Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di:
CORTE DI APPELLO NAPOLI
con l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; udito il difensore avvocato COGNOME NOME, che si rimette alla decisione della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME veniva depositata, in data 6 dicembre 2022, presso la Corte di appello di Napoli, istanza volta ad ottenere che la sentenza n. 201 emessa dal Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere in data 28 settembre 2021 venisse dichiarata “inesistente e inefficace” per omessa notifica di “alcun atto di citazione a giudizio”, omissione che aveva determinato la mancata incolpevole conoscenza del processo da parte di essa istante.
Con ordinanza del 26 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza a decidere in favore del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, affermando che “il giudizio di appello delle sentenze emesse dal Giudice di pace è di competenza del Tribunale”.
Con successiva ordinanza del 15 maggio 2023, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in composizione monocratica sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen., rimettendo gli atti a questa Corte.
Premetteva il giudice rimettente di condividere la qualificazione dell’istanza operata dalla Corte territoriale in termini di rimedio rescissorio a sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la doglianza espressa dalla condannata in relazione alla mancata conoscenza del processo.
Richiamava, a sostegno della correttezza della qualificazione dell’istanza in funzione della rescissione del giudicato, il principio enunciato da Sez. U, COGNOME, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931:
«Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato a sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».
Rilevava, quindi, che, avendo l’interessata lamentato con l’istanza in esame l’omessa notifica dell’atto di citazione in giudizio e sussistendo i presupposti per qualificarla quale rimedio rescissorio ex art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere investita della decisione la Corte di appello di Napoli, cui la disposizione processuale citata attribuiva una competenza funzionale in materia.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, ha tempestivamente presentato istanza di trattazione orale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza formulata dalla condannata consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione demandata a questa Corte.
Ciò premesso, si rileva che il conflitto verte sulla individuazione del giudice competente in materia di rescissione del giudicato, così correttamente qualificata, alla luce dei sopra richiamati principi di Sez. U, COGNOME, l’istanz presentata nell’interesse di NOME, in quanto finalizzata ad ottenere la declaratoria di “inesistenza ed inefficacia” della sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di pace di S. Maria Capua Vetere in data 28 settembre 2021, a lei rimasta sconosciuta, come tutto il processo, in ragione del fatto che non le era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Napoli, come espressamente previsto dal tenore della norma di cui all’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., anche nell’attuale versione, introdotta dall’art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: “La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento”.
Non è corretto in diritto l’assunto della Corte di appello di Napoli, secondo il quale “il giudizio di appello delle sentenze emesse dal Giudice di pace è di competenza del Tribunale in composizione monocratica”.
Al riguardo, si osserva che l’art. 39 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede un’apposita disciplina, limitata all’appello delle sentenze del Giudice di pace, rimedio, questo, specificamente attribuito alla competenza del Tribunale del circondario in cui ha sede il Giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Tale disciplina, tuttavia, non è estensibile o, comunque, applicabile a rimedi che, invece, sono previsti nel codice di rito e sono “straordinari”, operando in tal caso pienamente la clausola generale di salvezza di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo citato, secondo cui, per tutto ciò che non è previsto dal decreto, “si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989 numero 271”, fatte salve alcune disposizioni elencate alle lettere da a) a I).
Avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiaramente evidenziato che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625-ter cod. proc. pen.
(oggi art. 629-bis cod. proc. pen.), ha natura di mezzo di impugnazio straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, COGNOME, Rv. 259990), va affermato che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 200 274 (o dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), deve trovare applicazione la disci codicistica (così Sez. 5, n. 18486 del 31/1/2023, Bruno, Rv. 284412) che prim si è riportata testualmente.
Ne consegue che, come correttamente sostenuto dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nel caso di specie, in applicazione dell’art. 629-bis c proc. pen., deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Napoli vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello d Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente