Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Caltanissetta, con ordinanza del 20 dicembre 2023, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME NOME relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Enna emessa in data 4 novembre 2022.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di NOME, lamentando che tra il ricorrente e il legale di fiducia non si era instaurato un regolare rappor informativo e che il mandato difensivo non era stato effettivamente accettato e assunto dal nomiNOME difensore, che non si era presentato ad alcuna udienza ed era stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE in data 4.12.2020, quindi ben tre anni prima della conclusione del processo.
1.2 II difensore osserva che la comunicazione di non accettazione (o di dismissione) dall’incarico non era avvenuta né nei confronti dell’autorità giudiziaria, né nei confronti del ricorrente, con violazione di ogni profilo del diri di difesa dell’imputato.
1.3 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente un obbligo di diligenza dell’imputato che comporterebbe un obbligo di vigilanza sull’esecuzione dell’incarico e sulla iscrizione del difensore nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ponendosi in conflitto con la sentenza di questa Corte n. 33374/23, secondo la quale il venir meno dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale determina un vulnus insanabile del diritto di difesa; il principio affermato dalla Corte di appello si pone in stridente contrasto con l’art. 107 cod. proc. pen., che pone precisi e significativ obblighi informativi nei confronti di tutti i soggetti processuali.
1.4 II difensore eccepisce l’inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost. e 6 CEDU sul giusto processo, in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione, non avendo considerato che, anche nel caso di nomina del difensore di fiducia, se manca il rapporto informativo tra assistito e difensore e l’accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo, non vi è conoscenza del processo; la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE viziava irrimediabilmente il diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 L’articolo 629-bis (già 625-ter) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l’onere probatorio dì dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico.
A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 – 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: “…gli indici di conoscenza dell’art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione. Si pensi all’ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell’attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, de presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell’indagato. L’interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica RAGIONE_SOCIALE addebiti. In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolar rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata”; la sentenza, pertanto, pone particolari “indici di conoscenza” del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia.
Tali indici sussistono tutti nel caso in esame, nel quale sono stati notificati a mani proprie del ricorrente sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che il decreto di citazione a giudizio, notifiche effettuate anche al difensore di fiduci per cui si deve ritenere una piena conoscenza del processo da parte del ricorrente; del tutto irrilevante è il fatto che il difensore di fiducia non si sia presentato udienze fissate, potendo assumere un significato tale circostanza unicamente nei rapporti tra difensore ed assistito ed essendovi comunque un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito.
Pertanto, a fronte dei suddetti indici, si deve ritenere che la successiva cancellazione del difensore dall’RAGIONE_SOCIALE non sia idonea a fornire la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto nel caso concreto vi era stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato e, quindi, le condizioni da cui dedurre l’esistenza di un rapporto di informazione tra il ricorrente ed il legale; ben diverso è il caso cui alla sentenza citata in ricorso (n. 33374/2023) in cui il difensore si era cancellato dall’elenco oltre un mese prima dell’assistenza processuale offerta
all’indagato (poi imputato), per cui il rapporto professionale tra parte e di non si era mai instaurato.
Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, grava sull’imputato l’onere di attivarsi per t contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procediment particolare, “In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella m conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rim previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottopost indagini, o imputata, dopo aver nomiNOME un difensore di fiducia in procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo procedimento.” (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).
Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito prova della ignoranza “incolpevole” del procedimento ma risultando, al contrar che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generat conoscenza dell’esistenza del processo, il ricorso deve essere dichi inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere conda al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata i ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2024