Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45502 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45502 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Trieste, adita ex art. 629-bis cod. proc. pen., ed ha respinto la richiesta di rescissione della sentenza del Tribunale di Udine del 27 settembre 2017, che lo aveva condannato per i reati di furto e deterioramento di cose sottoposte a sequestro, sentenza confermata dalla Corte di appello di Trieste il 4 marzo 2020, divenuta definitiva il 22 ottobre 2020.
L’iniziativa è legata alla circostanza che l’imputato aveva eletto domicilio il 21 marzo 2016 e che, il 21 novembre successivo, il pubblico ministero aveva emesso decreto di citazione a giudizio, ma la notifica presso il domicilio eletto non era andata a buon fine siccome COGNOME era irreperibile e, quindi, si era proceduto ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio. Lo
stesso era accaduto in appello. Il richiedente aveva documento che, dal 2017, aveva trasferito la propria residenza ad altro indirizzo e che la notifica per il procedimento di rescissione era avvenuta ancora ad altro indirizzo.
La Corte distrettuale ha respinto la richiesta di rescissione perché ha ritenuto che la mancata comunicazione del mutamento del domicilio e la mutevolezza dei domicili stessi fossero sintomatiche dell’intenzionale scelta dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento.
2 Avvero detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Premette il ricorrente che, dal 2017, aveva cambiato residenza (come comprovato da un’autodichiarazione e da un verbale di contestazione ex art. 75 d.P.R. 309 del 1990). Ciò nonostante, il tentativo di notifica del decreto di citazione a giudizio era stato effettuato presso il vecchio indirizzo e, risultato vano, la notifica si era perfezionata con consegna al difenso -e di ufficio, posto che, in questo procedimento, l’imputato non aveva mai nominato difensore di fiducia.
Il ricorrente, quindi, si sofferma sulla giurisprudenza di questa Corte in materia di conoscenza del procedimento, per poi contestare la decisione della Corte territoriale perché la mancata comunicazione del mutamento del domicilio era dovuta a mera dimenticanza. Inoltre a nulla rileverebbe la circostanza pure valorizzata in malam partem dalla Corte di appello – che il ricorrente aveva cambiato tre indirizzi, dovendosi considerare l’arco temporale in cui questo cambio era avvenuto.
In conclusione, il Giudice di merito e la Corte della rescissione non avevano verificato l’esistenza di circostanze positive che potessero testimoniare la volontà dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Collegio ritiene, infatti, che il vaglio della Corte territoriale sulla volonta sottrazione alla conoscenza del procedimento – ostativa all’accoglimento dell’istanza di rescissione – sia corretto.
In primo luogo va osservato che, quando – il 21 marzo 2016 – l’attuale ricorrente aveva eletto domicilio in INDIRIZZO, aveva sottoscritto un verbale quale indagato per il reato di furto, in cui si dava atto che
egli era stato informato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e del fatto che, in mancanza di tale comunicazione, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.
Quanto a quest’ultimo, gli operanti, preso atto che l’indagato, in quel momento, non intendeva esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, gli avevano nominato difensore di ufficio l’AVV_NOTAIO, indicando, nel verbale, l’indirizzo ed il numero di telefono e di fax dello studio.
Successivamente, la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale non era andata a buon fine perché l’imputato risultava trasferito e stessa sorte aveva avuto anche la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il difensore di ufficio, dal canto suo, aveva partecipato al giudizio di primo grado, aveva proposto appello e, all’udienza di appello, era stato sostituito da un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., come da lui stesso richiesto con apposita nota scritta.
Il condannato istante deduce che, dal 2017, aveva cambiato indirizzo trasferendosi a INDIRIZZO, INDIRIZZO; inoltre la notifica del decreto di citazione per l’udienza fissata nel procedimento di rescissione l’aveva raggiunto all’indirizzo di INDIRIZZO.
Tanto premesso, il Collegio osserva che non è errato in diritto il ragionamento della Corte territoriale, che ha tratto la dimostrazione che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento dall’insieme delle circostanze che avevano caratterizzato l’iter processuale.
In primo luogo, ha assunto rilievo il dato di fatto che l’allora indagato era stato informato della sua qualità di persona sottoposta alle indagini, della necessità di comunicare le variazioni del domicilio e delle conseguenze di una mancata comunicazione, nonché dei recapiti del difensore di ufficio, che era poi divenuto il destinatario finale delle notifiche, ai sensi dell’alt 161 comma 4 cod. proc. pen. e con cui il ricorrente non aveva, per quanto è stato dedotto, stabilito alcun contatto
Questo portato informativo, che rientrava nel patrimonio di conoscenze acquisite dall’imputato, fa il pari con il mutamento di ben tre domicili da parte del prevenuto, quale sintomo di un atteggiamento quantomeno incline a rendersi difficilmente reperibile.
Infine la Corte di appello ha sottolineato che il richiedente, oggi ricorrente, non aveva neanche chiarito l’esistenza di eventuali cause ostative alla comunicazione del cambio di domicilio rispetto a quello dichiarato in sede di verbale del 21 marzo 2016; circostanza che, insieme a[e altre, rende la situazione del ricorrente del tutto peculiare e consente di riscontrare, nel suo atteggiamento e nella sua situazione processuale, un quid pluris rispetto alla
condizione di colui che acceda alla elezione di domicilio senza alcuna consapevolezza dei doveri comunicativi che ne derivano e delle conseguenze del loro mancato rispetto e permette di interpretare l’omessa comunicazione come una scelta consapevole, tesa ad un’assenza del tutto volontaria dal procedimento. Conforta la correttezza di tale conclusione un passaggio motivazionale di Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 secondo cui «Va piuttosto recepito l’orientamento secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza» questo il passaggio di particolare interesse «che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 17/10/2023.