare la sentenza di condanna dell’ente.
4.11 ricorso è inammissibile.
5.In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla luce di quanto disposto dall’art. 71, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del principio d tassatività dei mezzi di impugnazione, l’imputato persona fisica autore del reato
presupposto, anche quando sia rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica, non è legittimato né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità dell’ente, essend quest’ultimo l’unico soggetto legittimato all’impugnazione (Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, 277073 – 01; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2025, COGNOME, Rv. 265587 – 01, secondo cui sono irrilevanti le conseguenze economiche indirette o riflesse che potrebbero riverberarsi nella sfera soggettiva del socio o dell’amministratore a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dal d. Igs. n. 231 del 2001, a maggior ragione quando l’ente vanta personalità giuridica ed è dunque dotato di piena autonomia patrimoniale);
5.1.è perciò stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricors per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell’imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell’ent possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271287 – 01);
5.2.il ricorrente è socio della cooperativa e non è mai stato legal rappresentante della stessa, né – trattandosi di società di capitali – ha dedotto uno specifico interesse personale ad ottenere l’annullamento della sanzione inflitta alla società stessa.
6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22/06/2023.