Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/04/2023, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato che era stata presentata il 10 novembre 2022 dal difensore, munito di procura speciale, di NOME COGNOME con riguardo alla sentenza del 08/03/2022 del Tribunale di Modena (divenuta irrevocabile il 23 aprile 2022), sull’assunto che la predetta richiesta sarebbe stata presentata oltre il termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza impugnata, previsto, appunto, a pena di inammissibilità, dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte d’appello di Bologna asseriva, in particolare, che il NOME aveva avuto conoscenza della sentenza di cui aveva chiesto la revoca il 6 ottobre 2022, quando gli era stato notificato in carcere il provvedimento di cumulo n. 462 del
2022 emesso dalla Procura della Repubblica di Modena, il quale, sotto il n. 2), includeva anche la medesima sentenza, con la conseguenza che la richiesta di rescissione del giudicato, in quanto proposta solo il 10 novembre 2022, cioè oltre il menzionato termine di trenta giorni, si doveva ritenere inammissibile.
Avverso l’indicata ordinanza del 05/04/2023 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta che il menzionato provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena che includeva la sentenza impugnata gli era stato notificato non il 6 ottobre 2022, come era stato erroneamente affermato dalla Corte d’appello di Bologna, ma – mediante consegna a mani proprie, da parte dell’Ufficio matricola della Casa circondariale di Vicenza – il 13 ottobre 2022, con la conseguenza che la richiesta di rescissione del giudicato presentata il 10 novembre 2022 si doveva ritenere del tutto tempestiva e, quindi, ammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
Non è in contestazione che la conoscenza del provvedimento impugnato da parte del COGNOME – la quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen., segna il momento iniziale del decorso del termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato – si debba fare coincidere con la notificazione allo stesso COGNOME del provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
La questione sottoposta a questa Corte attiene alla data in cui tale notificazione è stata eseguita, avendo la Corte d’appello di Bologna affermato che tale adempimento era stato eseguito il 6 ottobre 2022 (con la conseguente tardività della richiesta di rescissione del giudicato presentata solo il 10 novembre 2022) e sostenendo, dal canto suo, il ricorrente, che la stessa notificazione era stata invece eseguita il 13 ottobre 2022 (con la conseguente tempestività della richiesta di rescissione del giudicato).
Orbene, dall’esame degli atti – consentito e, anzi, doveroso, essendo stata denunciata l’inosservanza di una norma processuale – risulta che il provvedimento di cumulo delle pene n. 462 del 2022 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena fu notificato al ricorrente non il 6 ottobre 2022, come affermato dalla Corte d’appello di Bologna, ma, come sostenuto dal ricorrente, il
13 ottobre 2022, mediante consegna a mani proprie del COGNOME da parte dell’Ufficio matricola della Casa circondariale di Vicenza.
Tale essendo, allora, il momento iniziale del decorso del termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, si deve rilevare che lo stesso termine scadeva il 12 novembre 2022 (e non, come affermato dalla Corte d’appello di Bologna, il 5 novembre 2022), con la conseguenza che, poiché la richiesta di rescissione del giudicato è stata presentata dal difensore di fiducia del COGNOME il 10 novembre 2022, essa, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d’appello di Bologna, si deve ritenere tempestiva e, quindi, ammissibile.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13/09/2023.