Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 24 settembre 2024 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria scritta, con cui insistito per l’accoglimento della richiesta.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha dichiarato inammissibile l’ista di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale monocratico di Sassari d
16 dicembre 2022, irrevocabile il 16 maggio 2023, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 494 cod. pen..
2.11 provvedimento impugnato ha rilevato che, in data 13 dicembre 2018, i Carabinieri di Roma-Cinecittà – in relazione alla querela sporta da COGNOME NOME – avevano redatto, nei confronti del prevenuto, il verbale di identificazione e di elezione di domicilio; nell’occasione, COGNOME aveva nominato quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO e dopo aver dichiarato il proprio domicilio in Roma, INDIRIZZO – aveva eletto domicilio per le notificazioni presso lo studio del difensore di fiducia, in Roma, INDIRIZZO. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari del procedimento di cognizione e stato poi notificato via PEC all’AVV_NOTAIO, come detto all’epoca difensore di fiduc del COGNOME; il legale aveva debitamente informato il proprio assistito della notifica ricev COGNOME, avutane contezza, aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato di Sassari per difendersi nel processo e, quindi, di revocare la nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO, come avvenuto il 2 novembre 2019. Tale revoca veniva comunicata dall’AVV_NOTAIO alla Procura della Repubblica procedente via EMAIL in data 5 dicembre 2019.
L’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non era invece mai stato notificato a COGNOME domicilio eletto nel verbale di identificazione ed elezione domicilio, né al domicilio di INDIRIZZO, INDIRIZZO, tanto che la guardia di finanza delegata dal pubblico ministero aveva redatto verbale di vane ricerche in data 2 marzo 2021. Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione, aveva nominato un difensore di ufficio nella persona dell’AVV_NOTAIO, presso la quale erano poi state rinnovate le notificazioni del decreto di citaz diretta a giudizio, in proprio e, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., all’imputato.
3.Sono stati articolati due motivi di ricorso, fondati – il primo – sul richiamo del viz all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., poiché la Corte d’appello avrebbe impropriamente valorizzato, ai fini del giudizio di inammissibilità, il mancato promovimento del gravame parte del difensore d’ufficio avverso la sentenza di primo grado senza tener conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 317 del 2009; e il secondo sull’assunto vizio motivazione dell’ordinanza impugnata, in considerazione della nullità della notificazione de decreto di citazione a giudizio all’imputato, che gli aveva precluso una compiuta partecipazione al processo, anche in virtù della persistenza della elezione di domicilio eseguita presso lo stud dell’allora difensore di fiducia, AVV_NOTAIO ed a cagione dell’impossibilità, p richiedente, di instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d’ufficio, dell nomina non era mai stato notiziato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la recente riforma del processo penale, operata con l’art. 23 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, ha interessato profondamente la disciplina dell’istituto de procedibilità in assenza dell’imputato, optando per un meccanismo complessivamente ispirato all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, volto in prim luogo a contenere i criteri “presuntivi” che fino alla sua entrata in vigore ne ave rappresentato riferimento normativo.
Il nuovo assetto del processo in absentia in questa prospettiva – ha investito, per quanto di interesse in questa sede, il testo degli artt. 420 bis e – per effetto dell’art. 37 comma 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 – 629 bis cod. proc. pen..
L’art. 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo ha, tuttavia, previsto una disciplina transitoria, che sancisce che, per i processi pendenti alla data della sua entrata in vigo pendenti dunque al 30 dicembre 2022, come quello in esame – nei quali sia stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell’imputa – come appunto quello de quo continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ante riforma, comprese quelle “relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione giudicato”. Il testo di riferimento, ai fini dello scrutinio del presente ricorso, è dunque q dell’art. 629 bis cod. proc. pen. introdotto a seguito della L. n. 103 del 2017, c.d. “Ri Orlando”, in forza del quale «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenz passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovut ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
2.Ebbene, l’art.420 bis cod. proc. pen. – nel testo vigente al tempo della decisione impugnat prima delle modifiche introdotte dall’art. 23 comma 1 lett. c) del Decr. Leg.vo n. 150 del 20 in vigore dal 30 dicembre 2022 – riguardante la fase della cognizione del procedimento penale – dopo aver stabilito, al primo comma, che l’imputato espressamente rinunciante ad assistere all’udienza del processo è dichiarato assente – aggiunge, al secondo comma, che “salvo quanto previsto dall’art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel cor procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udien ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”.
Il quarto comma della norma prevede poi che l’ordinanza che ha disposto di procedere in assenza è revocata se l’imputato compare e se “fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo” può ottenere
un’ampia restituzione in termini e, in particolare – nell’ambito dell’udienza preliminare chiedere l’acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’art. 421 comma 3 cod. proc. pen.;
nell’ambito del processo di primo grado, ha diritto di formulare richiesta di prove ai se dell’art. 493 cod. proc. pen. e instare per la rinnovazione di prove già assunte.
2.2. La pronuncia delle SS.UU. Innaro del 28/2/19 n. 28912 RV. 275716, ha circoscritto alla vocatio in iudicium la fase processuale sulla quale focalizzare l’attenzione del giudice per valutare l’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato e dunque l sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza, a discapito del momento antecedente della mera notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2.3. Un altro fondamentale arresto del massimo consesso nomofilattico – sez. U n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931 – ha radicato il principio in virtù del quale le nullità asso ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salv restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. L’istituto della “rescissione del giudica di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen. costituisce rimedio impugnatorio di natura straordina individuato dal legislatore quale strumento “di chiusura del sistema del giudizio in assenza” che consente di travolgere il giudicato formatosi all’esito di un processo di cognizione nel qual sia stato violato il diritto di partecipazione dell’imputato (così SS.UU. n.36848 del 17/7/ Burba).
2.4. Ulteriore snodo centrale del percorso evolutivo in tema di garanzie di partecipazione effettiva dell’imputato al processo penale, è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/11/19 n. 23948, il P.G. c. NOME, RV NUMERO_DOCUMENTO, che, nel collocarsi nel medesimo solco interpretativo, ha precisato che la casistica prevista dall’art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen. – nel testo antecedente alla modifiche introdotte con la L. n. 150/2022 relativa all’enumerazione delle ipotesi che, a determinate condizioni, avrebbero potuto ovviare alla prova della notificazione a mani proprie dell’imputato dell’atto di citazione a giudizio, avesse introdotto “presunzioni” in senso stretto, ma l’indicazione di segmenti procedurali suscettibili di far ragionevolmente ritenere che l’imputato fosse giunto a conoscenza dell’att da notificare, fermo restando che alcun effetto avrebbe potuto essere prodotto da una impossibilità di regolare notificazione (come, ad esempio, nell’ipotesi dell’imputato irreperibi Il massimo consesso nomofilattico ha poi affermato il principio ermeneutico – in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017 – secondo il quale “ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di al elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il l
domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia av conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa”. Si è dunque rimarcato come sia possibile procedere alla celebrazione del processo anche se l’imputato ignori la vocatio in ius, ma solo nel caso in cui sia raggiunta la prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo, anche nelle forme di una sua colpevole inerzia cognitiva; e tale prova può derivare da indicatori “positivi” che il giudice di merito acquisis valorizzi secondo il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzando gli strumenti a disposizione per tale accertamento.
2.Richiamati, in estrema sintesi, i passaggi esegetici di rilievo ai fini della disamin presente ricorso, deve essere sottolineato, in base alla documentazione disponibile ed alla trama processuale illustrata dal medesimo provvedimento della Corte territoriale, come l’attuale ricorrente, sin dal primo costituto nell’ambito del procedimento penale, avesse elet domicilio, ai fini delle notificazioni, presso lo studio professionale del difensore di fiduc RAGIONE_SOCIALE, individuato con l’indirizzo di Roma, INDIRIZZO n. 38; che tale elezione di domicilio n sia mai venuta meno, neppure al momento della revoca del difensore di fiducia, atteso il pacifico approdo giurisprudenziale secondo cui l’elezione di domicilio dell’imputato conserva i suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, sicchè, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell’elezione “ah origine” effettuat (sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, COGNOME, Rv. 235297; cfr. anche sez.2, n. 31969 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264234; sez.1, n. 8116 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246387); che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato – che pure era giunt conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari solo in quanto notiziato dall’AVV_NOTAIO, che lo aveva ricevuto – non sia mai stata effettuata presso il domicilio eletto, ma sian stati tentati infruttuosi accessi, da parte della polizia giudiziaria, al recapito della re dell’imputato, in Roma, INDIRIZZO, con la pedissequa redazione di un verbale di vane ricerche; che, per l’effetto, il pubblico ministero di Sassari – ai fin notificazione della vocatio in ius abbia nominato un difensore d’ufficio e disposto che le notificazioni all’imputato avvenissero presso quest’ultimo, a norma dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto nello studio del pur revocato AVV_NOTAIO; che, n corso del processo di primo grado, la criticità sia stata rappresentata dalle parti al giud procedente, senza esito e che, di conseguenza, sia stata illegittimamente dichiarata l’assenza dell’imputato, impossibilitato senza colpa partecipare al processo penale e successivamente condannato con sentenza di primo grado, non impugnata e divenuta irrevocabile, così profilandosi i presupposti del ricorso al rimedi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
straordinario della rescissione del giudicato. E tanto perché la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ha cagionato la incolpevole mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del processo, definito con sentenza non impugnata nei termini e di cui egli avrebbe appreso, senza che in proposito siano state mosse esplicite contestazioni, soltanto nel mese di ottobre 2023. Né potrebbe congruamente sostenersi, come pure ha fatto la Corte d’appello, che il difensore d’ufficio avrebbe potuto impugnare la sentenza sua sponte e riproporre la questione in secondo grado, perché alcun elemento è stato evidenziato a riguardo dell’instaurazione effettiva di un rapporto professionale con l’imputato al di là di un fug riferimento alla possibilità, per il legale d’ufficio, di reperirlo presso il luogo di r collocabile in quello di Roma, INDIRIZZO; e, d’altro canto, l’istit rescissorio è funzionale alla tutela del diritto dell’imputato alla partecipazione al giudiz dalla fase della raccolta delle prove e ad assicurargli ab initio l’esercizio delle relative facoltà (in motivazione, sez. U COGNOME, cit.), a nulla rilevando la condotta processuale autonomamente posta in essere dal difensore di ufficio.
3.Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello, che rivaluterà la regiudicanda alla luce dei principi così affermati, anche a riguardo della eventu emergenza di concreti contatti tra il difensore d’ufficio e l’imputato, tali da renderlo e della pendenza del giudizio e, di conseguenza, da radicare la scelta consapevole di non comparire e di non proporre gravame avverso la sentenza di primo grado; o, più in generale, a riguardo della opzione cosciente e volontaria di disinteressarsi del giudizio in corso, dopo revoca del patrono fiduciario.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, 01/10/2024
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