Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/11/2023, la Corte d’appello di Catania rigettava la richiesta di rescissione del giudicato – che era stata presentata dal difensore, munito di procura speciale, di NOME COGNOME – di cui alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 28/10/2022, con la quale lo stesso NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di riciclaggio.
Sulla base dell’esame degli atti del procedimento, la Corte d’appello di Catania rilevava che: a) il Tribunale di Caltagirone aveva riunito due procedimenti, il primo scaturito da un decreto che dispone il giudizio del 14/07/2016 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per diversi reati, tra i quali quello di riciclaggio c
era contestato al capo 25) dell’imputazione, e il secondo scaturito da un decreto che dispone il giudizio del 28/11/2017 nei confronti di altri soggetti; b) nel cors del processo, all’udienza del 15/11/2021, il pubblico ministero aveva rettificato il suddetto capo 25) dell’imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio del 14/07/2016, là dove, per un errore materiale, era stato indicato NOME COGNOME anziché NOME COGNOME; c) in seguito a tale rettifica, sempre all’udienza del 15/11/2021, il Tribunale di Caltagirone aveva disposto la notifica ad NOME COGNOME sia dei due menzionati decreti che dispongono il giudizio del 14/07/2016 e del 28/11/2017, sia del verbale della stessa udienza del 15/11/2021; d) tale notifica veniva effettuata il 26/11/2021 dai Carabinieri della Stazione di Carlentini a mani di NOME COGNOME.
Ciò rilevato, la Corte d’appello di Catania riteneva che l’effettuazione di tale notifica, a mani dell’imputato, dei due menzionati decreti che dispongono il giudizio «dimostra la certezza della conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’imputato che, pertanto, impone di escludere la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dello stesso imputato sul rilievo che, in pendenza del processo, egli è venuto a conoscenza di un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” contenente una specifica accusa».
Avverso tale ordinanza del 08/11/2023 della Corte d’appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Dopo avere rappresentato che, come risulta dal decreto che dispone il giudizio del 14/07/2016, questo gli fu inizialmente notificato come irreperibile, il ricorrent deduce che la successiva ordinanza che dispose di procedere in sua assenza sarebbe stata adottata in mancanza dei relativi presupposti di legge e che la notificazione del suddetto decreto che dispone il giudizio che fu ordinata dal Tribunale di Caltagirone all’udienza del 15/11/2021 e che fu eseguita in mani proprie il 26/11/2021, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Caltagirone, non varrebbe a escludere la fondatezza della richiesta di rescissione del giudicato, atteso che egli non fu portato inizialmente a conoscenza del processo e che la menzionata notificazione a mani proprie del decreto che dispone il giudizio ebbe luogo a «processo iniziato da oltre sei anni con relativa attività istruttoria», con la conseguenza che tutti gli atti del procedimento che erano stati svolti medio tempore sino all’udienza del 15/11/2021 si sarebbero dovuti ritenere affetti da nullità assoluta, non sanata dalla successiva notificazione eseguita il 26/11/2021, e che, in questa data, il Tribunale di Caltagirone avrebbe dovuto dichiarare tale nullità e «fare retroagire il procedimento alla fase preliminare».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo manifestamente infondato.
La rescissione del giudicato, mezzo d’impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01) che costituisce, quale rimedio restitutorio “finale”, lo strumento di chiusura del giudizio in assenza, presuppone, sia nel testo originario dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comm 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) sia nel testo vigente dello stesso articolo (come sostituito dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150), che l’imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, sia stato ignaro della celebrazione del processo a suo carico (testo originario dell’art. 629-bis cod. proc. pen.: «qualora provi che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo»; testo vigente dell’art. 629-bis cod. proc. pen.: «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza»).
Nel caso in esame, come è stato esattamente rilevato dalla Corte d’appello di Catania, tale necessaria condizione legittimante la richiesta di rescissione del giudicato non sussisteva, atteso che il COGNOME aveva senz’altro avuto conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, giacché, nel corso della pendenza di esso, gli era stato notificato (il 26/11/2021), in mani proprie, il decreto che disponeva il giudizio e il verbale dell’udienza del 15/11/2021.
Da ciò la correttezza della conclusione della Corte d’appello di Catania circa la preclusione, nel caso in esame, dell’attivato rimedio della rescissione del giudicato.
Ciò posto, il ricorrente lamenta che egli, essendo stato dichiarato assente in asserita mancanza dei relativi presupposti di legge, ebbe conoscenza del processo non dal suo inizio ma solo quando esso era già da anni pendente ed era già stata svolta attività istruttoria (a «processo iniziato da oltre sei anni co relativa attività istruttoria»).
Il rimedio a ciò, tuttavia, non era costituito, per quanto si è detto, dall rescissione del giudicato, ma, eventualmente, dai rimedi “ripristinatori” che erano previsti dall’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione di tale articolo operata dall’art. 23, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022 -, il quale comma, ai suoi terzo e quarto periodo, consentiva all’imputato che fornisse «la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» (ovvero, ai sensi del quinto periodo, all’«assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento») di formulare richieste istruttorie ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen. (terzo periodo) e di chiedere la rinnovazione di prove
già assunte (quarto periodo). Ciò «erma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza» (quarto periodo).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2024.