Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in relazione alla mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato accertato;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l’imputato, dandosi alla fuga a bodo della propria autovettura / ha posto ,rischio l’incolumità di numerosi passanti;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispe a quella operata nelle sentenze di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.