Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano con ordinanza dell’Il aprile 2024 ha rigettato la richiesta, avanzata il 12 gennaio 2024, di rescissione del giudicato e di revoca della sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2020, confermata dalla Corte di appello il 16 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 1° maggio 2022, di condanna per furto con strappo, di COGNOME NOME, detenuta in espiazione pena.
2.L’istanza di rescissione del giudicato era basata sul rilievo che l’imputata non avrebbe avuto mai notizia del processo a suo carico né della condanna che le è stata inflitta il 17 luglio 2020 dal Tribunale di Milano, avendo avuto conoscenza della condanna, ormai in giudicato, soltanto dopo avere ricevuto il 19 dicembre 2023 la notifica del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti del Pubblico Ministero di Milano del 21 novembre 2023, provvedimento nel quale è “cumulata” anche la condanna in questione.
La Corte adita ha sottolineato che la donna, al momento della identificazione da parte della Polizia ferroviaria, il 20 ottobre 2018, ha nominato Difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, del Foro di Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio e che presso tale domicilio sono stati correttamente notificati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (il 3 dicembre 2018) ed il decreto di citazione a giudizio (il 6 giugno 2019) e che, assente l’imputata alle udienze, il Difensore di fiducia è stato presente e ha svolto effettiva attivit defensionale alle udienze del 18 settembre 2019 e del 23 ottobre 2019. In data 25 febbraio 2020, cioè tra l’udienza del 23 ottobre 2019 e quella del 5 marzo 2020, fissata per la discussione, l’AVV_NOTAIO ha rinunziato al mandato difensivo, ha chiesto la nomina di un Difensore di ufficio e non ha più consentito la domiciliazione presso di sé.
Alla stregua di tale ricostruzione la Corte di merito ha ritenuto, preso atto che l’imputata lamenta di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte del Difensore di fiducia, nemmeno dopo il diniego alla prosecuzione della domiciliazione, che, essendo insindacabili i rapporti tra Difensore fiduciario ed assistito, difetti la prova della incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, in quanto, dopo avere nominato Avvocato di fiducia il 28 ottobre 2018, avrebbe dovuto attivare un onere di diligenza, che, invece, è stato invece eluso.
3. Ricorre per . la cassazione dell’ordinanza l’imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge (art. 629-bis cod. proc. pen.) quanto al mancato accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato.
Richiamata la – fedele – ricostruzione delle scansioni processuali effettuata dalla Corte territoriale, si sottolinea: che l’imputata è risultata irreperibile data del 24 gennaio 2022 alla INDIRIZZO Milano all’esito delle ricerche effettuate dall’Ufficiale giudiziario, incaricato di notificarle il decret citazione per il giudizio di appello, appello che era stato attivato dall impugnazione proposta dal Difensore di ufficio; che la stessa non ha mai personalmente ricevuto alcun atto relativo al processo in questione; che la donna è stata ristretta ininterrottamente in carcere o al domicilio dal 29 dicembre 2018 al 16 novembre 2021 (come si legge anche alla p. 2, nota n. 1, del provvedimento impugnato); che, in definitiva, non ha mai saputo alcunché del processo né dal Difensore di fiducia né da quello di ufficio né altrimenti.
Richiamati precedenti di legittimità e di merito stimati pertinenti, secondo cui, in caso di mancata partecipazione personale al processo, occorre rifuggire dagli automatismi, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 29 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.
Occorre prendere le mosse dal rilievo che la ricostruzione in fatto delle scansioni procedurali da parte dei giudici di merito non è contestata nel ricorso, ove si assume che, nel concreto contesto dato,7 sia stato leso il diritto di difesa.
Al riguardo osserva il P.G. di legittimità quanto segue: «La difesa deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione nell’avere escluso un’assenza incolpevole da parte della ricorrente nel procedimento esitato con la sentenza del Tribunale di Milano del 16.3.2022, divenuta irrev. il 1.5.2022, per non essersi accertato come, nonostante la regolarità delle notifiche, la mancata comparizione in giudizio dell’imputata sia dipesa dalla carcerazione medio tempore subita e dalla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non avendo la COGNOME neppure saputo della nomina di un difensore di ufficio, onde una effettiva mancata conoscenza della vocatio in iudicium. Il ricorso si palesa infondato. Invero, la difesa semplicemente ribadisce come la rinuncia al mandato del difensore di fiducia non implichi una libera scelta da parte dell’interessata di non comparire nel processo, con considerazioni che la Corte territoriale svilisce con argomentazioni affatto illogiche sui criteri da assumere per valutare i presupposti per una ignoranza incolpevole da parte della ricorrente in ordine alla vocatio in iudicium, ignoranza attentamente esclusa con argomenti ineccepibili in fatto (l’imputata aveva nominato ed eletto domicilio presso il difensore di fiducia)
e in diritto (in materia di onere diligenza, vedi: “In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza”: Sez. 2 n. 14787 del 25/01/2017, rv. 269554)».
Osserva il Collegio che deve farsi applicazione nel caso di specie del condivisibile – principio di diritto secondo cui «In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale)» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).
Anche nel caso in esame, infatti, si ha una nomina di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avvocato, alla quale ha fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato.
2.Consegue la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/07/2024.