Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25593 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nato in Pakistan il 10/05/1978, avverso l’ordinanza in data 01/10/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 1° ottobre 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato perché proposta in difetto di valida procura speciale e perché tardiva.
Il ricorrente sostiene di aver proposto sia istanza di restituzione nel termine che di rescissione del giudicato ed eccepisce la violazione dl legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 122, 175, coMml 1, 2, 2-bis, 6, come introdotto dalla legge 21 febbraio 2005, n. 17, 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 626-bis, 656, comma 5, ultima parte, cod. proc. peti. Contesta la decisione della Corte di appello sia con riferimento alla genericità del
mandato sia con riferimento alla tardività dell’impugnazione, osservando in particolare che non poteva dirsi decorso il termine di trenta giorni dalla notifi
dell’ordine di esecuzione che risultava privo dell’avvertimento di poter chiedere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Non mette conto esaminare la questione della regolarità del mandato difensivo perché è decisiva e di immediata evidenza la tardività del ricorso
introduttivo, proposto il 5 settembre 2024, dopo i trenta giorni dalla conoscenza dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal P.m. in data 13 marzo
inammissibilità sia in caso di
2017, termine stabilito dalla legge a pena di pen. sia in caso dl•
restituzione del termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc.
cod. proc. pen. Il ricorrente ha rescissione del giudicato ai sensi dell’art.
629-bis dunque sostenuto che il predetto termine non era decorso in assenza
dell’avvertimento di legge di poter presentare l’istanza di restituzione nel termin o la rescissione del giudicato. Sennonché, all’epoca della notifica dell’ordine d esecuzione in carcere, come detto 13 marzo 2017, non era previsto tale avvertimento dall’art. 656 cod. proc. pen., essendo stato introdotto al comma 3, dall’art. 2, comma 1, lett. cc ), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e al comma 5, in caso di sospensione dell’ordine di esecuzione in presenza dei requisiti di legge, dall’ar 38, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente