Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23670 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La Corte d’appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata da NOME COGNOME rispetto alla sentenza di condanna n. 12722 del 2023, pronunciata il 14 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile in data 26 febbraio 2024.
Il ricorrente propone, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 629bis cod. proc. pen., in quanto la Corte d’Appello, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza di esso imputato nel giudizio di merito, ne ha desunto un’effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla
nomina di un difensore di fiducia, sebbene questi non si fosse mai presentato alle udienze, così disattendendo i principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia ‘NOME‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Come si legge nella stessa ordinanza impugnata, l’COGNOME, subito dopo i fatti aveva prima eletto domicilio presso un determinato indirizzo e quindi nominato un difensore di fiducia, senza eleggere domicilio presso lo stesso.
Nel giudizio di primo grado, come riconosciuto dalla medesima Corte territoriale, era stata dichiarata erroneamente l’assenza dell’imputato, sebbene la notifica non andata a buon fine fosse stata erroneamente effettuata in un indirizzo diverso da quello dove aveva eletto domicilio. Le notifiche erano state quindi eseguite ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia nominato anni prima nel corso delle indagini e tale difensore non si era mai presentato alle udienze, nelle quali era stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo la decisione censurata, nella descritta situazione, sarebbe stato il ricorrente a dover fornire la prova concreta, ulteriore rispetto all’assenza dalle udienze, di comportamenti del difensore suscettibili di incidere sulla continuità del rapporto professionale con esso assistito.
La pronuncia della Corte territoriale si fonda, così, sull’orientamento, in effetti affermato anche di recente nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629bi s cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, in particolare, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
Il collegio, tuttavia, non condivide questa posizione interpretativa, anche alla luce dell’evoluzione che si Ł registrata sulla problematica tanto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, quanto sul piano normativo.
3.1. Sotto il primo aspetto, occorre considerare che, già prima della novellazione dell’art. 420bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le Sezioni Unite avevano chiarito che, presupposto per procedere in assenza, Ł «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio», fondando, quindi, anche sulla scorta delle indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), sulla conoscenza effettiva, e non solo presunta nØ meramente legale della chiamata in giudizio, la condizione idonea a far ritenere che l’assenza dell’imputato all’udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420).
In motivazione, tale fondamentale decisione ha posto in rilievo che i c.d. indici di conoscenza del processo previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione successiva agli interventi operati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, devono essere dotati di caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali sono realizzati. Questo implica che sia
la nomina del difensore che l’elezione domicilio debbano essere serie e reali, dovendo essere apprezzabile il rapporto tra il soggetto e il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. Di qui Ł necessario verificare se gli imputati siano concretamente venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, essi non abbiano alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico.
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito, inoltre, che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da accertare anche vagliando il coefficiente psicologico della condotta.
Soprattutto, tale sentenza ha posto in rilievo la necessità di non esasperare il concetto di “mancata diligenza” informativa dell’imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poichØ ciò equivarrebbe al ritorno ai precedenti automatismi (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit.).
3.2. Sul piano normativo, Ł in seguito intervenuto il d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha modificato l’art. 420bis cod. proc. pen., prevedendo, per quel che maggiormente rileva in questa sede, al comma 2, che: «Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza Ł dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 420bis cod. proc. pen., laddove dispone che, per verificare se l’assenza dell’imputato sia frutto di una scelta volontaria e consapevole, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra i quali la nomina di un difensore di fiducia, comporta che detta nomina sia solo uno degli elementi tra quelli – unitamente alle modalità di notifica, agli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza e ad ogni altra circostanza rilevante – rimessi al vaglio del giudice ai fini del relativo accertamento.
La norma novellata, difatti, qualora vi fosse stato un onere informativo costante dell’imputato a seguito della nomina di un difensore di fiducia idoneo a determinare una presunzione di conoscenza della pendenza del processo da parte dello stesso, avrebbe dovuto essere formulata nel diverso senso di puntualizzare che, nel caso di nomina di un difensore di fiducia, si presume che l’imputato Ł a conoscenza della pendenza del processo, salvo che questi non dimostri il contrario.
4. Da tanto deriva – e, in particolare, dai principi espressi dalle Sezioni Unite anche prima della novellazione dell’art. 420bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, che, pur inapplicabile ratione temporis , Ł andata a codificarne gli esiti – che non Ł sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, che questi abbia nominato un difensore di fiducia in virtø di una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all’evoluzione del procedimento a proprio carico rispetto al momento nel quale Ł intervenuta la nomina. In sostanza, la negligenza informativa dell’imputato nei rapporti con il difensore fiduciario non Ł ex se sintomo della volontà dello stesso di non partecipare al processo.
SicchØ non Ł sufficiente il mero dato formale del conferimento dell’incarico professionale
da parte dell’imputato e la notifica al difensore, ma Ł necessario accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo.
Quest’ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della presenza (tra le quali Ł annoverata la notifica presso il domicilio del difensore di fiducia), dovendosi piuttosto spiegare perchØ da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato.
Del resto, come ha sottolineato la stessa Corte Costituzionale, il giudizio può celebrarsi in assenza solo se preceduto da «ragionevoli sforzi» delle autorità nel rintracciare l’imputato per le notifiche, poichØ spetta alle autorità, che tale diritto intendano negare, addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che o ha ricevuto sufficienti informazioni del processo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2023).
Deve allora essere ribadito che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza Ł l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, COGNOME Tarek, Rv. 287298).
Nella fattispecie in esame, riconducendosi all’onere informativo dell’imputato che aveva nominato un difensore di fiducia, discostandosi dai richiamati principi, la Corte territoriale non ha spiegato come e perchØ il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali: l’erroneità della notifica all’imputato al domicilio eletto, in quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello indicato; la successiva notifica eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti di un difensore di fiducia nominato quasi cinque anni prima, subito dopo i fatti; la mancata partecipazione di tale difensore a tutte le udienze.
6.Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2025