Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6867 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6867 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza limitatamente al reato di cui al capo D) e rigetto, nel resto, del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 e 61 n. 10 cod. pen. (capi A e B), 1116 e 1099 cod. nav. (capi C e D).
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e all’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui al capo B), con specifico riferimento a quella di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen.
Quanto al delitto di cui all’art. 337 cod. pen., la Corte si è limitata a richiamare e condividere integralmente la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, omettendo di fornire risposta alla specifica doglianza sollevata con il primo motivo di appello, incentrato sulla mancanza di collegamento funzionale tra la violenza e l’atto di ufficio o di servizio del pubblico ufficiale, comprovata dalla circostanza che l’aggressione posta in essere da COGNOME in danno del comandante COGNOME è intervenuta quando già i militari avevano compiuto l’atto dell’ufficio consistente nell’elevazione dei verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni amministrative.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., la Corte si è limitata ad affermare l’esistenza di una specifica correlazione tra i reati di resistenza e lesioni e tra quest’ultimo reato e le funzioni esercitate dalla persona offesa, senza, tuttavia, esporre le ragioni di tale affermazione, così omettendo di rispondere alle specifiche censure sollevate con il secondo motivo di appello. Il difetto di motivazione risulta ancor più grave se si considera che il giudice di primo grado si era limitato a giustificare la sola circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen., senza fare alcun riferimento né a quella di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. né all’ulteriore circostanza di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà tra. le premesse RAGIONE_SOCIALE decisione e il dispositivo in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. La Corte dapprima ha affermato che COGNOME aveva rispettato l’intimazione a fermarsi e aveva consegnato la documentazione richiesta e poi ha, contraddittoriamente, concluso che “l’imputato serbava una condotta violenta e minacciosa volta ad impedire un atto legittimo dei pubblici ufficiali”.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 585, 576, primo comma, n. 5-bis, 61 n. 10 cod. pen. e 99-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, per avere l’impugnata sentenza ritenuto la sussistenza
RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti senza tenere conto dell’orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni e quello di cui all’art. 337 cod. pen. assorb l’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. e che l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen. rimane assorbita quando il fatto storico che integra il reato di lesioni risulta sovrapponibile a quello di cui all’art. 337 cod. pen. L doverosa esclusione RAGIONE_SOCIALE aggravanti avrebbe imposto la declaratoria di improcedibilità del delitto di lesioni per difetto di querela: la Corte, in risposta al specifico motivo di appello, ha affermato erroneamente che la costituzione di parte civile equivale a proposizione RAGIONE_SOCIALE querela, richiamando una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione del tutto inconferente in quanto relativa alla diversa ipotesi di un reato originariamente procedibile d’ufficio e divenuto procedibile a querela di parte, nelle more RAGIONE_SOCIALE definizione del giudizio, per effetto RAGIONE_SOCIALE c.d. riforma Cartabia.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 1099 cod. nav. per avere l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto integrato il reato dal mero rifiuto opposto dal COGNOME all’ordine di scendere dall’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE capitaneria, ove era salito arbitrariamente.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo di ricorso, concernente l’omessa motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e all’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen)., è infondato.
La Corte di appello, dopo avere richiamato e condiviso integralmente la sentenza di primo grado, ha ripercorso le fasi salienti RAGIONE_SOCIALE vicenda per poi trarne le conseguenze in punto di qualificazione giuridica dei fatti, di cui ha dato conto con adeguata motivazione.
Le censure del ricorrente inerenti al nesso funzionale tra la condotta violenta di COGNOME e l’atto dell’ufficio, prospettate con l’atto di appell riproposte in questa sede, muovono da un assunto del tutto errato, che si fonda su interpretazione meramente formalistica dell’inciso “mentre compie un atto di
ufficio” contenuto nell’art. 337 cod. pen. sconfessata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale inciso presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l’atto che non si esaurisce nell’istante in cui quest’ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Rv. 284574-01).
Si è chiarito, dunque, che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art 337 cod. pen., è necessario che la condotta minacciosa o violenta intervenga prima che l’intera sequenza degli atti funzionali alla completezza dell’atto dell’ufficio si esaurisca, mentre non rileva, in senso contrario, la circostanza che la resistenza si sia manifestata solo in una RAGIONE_SOCIALE fasi in cui sarebbe consistito il compimento dell’atto, rimanendo il delitto integrato da qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato pubblico servizio (Sez.6, n. 5147 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258631).
Nel caso di specie, dalla ricostruzione in fatto contenuta nelle sentenze di merito, non contestata dall’odierno ricorrente, risulta che la consegna dei documenti, che aveva preceduto l’aggressione attuata da COGNOME in danno del comandante COGNOME, non aveva esaurito la sequenza degli adempimenti finalizzati al compimento dell’atto di ufficio, che dovevano invece completarsi con la redazione del verbale di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazione amministrativa rilevata e con la sottoscrizione da parte del soggetto sanzionato. Proprio in costanza RAGIONE_SOCIALE redazione dei verbali, COGNOME, che sin dalle prime fasi aveva manifestato un atteggiamento oppositivo con frasi ingiuriose all’indirizzo dei militari, era arbitrariamente salito sull’unità navale RAGIONE_SOCIALE capitaneria, scagliandosi violentemente contro il comandante.
Alla luce di tali emergenze, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente confermato l’esistenza del collegamento funzionale tra la condotta aggressiva e violenta e l’atto dell’ufficio già ritenuta dal primo giudice.
L’ulteriore censura sollevata con il primo motivo di ricorso, relativa all’assenza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell’art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen, è infondata. La doglianza si basa sull’assunto, smentito dagli atti, che tale circostanza sia stata in fatto contestata. La sentenza di primo grado, in relazione al capo B) dell’imputazione, ha, infatti, ritenuto e applicato, oltre alla circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., esclusivamente l’ulteriore aggravante prevista dall’art. 61, n. 10
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cod. pen. contestata formalmente nel capo di imputazione e sulla cui configurabilità il primo giudice si sofferma a pagina undici RAGIONE_SOCIALE sentenza. L’odierno ricorrente, con il secondo motivo di appello, aveva chiesto “l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 e di quella contestata solo in fatto di cu all’art. 576, comma 1 n. 5-bis c.p. in relazione al reato di cui al capo 8) del decreto di citazione a giudizio”) per poi dolersi, in questa sede, dell’inesistenza di qualsivoglia risposta da parte RAGIONE_SOCIALE Corte a quella doglianza, da ritenersi, per tali ragioni, del tutto infondata.
È alla luce di tali dati che va letto il passaggio dell’impugnata sentenza in cui la Corte, rispondendo alla censura sollevata dall’appellante, ripete l’erroneo riferimento (anche) all’aggravante di cui 576, primo comma, n. 5-bis c.p. già contenuto nell’atto di appello, per poi, tuttavia, soffermarsi sui presupposti di applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen., che ritien sussistente, in termini pienamente adesivi e coerenti con la sentenza di primo grado, sulla base RAGIONE_SOCIALE chiara correlazione tra il reato di lesioni e le funzioni esercitate dalla vittima e in ragione RAGIONE_SOCIALE qualifica rivestita dal comandante COGNOME.
Né l’erroneo richiamo anche all’art. 576, primo comma, n. 5-bis c.p. ha assunto una qualsivoglia incidenza sull’esito decisorio o, per quanto qui rileva, sul percorso motivazionale, evidentemente tarato sulla circostanza aggravante di cui all’art 61, n. 10 oggetto di contestazione ed effettivamente applicata.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE notazioni esposte al punto che precede, va ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata una inesistente contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, laddove la Corte ha affermato che la condotta del COGNOME era volta ad impedire l’atto dell’ufficio, pur avendo dato atto che l’imputato aveva consegnato la documentazione, rappresentando, per quanto detto, tale consegna solo una fase RAGIONE_SOCIALE più complessa sequenza procedimentale già evidenziata.
Sono altresì infondate le censure prospettate con il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 10 e 61 n. 2 cod. pen. contestate in relazione al delitto di lesioni di cui al capo B), di cui si assume, di conseguenza, l’improcedibilità.
La tesi RAGIONE_SOCIALE non applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen., sostenuta nell’atto di appello e nell’odierno ricorso, è basata su un risalente orientamento di legittimità secondo il quale non è configurabile l’aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta
aggravante già integra un elemento costitutivo di quest’ultimo reato (Sez.6, n. 11780 del 7/1/2010, COGNOME, Rv. 246477; conf. Sez. 2, n. 19669 del 22/4/2008, COGNOME, Rv.239765), quantomeno nei casi in cui sia contestata anche l’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale, determinandosi, in tali casi, l’assorbimento dell’aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. (Sez.5, n. 25533 del 3/6/2015, Almi, Rv. 263913).
Si tratta di orientamento superato dalla più recente giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione che, pronunciandosi in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen., ha escluso che si determini assorbimento del disvalore espresso dall’aggravante nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159-01; Sez.6, n.2608 del 17/12/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282423; conf: Sez.6, n.57234 del 9/11/2017, COGNOME, Rv. 272203). La Corte ha, poi, chiarito, quanto alla circostanza di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen., che le pronunce che ne hanno ritenuto l’assorbimento nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. hanno precisato che tale effetto si verifica solo quando vi sia piena sovrapponibilità del fatto in cui si sostanzia l’aggravante rispetto a quello che rappresenta l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e non anche quando la condotta di violenza o minaccia a pubblico ufficiale non sia stata compiuta per “resistere” nel modo minimo e sufficiente ed impedire od ostacolare il compimento dell’atto del suo ufficio da parte del pubblico agente, ma si sia protratta in un lasso di tempo esteso, e nell’uso di una diffusa e pregnante forza fisica (Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 255734; Sez, 2, n. 24925 del 11/04/2013, COGNOME, Rv. 256539; Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).
La Corte ha, poi, conclusivamente osservato che nel caso in cui la resistenza a pubblico ufficiale si accompagni al reato di lesioni personali, le due ipotesi di reato concorrono pienamente e, quindi, anche la disciplina RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti deve necessariamente essere valutata con riguardo a ciascuna di esse, non potendo operare l’assorbimento tra una circostanza riferita al solo reato di lesioni personali in una ipotesi di reato diversa, sia pur concorrente con quella di cui all’art. 582 cod. pen. (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, Rv. 287598-01; Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Rv. 283159-01).
Deve solo aggiungersi che, nel caso di specie, la condotta di resistenza, lungi dal risolversi nella sola aggressione in danno del comandante dell’unità navale, si è manifestata con plurimi comportamenti oppositivi dapprima solo verbali, poi tradottisi in atti concreti, con le manovre di avvicinamento e la salita arbitraria di COGNOME sulla unità navale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a bordo RAGIONE_SOCIALE quale permaneva nonostante l’ordine intimato di ritornare sull’unità da pesca, ed infine
con la repentina aggressione in danno del comandante COGNOME, che richiedeva l’intervento degli altri membri dell’equipaggio. Non è, dunque, in fatto ravvisabile quella piena sovrapponibilità di condotte che, anche secondo l’orientamento di legittimità meno recente, costituisce condizione per l’operatività dell’assorbimento RAGIONE_SOCIALE circostanza in esame con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
È, altresì, infondato l’assunto RAGIONE_SOCIALE improcedibilità del reato di lesioni per mancanza di querela. Il reato è, infatti, procedibile d’ufficio in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al capo B) dell’imputazione e che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è stata ritenuta sussistente sia dal primo giudice sia dalla Corte di appello. Tale notazione rende privo di rilievo l’errore in cui è incorsa la Corte di appello quando ha ritenuto il reato procedibile in ragione RAGIONE_SOCIALE equiparazione tra costituzione di parte civile e proposizione RAGIONE_SOCIALE querela, con richiamo ad un orientamento non pertinente al caso in esame.
È, invece, fondato il quarto motivo, relativo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 1099 cod. nav.
L’articolo 1099 cod. nav., che punisce il “comandante RAGIONE_SOCIALE nave, che nei casi previsti nell’articolo 200, non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale”, va letto in correlazione con l’articolo 200 cod. nav., in forza del quale: “In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un’autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fine, i comandanti RAGIONE_SOCIALE navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita RAGIONE_SOCIALE medesime e ad ispezione RAGIONE_SOCIALE carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un RAGIONE_SOCIALE dello Stato, o nel RAGIONE_SOCIALE estero più vicino in cui risieda un’autorità consolare. Nei porti ove risiede un’autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell’autorità medesima”.
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 1099 cod. nav. è, dunque, necessario che l’ordine provenga da una “nave da guerra” e che tale ordine sia impartito “in uno dei casi di cui all’art. 200” cod. nav.
Entrambi i presupposti difettano nel caso di specie.
Va in proposito rilevato che la qualificazione RAGIONE_SOCIALE motovedetta TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE quale “nave da guerra” operata dai giudici di merito è frutto RAGIONE_SOCIALE errata individuazione RAGIONE_SOCIALE fonti normative di riferimento: le disposizioni richiamate (D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199; r.d. 24 agosto 1933, n. 2433; r.d. n. 1415 del 1938) sono state in gran parte abrogate
per effetto dell’entrata in vigore nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE (COM), che ha fornito una nuova definizione di “nave da guerra”, coerente con l’analoga definizione contenuta nell’art. 29 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Montego Bay ratificata dall’Italia e solo in parte sovrapponibile a quella ricavabile dalla disciplina previgente.
L’art. 239 COM, definisce, al comma 1, le navi militari, disponendo che «Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: a) sono iscritte nel ruolo del naviglio RAGIONE_SOCIALE; b) sono comandate ed equipaggiate da personale RAGIONE_SOCIALE, sottoposto alla relativa disciplina; c) recano i segni distintivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento RAGIONE_SOCIALE». La categoria RAGIONE_SOCIALE «navi militari» è anche prevista dall’art. 11, comma 2, del cod. pen. mil . pace secondo cui: «Agli effetti RAGIONE_SOCIALE legge penale RAGIONE_SOCIALE, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio RAGIONE_SOCIALE Forze armate dello Stato alla dipendenza. Il COM prevede, poi, all’art. 243, che “Le unità navali in dotazione all’RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, all’RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono iscritte in ruoli speciali del naviglio RAGIONE_SOCIALE dello Stato” e ad esse, pertanto, è attribuito, ai sensi degli artt. 292-296 del D.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico dell’Ordinamento RAGIONE_SOCIALE) il segno distintivo RAGIONE_SOCIALE bandiera navale RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tali disposizioni, può affermarsi che le unità navali in dotazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che costituisce corpo tecnico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (artt. 118 e 132 COM) con compiti, tra gli altri, di polizia marittima in merito alla sicurezza RAGIONE_SOCIALE navigazione e di tutela dell’ambiente marittimo (132, 134, 135, 136 e 137 COM), rientrano nella categoria RAGIONE_SOCIALE navi militari.
Perché una nave RAGIONE_SOCIALE costituisca “nave da guerra” è necessario, però, che sussistano tutti i peculiari requisiti previsti dall’art. 239, comma 2 COM, in forza del quale «Per nave da guerra si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori RAGIONE_SOCIALE navi militari RAGIONE_SOCIALE sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE.». La disposizione delinea, così, presupposti più stringenti rispetto alla disposizione, ora abrogata, dell’art. 133 RAGIONE_SOCIALE Legge di Guerra (r.d. n. 1415 del 1938), che forniva una definizione più ampia di nave da guerra quanto alla possibilità che al comando vi fosse «personale RAGIONE_SOCIALE o militarizzato» di qualsiasi grado e Forza armata o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale diversa ampiezza applicativa, già sottolineata da questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 6626 del 16/01/2020, Rv. 278578-03 (relativa ad una fattispecie di motovedetta RAGIONE_SOCIALE guardia di RAGIONE_SOCIALE non ritenuta nave da guerra perché non comandata da un ufficiale), ha immediati riflessi sul caso di specie.
Se è vero che, alla luce del quadro normativo delineato, la motovedetta TARGA_VEICOLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientra nella definizione di “nave RAGIONE_SOCIALE” e che il personale del RAGIONE_SOCIALE, secondo lo stesso COM (art. 132, comma 1) «dipende dalla RAGIONE_SOCIALE», non risulta, invece, che l’unità fosse comandata da “un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente”, posto che la qualifica del Comandante COGNOME, individuata nel capo di imputazione come “2° Capo scelto Q.S.” (talvolta indicata in motivazione con l’abbreviazione “Cap. Sc.”), è riconducibile, come espressamente previsto dall’art. 629 COM, alla categoria dei sottoufficiali.
Difetta, in ogni caso, l’ulteriore elemento previsto dall’art. 1099 cod. nav. che, nel punire l’inosservanza dell’ordine impartito “in uno dei casi di cui all’art. 200 cod. nav”, presuppone che l’ordine sia funzionale all’espletamento dei compiti di “polizia sulle navi mercantili nazionali” previsti dall’art. 200 cod. nav. e implica, dunque, che la sua inosservanza determini una lesione dello specifico bene giuridico tutelato dalla norma, da individuarsi nella sicurezza e disciplina RAGIONE_SOCIALE navigazione.
Questa Corte, pronunciandosi in relazione ad una fattispecie di resistenza a nave da guerra (art. 1100 cod. nav.), ha già avuto modo di evidenziare che le disposizioni previste dal Codice RAGIONE_SOCIALE navigazione “proprio per la loro collocazione legislativa, attengono alla sicurezza ed alla disciplina RAGIONE_SOCIALE navigazione con riguardo in particolare alla, polizia marittima ed allo “jus imperi” esercitato dallo Stato in un ambiente come quello marino nel quale esso più agevolmente può essere eluso”, ed ha individuato proprio nella specificità dell’interesse protetto l’elemento di discrimine tra il reato di cui all’art. 1100 cod. nav e quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. che “afferisce alla tutela fisica del pubblico ufficiale soggettivamente individuato” (Sez. 3, Sentenza n. 1988 del 16/12/1987, Rv. 177615-01).
Nel caso di specie, l’ordine impartito a COGNOME, cui era stato intimato di scendere dall’unità navale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risulta del tutto svincolato dall’esercizio dei poteri di polizia marittima, essendo finalizzato non ad ottenere dall’imputato, quale comandante di una nave, il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni inerenti la sicurezza e la disciplina RAGIONE_SOCIALE navigazione, bensì ad interrompere l’articolata condotta di resistenza a pubblico ufficiale posta in essere dell’imputato, iniziata
con l’arbitraria salita a bordo dell’unità navale e culminata con l’aggressione fisica in danno del comandante COGNOME.
Per tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui all’art. 1099 cod. nav., con rigetto del ricorso nel resto.
L’annullamento va disposto senza rinvio posto che, in base all’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. è possibile, tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, procedere direttamente alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena complessiva in anni uno e mesi due di reclusione, previa eliminazione dell’aumento di mesi due di reclusione disposto ex art. 81 cod. pen. in relazione al reato di cui all’art. 1099 cod. nav.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 1099 cod. nav. perché il fatto non sussiste, rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per i residui reati in un anno e due mesi di reclusione.
Così deciso, il 26/11/2025