Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 della Corte di appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/04/2024, la Corte di appello di Salerno rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME avverso la sentenza emessa in data 12/03/2021 dal Tribunale di Salerno, irrevocabile il 28/07/2021.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore fiducia, articolando i seguenti motivi.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 629-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova.
Argomenta che la Corte di appello aveva basato la conoscenza del procedimento sulla avvenuta nomina di un difensore di fiducia, ma non aveva considerato che il predetto, nominato prima dell’avvio della fase dibattimentale, aveva rinunciato al mandato e che il ricorrente non aveva avuto più notizia del processo; il difensore di ufficio nominato in data 16/11/2018 non aveva mai contattato il ricorrente, il quale era stato dichiarato irreperibile.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Costituiscono affermazioni consolidate, in tema di rescissione del giudicato, i seguenti principi di diritto: la nomina di un difensore di fiducia costituisce indi di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez.3 n. 14577 del 14/12/2022, dep.06/04/2023, Rv.284460 – 01); la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, avendo nominato un difensore di fíducia, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez 3 n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 – 01); la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del
processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da par condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non ab avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa d colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 23/03/2022, Rv.283019 – 01)
La Corte di appello di Salerno ha fatto buon governo dei suesposti princip di diritto, rimarcando, quale indice di effettiva conoscenza del processo, c ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia e non si era attivato mantenere contatti con lo stesso per verificare l’andamento del procedimento; ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni della Cort di appello, propone generici rilievi in fatto senza addurre concrete circostan base alle quali, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non ab conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevo disinteresse per la vicenda processuale.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inannmissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 25/09/2024