Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 7 marzo 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Vercel per il reato di truffa.
1.1 Avverso l’ordinanza,ricorre per Cassazione il difensore di NOMENOME premetten che nell’ordinanza veniva menzionata la memoria difensiva con la quale si osservava la conoscenza del procedimento da parte del condannato, e non anche del processo, la circostanza che il nominato difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) fosse mai intervenuto nel processo e che avesse depositato, in altri procedimen a carico del medesimo imputato, la rinuncia al mandato confermando, in una comunicazione inviata ad altro difensore, di non aver mai instaurato un rappor fiduciario con NOME; la Corte di appello aveva risposto solo alla prima circostanze evidenziate.
1.2 Il difensore osserva che,in risposta alle doglianze difensive circa l’inid dell’elezione di NOME a far presumere la conoscenza della celebrazione processo, la Corte di appello aveva affermato che il titolo di reato e l’indica della persona offesa erano elementi che rendevano inequivocabile l’oggetto dell indagini in corso per cui era stata esercitata l’azione penale; si era però r che ciò che identifica la qualificazione giuridica del reato erano data e luo commissione del fatto, assenti nel caso in esame; appariva poi del tu inconferente l’affermazione che NOME NOME NOME NOME lamentato NOME NOME attint altre indagini per fatti analoghi nel medesimo volgere di tempo, posto che t argomentazione non sanava la mancanza degli elementi essenziali dell’elezione di NOME in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 D ricorso è manifestamente infondato.
z 1.1 L’articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma d chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’a ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l’on probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un process suo carico.
A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenz delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 – 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevol dello stesso: “…gli indici di conoscenza dell’art. 420-bis, 2 comma, cod. proc genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo lo
funzione. Si pensi all’ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qual reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora de formalizzazione dell’attività della polizia giudiziaria e, soprattutto presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare rest ineseguita per irreperibilità dell’indagato. L’interpretazione, invece, deve e che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con i giudice e la contestazione specifica degli addebiti. In caso contrari affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel sens effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del re rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettat la sentenza, pertanto, pone particolari “indici di conoscenza” del proces individuati nella dichiarazione od elezione di NOME, nell’applicazione di mi precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizion misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia.
Due di tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale vi è st nomina del difensore di fiducia da parte di NOMENOME NOME NOME presso stesso, per cui si deve ritenere una sua piena conoscenza del processo; del tu irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato alle fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rappor tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell’assistito di vigi sull’esatta osservanza dell’incarico conferito.
Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che correttamente sia stata ritenuta fondata la tesi della incolpevole ignoranza della celebrazion processo, in quantmel caso concreto, vi era stata un’effettiva instaurazione d rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l’imputato e, quin condizioni da cui dedurre l’esistenza di un rapporto di informazione tra il ricor ed il legale.
Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull’imputato l’onere di attivarsi per ten contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; particolare, “In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella man conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedi previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in u procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso s”,
i contatti periodici essenziali per NOME informato dello sviluppo di procedimento.” (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).
Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussiste ffd il requisito della prova della ignoranza “incolpevole” del procedimento ma risulta, al contrar > che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati conoscenza dell’esistenza del processo.
Il ricorso deve, pertanto, NOME dichiarato inammissibile. Ai sensi dell 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, parte privata che lo ha proposto deve NOME condannata al pagamento delle spes del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro.~ in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2024