Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PUTIGNANO il 24/01/1985
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Bari ha respinto l’istanza di rescissione del giudicato, presentata nell’interesse di COGNOME COGNOME relativa alla sentenza del 22 aprile 2024 irrevocabile in data 23 ottobre 2024 emessa dal Tribunale cittadino in composizione monocratica per il reato di detenzione di banconote contraffatte.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il condannato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420bis e 629bis cod. proc. pen.
In particolare, la difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che l’istante avrebbe avuto conoscenza del processo.
Secondo la Corte territoriale le doglianze risultano infondate dal momento che vi è la prova positiva della conoscenza del processo atteso che la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini e del decreto che dispone il giudizio è avvenuta regolarmente.
La difesa, dopo avere richiamato la giurisprudenza della CEDU (Sejdovic c. Italia), nonché di questa Corte a sezioni Unite (SS.UU. COGNOME ed COGNOME), ha evidenziato che la Corte territoriale ha ignorato le dichiarazioni rese dai genitori del condannato i quali hanno affermato che, pur avendo ricevuto la notifica degli atti, non hanno mai avvisato il figlio perché non si erano resi conto della natura e della rilevanza degli atti ricevuti anche in ragione delle gravi condizioni di salute in cui versavano; inoltre il figlio non abitava più nella casa con i genitori e si era trasferito sin dall’anno 2019 presso la compagna, in epoca anteriore rispetto alle avvenute notifiche. Da qui la ignoranza incolpevole della pendenza del processo.
La reale ed incolpevole mancata conoscenza del processo si rileva anche da ulteriori circostanze di fatto quali la mancata impugnazione della sentenza di primo grado con la quale COGNOME è stato condannato alla pena di due anni di reclusione; l’assenza dei due difensori di fiducia nominati che non hanno avuto conoscenza del processo.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa e in relazione all’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. pen.
COGNOME ha nominato due difensori di fiducia (avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME) in relazione ai due distinti capi di imputazione che hanno avuto origine a seguito di due diversi accertamenti.
Tuttavia, il difensore avv. NOME COGNOME non ha ricevuto alcuna notifica, determinandosi così una nullità di ordine generale ed assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo.
La Corte territoriale ha superato la eccezione ritenendo che l’omessa notifica ad uno dei due difensori non poteva rappresentare oggetto del giudizio di rescissione e che comunque alcun vulnus al diritto di difesa si era realizzato dal momento che i due difensori nominati condividevano il medesimo studio professionale.
La prima argomentazione contrasta con il principio fissato da questa Corte secondo cui il rimedio per far valere nullità assolute dalle quali è derivata la incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento è la rescissione; inoltre appare errato ricavare la prova della intervenuta conoscenza del processo da parte
di uno dei difensori dalla circostanza della condivisione del medesimo studio professionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Va innanzi tutto premesso che nel caso in esame il regime applicabile è quello previgente l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia posto che la disciplina dettata dall’art. 89 del D. lgs.150/2022 ha espressamente previsto che ‘quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato’.
L’attuale formulazione dell’art. 629bis cod. proc. pen. prevede che ‘ il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420bis , e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.’
Il medesimo articolo nella formulazione antecedente alla cd. Riforma Cartabia stabiliva che: ‘Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo’.
Nel caso in esame, essendo stata l’assenza del ricorrente dichiarata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, occorre confrontarsi con l’art. 629bis cod. proc. pen. nella sua precedente formulazione.
1.1.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, esaminati dal Collegio per il dedotto error in procedendo , risulta che:
in data 7 giugno 2018, a seguito di controllo di polizia, COGNOME in sede di identificazione e di elezione domicilio indicava la INDIRIZZO presso l’abitazione dei genitori;
la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art.415bis cod. proc. pen. avveniva nelle mani del padre NOME, tale qualificatosi, presso il domicilio suindicato;
la notifica del decreto di citazione a giudizio avveniva nelle mani della madre NOME COGNOME tal qualificatasi, capace e convivente, presso il domicilio suindicato.
1.2. La giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla difesa è relativa alle ipotesi in cui l’indagato/imputato si sia trovato nella incolpevole condizione della mancata conoscenza dello svolgimento di un processo a suo carico, situazione che è pacificamente esclusa allorquando un soggetto riceva la notifica del decreto di citazione ( vocatio in ius ) a mani proprie, che è la forma di conoscenza ‘privilegiata’ in quanto diretta e personale.
La Corte di appello, pur non essendo stato il decreto notificato a mani proprie, ha valorizzato specifiche circostanze concrete dalle quali è possibile ricavare la colpevole mancata conoscenza del procedimento e del processo da parte di COGNOME: ha, infatti, al riguardo evidenziato che la notifica del decreto di citazione a giudizio e dunque della vocatio in ius è avvenuta nelle mani della madre del condannato che si è dichiarata convivente e presso il domicilio che lo stesso COGNOME aveva eletto e rispetto al quale non aveva comunicato alcun mutamento di domicilio.
Si tratta di circostanze che, secondo la Corte territoriale, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite ‘Ismail’, sono valutabili ai fini proprio dell’accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento (S.U. n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, PG c/Ismail, Rv. 283264).
La giurisprudenza successiva ha peraltro chiarito che in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla ” vocatio in iudicium ” con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).
Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.
L’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l’irreperibilità o il domicilio eletto.
Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere
circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della “volontaria sottrazione”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si opera un recupero delle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita.
Senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, le Sezioni Unite richiedono che il condannato abbia creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale.
1.4.Nel caso di specie, in ragione dei concreti comportamenti tenuti dal ricorrente può ravvisarsi una ‘colpevole’ mancata conoscenza del processo.
Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso.
Anche in tal caso risulta dagli atti del processo che uno dei due difensori nominati nel corso degli accertamenti nella fase delle indagini preliminari, avv. NOME COGNOME ha avuto conoscenza del processo attraverso la notifica del decreto di citazione e non vi ha mai preso parte.
Non si è dunque verificata alcuna nullità assoluta dalla quale sia derivata la incolpevole conoscenza del processo che è l’unica ipotesi in base alla quale eventuali nullità assolute, qualora sussistenti possono essere fatte valere con il rimedio della rescissione del giudicato: l e nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME