Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42757 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42757 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a HILDEN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME lamenta violazion dell’art. 2 d.p.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) e vizio di motivazione per essere stato responsabile del reato di cui all’art. 5, d.lgs. 74 del 2000, sull’erroneo rilievo che, avend una partita IVA in Italia e qui dichiarando la sede fiscale, avrebbe dovuto presentare in Ita dichiarazione dei redditi pur avendo sempre operato esclusivamente all’estero ed in particola in Germania;
Considerato che il motivo in parola non è consentito in sede di legittimità perché atti a mere questioni di fatto concernenti l’effettivo luogo operativo della ditta indi dell’imputato ed il luogo di produzione dei relativi redditi ed è comunque manifestamen infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell’art. 2 t.u.i. secondo comma, tra le condizioni che, alternativamente, individuano le persone residenti in Ita e perciò soggetti passivi d’imposta onerati alla presentazione della dichiarazione dei red indica la fissazione in Italia del domicilio; con giudizio di fatto non illogicamente argoment in questa sede non ulteriormente scrutinabile, la sentenza attesta che l’imputato aveva in It il domicilio fiscale della sua ditta, munita di partita IVA, di commercio autoveicoli usati, qui stabilito sia la sede fiscale che quella operativa e non risultando aver mai avuto sed organizzazione imprenditoriale, in territorio tedesco, ove mai aveva peraltro pagato tass presentato dichiarazioni fiscali, figurando colà quale importatore intracomunitario assoggett alla disciplina fiscale italiana; in forza del principio della worldwide taxation quale espresso anche dalla legislazione tributaria Italiana, la sentenza impugnata ha quindi correttamente ritenuto egli fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale, potendo semmai dedurr eventuali tasse pagate all’estero sui redditi ivi prodotti, ciò che, come accertato dai giu merito, non era mai accaduto trattandosi di soggetto evasore totale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma clell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.