Rescissione del Giudicato: la Via Maestra per le Nullità Post-Sentenza
Quando una sentenza penale diventa definitiva, si crea una barriera quasi invalicabile. Tuttavia, cosa succede se emerge una grave irregolarità processuale, come una mancata notifica al difensore? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la strada da percorrere non è quella dell’incidente di esecuzione, bensì quella, più specifica, della rescissione del giudicato. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per la stabilità del sistema giuridico e la tutela dei diritti della difesa.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con sentenza passata in giudicato, proponeva un ricorso lamentando una nullità di tipo assoluto e insanabile. Nello specifico, sosteneva che il decreto di citazione per il giudizio d’appello non era mai stato notificato al suo difensore di fiducia. Per far valere questo vizio, decideva di attivare un incidente di esecuzione, uno strumento previsto dall’articolo 670 del codice di procedura penale, volto a risolvere questioni che insorgono durante l’esecuzione di una pena.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, spingendo il condannato a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Principio sulla rescissione del giudicato
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito un punto cruciale: l’incidente di esecuzione non è il rimedio corretto per contestare la validità di un titolo esecutivo (la sentenza di condanna) sulla base di vizi processuali avvenuti prima che diventasse definitivo.
Anche di fronte a una nullità definita come “assoluta ed insanabile”, il passaggio in giudicato della sentenza preclude la possibilità di utilizzare strumenti come l’incidente di esecuzione. Il sistema processuale penale, infatti, prevede un istituto specifico per queste situazioni: la rescissione del giudicato, disciplinata dall’articolo 629-bis del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare da una pronuncia delle Sezioni Unite. Il principio è che il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, sanando ogni nullità, ad eccezione di quelle che impediscono al condannato di venire a conoscenza del processo a suo carico senza sua colpa. Per queste specifiche ipotesi, l’ordinamento ha predisposto un mezzo di impugnazione straordinario.
La rescissione del giudicato consente al condannato di dimostrare di non aver avuto colpevolmente conoscenza della celebrazione del processo. Se tale prova viene fornita, la sentenza definitiva viene revocata e si procede a un nuovo giudizio. Scegliere l’incidente di esecuzione, invece, significa percorrere una strada proceduralmente errata, destinata inevitabilmente a essere dichiarata inammissibile. La Corte ha quindi sottolineato che, pur rimanendo salva la possibilità per il condannato di far valere le sue ragioni, egli deve utilizzare lo strumento corretto previsto dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza la stabilità del giudicato penale, che può essere messo in discussione solo attraverso i canali straordinari espressamente previsti. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scoperta di una nullità processuale dopo la condanna definitiva non apre le porte a qualsiasi tipo di contestazione. È necessario incanalare la doglianza nell’apposito istituto della rescissione del giudicato, dimostrando l’incolpevole mancata conoscenza del processo. Una scelta procedurale errata, come in questo caso, comporta unicamente una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
È possibile contestare una nullità assoluta, come la mancata notifica al difensore, dopo che la sentenza è diventata definitiva?
Sì, ma non attraverso un incidente di esecuzione. Lo strumento corretto previsto dalla legge è la richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis del codice di procedura penale.
Perché il ricorso tramite incidente di esecuzione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’incidente di esecuzione non è lo strumento processuale idoneo a far valere vizi che inficiano la validità della sentenza. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, tali nullità possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione straordinari, come la rescissione del giudicato.
Cosa deve fare il condannato per ottenere la rescissione del giudicato?
Il condannato deve presentare un’apposita richiesta con cui dimostra di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo a suo carico a causa della nullità (ad esempio, l’omessa notifica) e che tale mancata conoscenza non è dovuta a sua colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48231 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48231 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure poste a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate.
Come correttamente relato dal Giudice dell’esecuzione, la dedotta nullità, derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, per quanto assoluta ed insanabile, non è deducibile mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità del condannato di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.