Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di Trento SEZ.DIST. di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di assise di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con ordinanza del 29 giugno – 11 luglio 2023 ha rigettato l’istanza, avanzata il 2 maggio 2023 nell’interesse di NOME, di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione, essendo il richiedente destinatario di sentenza di condanna per furto emessa dal Tribunale di Bolzano il 3 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2015.
L’assunto difensivo, sviluppato nella richiesta, è quello di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento né del processo, che si è celebrato in assenza dell’imputato e con l’assistenza di difensore di ufficio, prima della notificazione dell’ordine di esecuzione, avvenuta il 31 marzo 2023.
2.La Corte territoriale ha rigettato l’istanza, valorizzando le seguenti circostanze di fatto: NOME risulta essere stato fermato il 30 agosto 2012 da una guardia giurata addetta alla vigilanza di un supermercato e dal direttore dello stabilimento perché notato sottrarre dei beni; è stato poi identificato mediante carta di identità; è stato perquisito dai Carabinieri (scilicet: e denunciato a piede libero); nel verbale di elezione di domicilio, firmato dallo stesso, ha dichiarato di non essere in grado di eleggere domicilio in Italia né di nominare Difensore di fiducia sicché gli è stato nominato Difensore di ufficio con precisazione di indirizzo dello studio e recapito telefonico.
Poiché – ha ragionato la Corte di appello – le notifiche sono state effettuate presso il Difensore di Ufficio, che lo ha assistito in primo grado, deve escludersi di essere in presenza di comportamento incolpevole dell’imputato, il quale ha omesso di instaurare rapporti con il Difensore nominato.
Ciò posto, ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME NOME, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (rispettivamente, degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e dell’art. 629-bis cod. proc. pen.).
3.1. Con il primo motivo censura la mancata vocatio in ius del Difensore per l’udienza camerale del 29 giugno 2023, ove l’Avvocato, appunto non avvisato, è stato sostituito – si stima, illegittimamente, da Difensore immediatamente reperibile; mentre, per quanto riguarda l’assistito, si critica sia la mancata vocatio in ius sia la illegittimità della mera partecipazione mediante videoconferenza, poiché ciò avrebbe compresso il suo diritto di difesa, ad esempio, di presentare memorie e dettagliare le proprie richieste.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta essersi l’ordinanza concentrata esclusivamente sulla elezione di domicilio, trascurando totalmente il tema degli indici rivelatori della conoscenza del processo, con particolare riferimento alla ricezione dell’atto introduttivo, alla effettiva rappresentanza processuale, ai contatti con il Difensore di ufficio e alla mancata impugnazione della sentenza di condanna. Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2023 ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e va accolto, per i seguenti motivi.
1.1. Quanto al primo motivo (ove si sostiene essere viziata la celebrazione dell’udienza camerale), il ricorso risulta non autosufficiente quanto alla dimostrazione delle circostanze dedotte (il Cancelliere ha attestato che al ricorso non vi sono documenti allegati).
1.2. Risulta, in ogni caso, tranciante il – doveroso – accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
Non è risolutivo il richiamo operato nel provvedimento impugnato (alla p. 2) alla decisione adottata da Sez. 4, n. 13051 del 21/02/2023, NOME COGNOME, non mass., in quanto dalla lettura della motivazione di tale sentenza risulta un percorso motivazionale del Giudice di merito assai più ampio, ove si prende in considerazione anche il tema dei rapporti con il Difensore, ed inoltre il ricorso di legittimità è stato valutato – in quella occasione – aspecifico in quanto privo del necessario confronto con la giustificazione del provvedimento impugnato.
Appare necessario, invece, dare continuità al seguente principio di diritto, fissato in relazione alla previgente disciplina, che deve trovare applicazione ratione temporis nel caso di specie:
«Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore , d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapport professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere co certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG in proc. Ismail, Rv. 279420);
«In tema di rescissione del giudicato, dall’elezione del domicilio effettuata dall’indagato – anteriormente all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del rapport professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso» (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME Abderrazak, Rv. 281483; peraltro, nella vigenza della nuova disciplina si è sottolineato come «In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio»: così la massima ufficiale di Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, NOME, Rv. 285177, alla cui motivazione, spec. sub nn. 3 e 4 del “considerato in diritto, pp. 2-4, si rinvia).
Discende dalle considerazioni svolte la necessità di annullamento del provvedimento impugnato, annullamento da pronunziarsi senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello per il prosiegua, affinchè il Giudice di merito verifichi in se vi sia stata o meno nel caso di specie l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale di ufficio domiciliatario e l’indagato, poi imputato, tale da dover ritenere, nell’affermativa, che questi abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente al procedimento stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Trento per il prosieguo.
Così deciso il 09/11/2023.