Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44372 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME adiva la Corte d’Appello di Napoli proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Noia divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2022.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’istanza osservando che la ricorrente aveva ricevuto la notifica a mani proprie RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio e fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare; che, in quella circostanza, aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia eleggendo domicilio presso il relativo studio legale e conferendogli altresì procura speciale per proporre impugnazione; che la notifica per l’udienza dibattimentale, dopo un tentativo infruttuoso, era stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.157, comma 8 bis, cod proc pen; che era irrilevante la mancata presenza in dibattimento del difensore di fiducia domiciliatario, in quanto il difensore nulla aveva mai eccepito relativamente alla interruzione del rapporto fiduciario con la propria assistita; che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa conoscenza del processo, erano altresì inifluenti le dichiarazioni del difensore di fiducia, secondo cui egli non aveva fornito informazioni alla propria assistita, in quanto detta circostanza non rendeva incolpevole la condotta RAGIONE_SOCIALEa NOME e, anzi, l’avvenuta richiesta di informazioni attestava la conoscenza del processo da parte di quest’ultima; che poteva invece configurarsi una ipotesi di patrocinio infedele, non escludente comunque la conoscenza del processo. La Corte, nel rigettare l’istanza, inviava gli atti al Pm in sede e al RAGIONE_SOCIALE per valutare la condotta del difensore.
Ricorre la NOME articolando un unico motivo con il quale deduce contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e violazione dei principi sulla incolpevole conoscenza del processo così come fissati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, da un lato, aveva ritenuto censurabile la condotta del precedente difensore, nominato per il giudizio di primo grado, COGNOME trasmettendogli atti al competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine e, dall’altro, aveva ritenuto che la NOME si fosse colpevolmente disinteressata del processo a suo carico, mentre era data per certa la richiesta di informazioni ( non fornite) RAGIONE_SOCIALEa COGNOME al proprio difensore. Era errata, peraltro, la considerazione che la ricorrente sarebbe stata informata del processo con la notifica RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, senza alcun effettivo accertamento del rapporto fiduciario con il difensore
1
domiciliatario destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa vocatio in judicium per la prima udienza del processo.
Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. E’ vero che, come ricordato nei motivi di ricorso, questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi c:ome presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01). A dette considerazioni si è comunque aggiunta una ulteriore riflessione, sempre da parte RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 , COGNOME, R.v. 280931 – 02) sul sistema complessivo RAGIONE_SOCIALEe regole che disciplinano il processo in absentia ed il loro collegamento con i rimedi riparatori, quali l’istituto RAGIONE_SOCIALEa rescissione del giudicato. I particolare, si è osservato che ” l’enunciazione di principio RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi e stata rinuncia espressa RAGIONE_SOCIALE‘imputato a comparire ovvero se ricorrono le situazioni previste dal secondo COGNOME comma, COGNOME riceve COGNOME attuazione COGNOME mediante COGNOME altre disposizioni, COGNOME in correlazione logica con esso, che prevedono COGNOME strumenti riparatori, COGNOME operanti COGNOME in primo COGNOME luogo nell’ambito COGNOME RAGIONE_SOCIALEe varie fasi processuali in cui si articola il giudizio di cognizione. Tali strumenti, COGNOME pur con diversa ampiezza di effetti, sono accomunati dall’essere basati sulla allegazione COGNOME da parte COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME «incolpevole COGNOME mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME celebrazione COGNOME del COGNOME processo», COGNOME oppure, COGNOME quando previsto, COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME «assoluta impossibilità COGNOME di comparire COGNOME per caso fortuito, COGNOME forza COGNOME maggiore oppure altro legittimo impedimento» COGNOME e dalla COGNOME finalità COGNOME di impedire COGNOME lo sviluppo COGNOME ulteriore COGNOME del COGNOME rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Nella recente pronuncia COGNOME, dunque, ben si chiarisce la portata del principio RAGIONE_SOCIALEa incolpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza del processo operando il collegamento tra gli istituti RAGIONE_SOCIALE‘assenza e quello del rimedio straordinario RAGIONE_SOCIALEa rescissione del giudicato. Il predetto istituto è infatti inquadrato come strumento di chiusura del sistema, i cui
tratti qualificanti non possono che emergere dal necessario coordinamento tra l’art. 420 bis e l’art. 629 bis cod.proc.pen., con la “conseguente attribuzione al giudice RAGIONE_SOCIALEa verifica, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe deduzioni RAGIONE_SOCIALEa parte, che l’assenza sia stata o meno effetto RAGIONE_SOCIALEa “incolpevole mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa celebrazione del processo, da condurre mediante la documentazione prodotta dall’istante” (sentenza COGNOME, in motivazione).
Premessa, quindi, la centralità RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa incolpevolezza RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza, declinata anche attraverso il collegamento con le previsioni di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen. per quanto riguarda la fase processuale, va rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la verifica del presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno di condotte negligenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Nel provvedimento impugnato si chiarisce che contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accusa (elemento la cui cognizione è fondamentale, secondo le note pronunce Colozza COGNOME c. COGNOME Italia, DATA_NASCITA/02/1985; COGNOME RAGIONE_SOCIALE c. COGNOME Italia, DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/DATA_NASCITA; COGNOME c. Italia, 18/05/2004; COGNOME c. Italia, 10/11/2004 ) era certamente stato reso noto alla RAGIONE_SOCIALE attraverso la notifica, a mani proprie, RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio e RAGIONE_SOCIALEa data di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare. A detta notifica era seguita l’elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia. La Corte territoriale ha argomentato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza d rescissione del giudicato rilevando che la ricorrente non aveva osservato un preciso onere di diligenza a seguito RAGIONE_SOCIALEa intervenuta nomina del difensore di fiducia dopo aver preso diretta cognizione RAGIONE_SOCIALE‘accusa mossa a suo carico e RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare. Detto onere, secondo la motivazione dei giudici di merito, non poteva certamente ritenersi assolto attraverso la mera richiesta di generiche informazioni, specie se a detta richiesta non seguiva alcuna risposta, secondo quanto affermato dal difensore nominato per la precedente fase processuale, AVV_NOTAIO, nella e-mail prodotta nel presente giudizio. Ciò, infatti, avrebbe dovuto indurre la RAGIONE_SOCIALE a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta interruzione del rapporto fiduciario instauratosi, per evidente inattività del difensore nominato. Ne emerge il conseguente disinteresse anche RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente, integrante una condotta palesemente negligente che esclude il presupposto RAGIONE_SOCIALEa incolpevolezza RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza del processo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dette argomentazioni, come detto, si pongono in perfetta coerenza con i principi sopra esposti e recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità. Ciò posto, va precisato che non è in termini il riferimento al precedente
giurisprudenziale citato nell’ordinanza impugnata, che riguarda il caso in cui i vizi del rapporto difensivo non erano stati rappresentati nel corso del dibattimento dal difensore di fiducia domiciliatario, nominato per l’udienza preliminare, il quale non aveva eccepito l’assenza di contatti con il proprio assistito (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022 , Rv. 282813 – 01). Nel caso in esame, è invece proprio la ricorrente che ha dedotto e documentato, adombrando profili di rilievo deontologico cui ha fatto seguito la segnalazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, il disinteresse e la totale assenza di assistenza da parte del difensore di fiducia da lei nominato. Come dunque rilevato nell’ordinanza impugnata, a tanto avrebbe dovuto corrispondere un preciso onere di diligenza da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la quale invece, a sua volta, non ha inteso porre rimedio alla interruzione del rapporto fiduciario per volontà non sua – stando a quanto rappresentato – ma del difensore da lei nominato.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Roma, 5 ottobre 2023