Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16070 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECODICE_FISCALE nato a CIVITANOVA MARCHE il 25/05/1994
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata dalla difesa di NOME COGNOME in relazione alla sentenza in data 31 marzo 2022, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 l. n. 110 del 1975.
Con atto a firma del difensore, avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza suddetta, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU, nonchØ vizio di motivazione, con riferimento al tema della volontaria e consapevole sottrazione alla conoscenza del processo.
Osserva il ricorrente che Ł pacifico che le notifiche di tutti gli atti relativi al procedimento di merito sono state effettuate al domicilio dichiarato e si sono perfezionate per compiuta giacenza. ¨, però, altrettanto certo che il ricorrente Ł stato sempre assistito da un difensore di ufficio con il quale non Ł mai entrato in contatto.
Tanto posto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rescissione del giudicato, rilevando che dichiarazione di assenza era stata adottata in violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. tenuto conto sia della mancata consegna a mani dell’atto di vocatio in iudicium sia dell’esecuzione della notifica ad un domicilio eletto – quello di INDIRIZZO – non effettivo, ma convenzionale per essere stato istituito dal Comune di Pistoia per coloro che si trovano senza fissa
dimora.
L’ordinanza impugnata ha, invece, respinto la richiesta di rescissione con motivazioni contraddittoria ed illogica.
Contraddittoria in quanto afferma l’esistenza dell’indirizzo presso il quale sono state effettuate le notifiche nonostante il loro perfezionamento presso la casa comunale proprio a causa della sua natura convenzionale e non fittizia del domicilio dichiarato o eletto.
Illogica laddove ha desunto la volontaria e consapevole sottrazione alla conoscenza del processo dalla comunicazione da parte da parte dell’imputato all’indirizzo convenzionale. Con tale dichiarazione, infatti, lo stesso aveva inteso rappresentare la propria situazione di soggetto senza fissa dimora, come indicato nel documento d’identità. Tale peculiare condizione imponeva, ai fini della regolarità della notifica, l’esecuzione di ricerche e la consegna a mani dell’atto di vocatio in iudicium, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 420 bis cod. proc. pen. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione dei principi fissati dall’art. 6 CEDU in tema di informazione sull’accusa, esclude qualunque automatismo tra la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento e l’indicazione di un domicilio falso; sono sempre necessarie condotte positive dell’imputato onde evitare l’operatività di mere presunzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sviluppate con l’impugnazione non sono fondate.
¨ pacifico ed incontestato che tutte le notifiche degli atti processuali sono state eseguite presso il domicilio dichiarato dall’imputato senza alcuna precisazione in ordine alla sua natura fittizia, trattandosi, come si legge nel ricorso, di uno di quegli indirizzi che vengono utilizzati per permettere alle persone senza fissa dimora di ottenere comunque i documenti. Si tratta, quindi, di un domicilio, manifestamente inidoneo a permettere al ricorrente di ricevere gli atti del procedimento perchØ non corrispondente ad un luogo ove lo stesso poteva essere fisicamente rintracciabile. Ne segue che NOME COGNOME Ł posto, fin dall’origine, nella consapevole impossibilità di ricevere notizie del procedimento penale in parola, della cui esistenza aveva piena contezza
Da tale premessa in fatto la Corte territoriale ha tratto la conclusione, ineccepibile sul piano giuridico, che l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. non può essere accolta, versando il ricorrente in una “situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo”.
Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, (cfr. Sez. U, n.28912 del28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01), chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., hanno delineato, piø in generale, i confini di ammissibilità del processo celebrato “in assenza” dell’imputato, coerentemente con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle varie Corti sovranazionali, evidenziando come l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicchØ tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
In applicazione di tale principio Ł stato ribadito che, con riguardo specifico alla rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, sicchØ non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la
notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchØ a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto e nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della “vocatio in iudicium”, effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato (Sez. 1, n.47373 del12/11/2024, COGNOME Rv. 287291 – 01; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680).
Tuttavia, “la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli sì sia ad essa deliberatamente sottratto. Solo in questo caso, pertanto, quel difetto di conoscenza potrà reputarsi «colpevole», come l’art. 629-bis cod. proc. pen. richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato (o l’art. 420-bis per superare le decadenze probatorie verificatesi nel processo); non anche, invece, qualora esso sia ascrivibile ad una condotta semplicemente negligente di costui (Sez. 3, n.35426 del13/05/2021, NOME COGNOME Rv. 281851 – 01; Sez. U, n.23948 del28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME motivazione;).
Alla luce degli enunciati principi discende, come evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che NOME COGNOME ha coscientemente e volontariamente eletto, quale proprio domicilio per la ricezione delle varie notifiche, un indirizzo inesistente,
Da ciò Ł agevole ricavare che la ricorrente fosse ben consapevole che l’indirizzo indicato non avrebbe, di fatto, consentito la ricezione degli atti del procedimento in parola e, anzi, tale elezione ben può ricondursi ad un espediente per sottrarsi al processo, essendo stato scientemente indicato un recapito inesistente, non veritiero o inadeguato, per l’impossibilità di reperirvi la dichiarante od altre persone legittimate alla ricezione.
NOME COGNOME quindi, avrebbe dovuto eleggere domicilio in luogo idoneo, quale ad esempio lo studio di un difensore di fiducia o d’ufficio, e, quantomeno, avrebbe dovuto rendere nota alla PG procedente la sua iscrizione al registro nazionale delle persone senza fissa dimora: omettendo tali adempimenti, dunque, si Ł volontariamente reso irreperibile, il che osta all’accoglimento della rescissione richiesta.
Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME