Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21523 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21523 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUDUS COGNOME (ROMANIA) il 11/06/1985
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Roma lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma con il provvedimento in epigrafe, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta da NOME COGNOME ritenendo che lo stesso si fosse sottratto volontariamente al processo , pur conoscendone l’esistenza . La Corte ha rilevato che il COGNOME all’atto dell’arresto aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto un domicilio inidoneo.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il COGNOME non avrebbe avuto conoscenza del processo in qu anto l’atto di vocatio in iudicium , dopo l’accertamento della inidoneità del domicilio eletto era stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen.; si allegava che il difensore di fiducia non aveva partecipato né al giudizio di primo grado né a quello di appello; la prima impugnazione era stata infatti proposta dall’ Avv. NOME COGNOME, nominato ex art. 97 comma 4, cod. proc. pen. nel corso del giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Collegio ritiene che la valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine all’insussistenza dei requisiti per la rescissione del giudicato sia legittima e non meriti alcuna censura in questa sede.
Dagli atti emerge infatti che COGNOME all’atto della convalida dell’arresto, aveva eletto un domicilio, poi rivelatosi inidoneo e, contestualmente aveva nominato il proprio difensore di fiducia.
Il Collegio riafferma, sul punto, che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 -01; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285493 -01; ).
La nomina di un difensore di fiducia è, infatti, elemento che, ai sensi dell’art. 420 -bis , comma 2, cod. proc. pen. indica -seppur presuntivamente -che chi effettua la nomina ha conoscenza della pendenza del processo, salva l’allegazione di persuasivi elementi che indichino il contrario.
Si riafferma cioè che l’investitura di un difensore di fiducia, nella misura in cui esprime la chiara volontà di affidare la propria difesa tecnica ad un professionista, manifesta sia la consapevolezza della pendenza del processo sia la chiara volontà di prendervi parte at traverso l’assistenza di un legale di propria fiducia. Peraltro, la nomina fiduciaria, a differenza di quella di ufficio, presume un rapporto di reale conoscenza e collaborazione tra l’assistito ed il difensore, ragionevolmente incompatibile con l’asserita ignoranza della pendenza del processo.
Tale presunzione, tuttavia, è di natura relativa e può essere vinta attraverso la allegazione di elementi di segno contrario che indichino con chiarezza e persuasività che chi ha effettuato la nomina ignori la progressione del processo.
Sul punto è stato chiarito che grava sull’imputato un “onere di allegazione” che, pur non coincidendo con l’onere della prova, offra un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287645 – 01).
1.2. Nel caso in esame gli elementi allegati dal ricorrente per vincere la presunzione relativa correlata alla nomina fiduciaria sono stati ritenuti dalla Corte di appello non persuasivi e, dunque, inidonei a vincere la presunzione.
La Corte d’appello ha rilevato, infatti, che il ricorrente veniva arrestato unitamente a due coimputati a lui legati da vincolo di parentela e che, nell’occasione, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto un domicilio, rivelatosi immediatamente inidoneo.
Tale elezione fallace veniva ritenuta dalla Corte una chiara indicazione della volontà del COGNOME di sottrarsi alle successive fasi processo.
Emergeva infatti che il ricorrente aveva piena conoscenza sia dell’accusa lui rivolta sia della pendenza del processo, dato che per i fatti per cui si procede era stato arrestato e, nell’occorso, aveva nominato un difensore di fiducia con il quale, tuttavia, aveva interrotto volontariamente i rapporti.
Tali elementi venivano ritenuti dalla Corte di appello indicativi della sussistenza della volontà del COGNOME di sottrarsi al processo della cui esistenza era perfettamente a conoscenza: si tratta di una motivazione persuasiva. Logica ed aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 23 aprile 2025