Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33774 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
DEBORA TRIPICCIONE
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d’appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello confermava la condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici di merito, COGNOME, all’epoca dei fatti detenuto presso la Casa Circondariale di Lanciano, infastidito dal ritardo nell’ammissione alla sala colloqui e temendo di non poter partecipare alla partita tra genitori detenuti e figli, inveiva e minacciava l’Assistente capo che tentava di spiegargli le ragioni del ritardo e, con un pungo, rompeva il vetro di protezione di una cassetta antincendio.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza di appello rappresentando che il decreto di citazione era stato notificato ad uno solo dei due difensori di fiducia nominati dall’imputato.
3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziando che, sulla base dei fatti così come ricostruiti dai giudici di merito, non emergeva alcun collegamento tra la condotta violenta e minacciosa posta in essere dall’imputato e il compimento di un atto da parte del pubblico ufficiale.
A ben vedere, infatti, la condotta era consistita nell’esternazione, sia pur con modalità non consone, della contrarietà dell’imputato rispetto al ritardo con il quale si stavano svolgendo i colloqui, temendo che ciò potesse impedirgli di vedere i familiari e di partecipare alla partita di calcio in programma tra detenuti e figli.
Risulterebbe errata, pertanto, la tesi secondo cui la condotta era finalizzata ad impedire
all’operatore di riportare alla calma l’imputato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Occorre premettere che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il decreto di citazione in appello Ł stato notificato all’AVV_NOTAIO, mentre tale adempimento non veniva eseguito nei confronti dell’AVV_NOTAIO.
A fronte della notifica ad almeno uno dei due difensori che assistevano l’imputato, il difensore regolarmente citato aveva l’onere di eccepire tempestivamente la nullità, per l’omessa notifica al secondo difensore, all’udienza fissata dinanzi alla Corte di appello.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, Ł sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente. La Corte ha precisato che Ł onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (Sez.U, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187; di recente, Sez.5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620).
Il secondo motivo Ł fondato ed assorbente anche in relazione al terzo motivo.
La questione dedotta dal ricorrente attiene all’individuazione dell’atto d’ufficio che la condotta minacciosa e violenta dell’imputato avrebbe ostacolato.
In punto di diritto deve ribadirsi che il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta ad impedire il compimento di un atto d’ufficio, tant’Ł che Ł richiesto il dolo specifico l’elemento soggettivo.
Per consolidata giurisprudenza, si ritiene che nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicchŁ il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione. (Sez.6, n.36367 del 6/6/2013, COGNOME, Rv. 257100).
Ne consegue che non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione, eventualmente anche riferita ad una pregressa attività da questi svolta (Sez.6, n. 31544 del 18/6/2009, COGNOME, Rv. 244695).
Quanto detto consente di affermare che il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non può ritenersi consumato se non in presenza di uno stretto collegamento causale, sorretto dal dolo specifico, tra la violenza e le minacce e il compimento di un atto d’ufficio.
Viceversa, non Ł sufficiente il mero fatto che le minacce siano rivolte ad un pubblico ufficiale in occasione del compimento di un’attività inerente alla sua funzione, in mancanza della volontà e idoneità della condotta ad impedire il regolare svolgimento di un atto d’ufficio.
3.1. Sulla base di tale premessa, si può procedere alla qualificazione giuridica della condotta partendo dalla ricostruzione in punto di fatto operata dai giudici di merito.
Nella sentenza di primo grado si afferma che l’imputato «verosimilmente infastidito dal
ritardo per essere ammesso alla sala colloqui» usava violenza e minaccia nei confronti dell’operatore della polizia penitenziaria «il quale stava cercando di spiegare il motivo del leggero ritardo» e solo a seguito della condotta minacciosa e del violento punto con il quale l’imputato rompeva il vetro di un sistema antincendio, sopraggiungevano altri agenti al fine di riportare l’imputato alla calma.
La sentenza di appello, cui pure era espressamente demandata la verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, ricostruiva la vicenda affermando che l’atto di ufficio al quale il COGNOME si sarebbe opposto era da individuarsi nel tentativo di riportarlo alla calma.
3.2. Orbene, sulla base dei fatti così come descritti, non si evince affatto un collegamento finalistico tra le condotte minacciose e violente, sicuramente realizzate dall’imputato, e il compimento di un atto d’ufficio al quale il predetto avrebbe fatto resistenza.
A ben vedere, le sentenze di merito descrivono un episodio di indebita reazione da parte del detenuto rispetto al ritardo nell’ammissione alla sala colloqui, condotta che ben può integrare altre ipotesi di reato (oltraggio e danneggiamento), ma non certo quella di resistenza a pubblico ufficiale.
NØ può costruirsi il reato di cui all’art. 337 cod. pen. ipotizzando che l’atto d’ufficio sarebbe consistito nel tentativo di riportare alla calma l’imputato.
Per come descritta la condotta, infatti, le minacce sono state conseguenziali al ritardo lamentato dal detenuto, non potendosi ritenere che la successiva azione volta a contenerne le escandescenze sia l’atto d’ufficio al quale il predetto si sia opposto.
Dalla descrizione dei fatti, per come indicati in sentenza, non emerge in alcun modo che, a seguito dell’invito rivolto all’imputato di mantenere la calma e al sopraggiungere di altri operanti, vi siano state condotte ostative al ristabilimento dell’ordine.
Alla luce di tali considerazioni, deve disporsi l’annullamento con rinvio dovendo la Corte di appello rinnovare la valutazione in ordine alla sussistenza del fatto alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME