Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 192 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/03/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 21/02/2024 del Tribunale di Crotone, che aveva condannato NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019.
Avverso tale sentenza ordinanza ricorre l’imputato.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al motivo di appello in cui si era censurato come la domanda fosse stata presentata presso un CAF e fosse priva di sottoscrizione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al requisito della “decennalità”, ritenuto illegittimo dalla Corte di giustizia UE con sentenza 29 luglio 2024 e dalla Corte costituzionale con sentenza n 31 del 2025.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità dell’articolo 131bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato in relazione al secondo motivo, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze.
Coglie nel segno il Procuratore generale laddove rammenta che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato, con sentenza resa il 29 luglio 2024 nelle cause riunite C112/22 e C-223/22, che la normativa italiana Ł incompatibile con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE, testualmente affermando che «l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce
dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: «esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».
Successivamente, Ł intervenuta la Corte costituzionale che, con pronuncia n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, d.l. cit. nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno 10 anni anzichØ prevedere il requisito della residenza per almeno 5 anni, per violazione dell’articolo 3 Cost..
Questa Corte ha ritenuto, per conseguenza, che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell’abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto (Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena, Rv. 287933 – 01).
Tuttavia, si Ł ritenuto che Ł conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte costituzionale nelle sentenze citate, il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato, pur se limitato a cinque anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Condino, Rv. 288230 01).
Nel caso in esame, risulta dal verbale di udienza del 28 giugno 2023 (teste COGNOME) che l’imputato ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2016; pertanto, nel 2022, quando ha fatto richiesta di concessione del RDC, aveva maturato il requisito dei cinque anni di permanenza in Italia.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il fatto non sussiste. Così Ł deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME