Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8115 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME Sergio n. in Russia il 7/2/1986 avverso l’ordinanza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 22/10/2024 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Latina data 25/5/2022, irrevocabile il 17/4/2023, nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME in quant tardivamente formulata.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, Avv. NOME COGNOME deducendo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il difensore, premesso che in data 7/11/2023 al Canzolino veniva notificato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti presso la Casa Circondariale di Velletri, dal quale risultava la pronunzia a suo carico della sentenza del Tribunale di Latina emessa in data 25/5/2022 per il delitto di cui all’art. 648 cod.pen., segnala di aver proposto dinanz predetto Tribunale quale giudice dell’esecuzione istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione e, in seguito al rigetto, richiesta di rescissione dinanzi la Cor territoriale. Sostiene che nel caso di specie il termine di giorni trenta per la proposizione richiesta decorre dalla notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzio termini, che era stata ritualmente avanzata al fine dell’impugnazione del medesimo provvedimento che aveva definito il processo in assenza del ricorrente.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.
Il sindacato della Corte adita è limitato all’ordinanza della Corte d’Appello di Roma ch ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, formulata il 19/2/2 nell’interesse del Canzolino, in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine di 30 decorrenti dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, da individuare nella specie, come ritenuto anche dal difensore, all’atto della notifica provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 7/11/2023 (tra molte, Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925-01). Le vicende relative alla pregressa istanza di restituzione nel termine al fine di proporre impugnazione, che la difesa adduce essere stata tempestivamente proposta e disattesa dal giudice dell’esecuzione, non riveste alcuna influenza rispetto alle determinazioni concernenti il diverso istituto di cui all’art. cod.proc.pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha in proposito precisato in più occasioni che la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 codice di rito e quella di rescissione del giudicato s rimedi eterogenei per natura e funzione, i cui provvedimenti definitori sono autonomamente impugnabili con ricorso per Cassazione, ed ha escluso la possibilità di conversione ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. dell’uno nell’altro in conformità ai principi fissati da Sez. U, n. 154 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-02 (tra molte, Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474-01; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 282566 – 01).
Non può, dunque, accedersi alla tesi difensiva che postula la retrocessione del termine ex art. 629bis, comma 2, cod.proc.pen. al momento della presentazione della diversa istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunziata in assenza del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025
Sentenza a motivazione semplificata