Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4349  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TRADATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; – GLYPH letteentite( le conclusioni del PG COGNOME v  e  GLYPH /4 h < { &
RITENUTO IN FATTO
 Il difensore di NOME ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha respinto la domanda di restituzione in termini ai fini della presentazione dell'istanza di rescissione della sentenza d Tribunale di Como del 22/12/20, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 19/05/22, nei confronti di NOMENOMENOME NOME NOME ha dichiarato inammissibile per tardività l'anzidetta istanza di rescissione.
Deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell provvedimento impugnato, lamentando che la Corte territoriale abbia aprioristicamente ritenuto, ignorando le risultanze documentali offerte, che i fascicoli di causa fossero immediatamente disponibili al difensore almeno presso la cancelleria della Corte di appello di Milano. Ma così non è stato, attese le difficoltà, da par delle cancellerie (del Tribunale di Como e della Corte di appello di Milano) di reperimento dei fascicoli. Inoltre, il provvedimento di carcerazione veniva eseguito in data 24 dicembre 2022, ciò che determinava, almeno sino al 9 gennaio 2023, ulteriore difficoltà di accesso alle cancellerie per via dell festività natalizie.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e non autosufficiente.
Quanto al primo profilo di inammissibilità, le doglianze' riproposte in questa sede, si appalesano generiche, attesa la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Nel caso di specie, quanto all'istanza di restituzione in termini, volta superare la tardività della presentazione della domanda di rescissione del
giudicato, la Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza d ragioni giustificative per l'accoglimento della stessa, poiché il condannato risulta aver avuto conoscenza della pronuncila a suo carico con la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione relativo alla medesima sentenza, notifica effettuata dai Carabinieri di Azzate in data 24/12/22. Conseguendone, a detta dell'ordinanza impugnata, che già da tale notifica il condannato era in grado di nominare un difensore che potesse acquisire copia degli atti processuali e della sentenza. Ha, pertanto, rilevato la tardività del presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato – inviata dal difensore 27/02/23 e pervenuta in cancelleria il 28/02/23 -, presentata oltre il termin previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. (trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza di cui si chiede la rescissione del giudicato).
Né il ricorrente ha provveduto ad adempiere all'onere di allegazione di documentazione che in qualche modo attestasse le richieste dallo stesso rivolte alla cancelleria della Corte di appello di Milano per il reperimento de fascicoli richiesti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente