Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38823 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata da RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 29 aprile 2015 e divenuta irrevocabile il 27 marzo 2023.
Avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo:
violazione di legge, in relazione agli artt. 127, 178 lett. c), 185, comma 1, e 629 -bis , comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disposto, con ordinanza emessa nel corso della udienza, l’acquisizione di atti , che tuttavia pervenivano nella sua materiale disponibilità solo dopo la chiusura della udienza.
Il ricorrente, dunque, non sarebbe stato posto nelle condizioni di accertare il contenuto dei documenti, acquisiti ed utilizzati ai fini della decisione, in modo da potere interloquire ed esercitare compiutamene il diritto di difesa;
-violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto l’istanza inammissibile , perché presentata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presa di conoscenza della sentenza di condanna.
I Giudici del merito avrebbero, erroneamente, ritenuto che l’imputato era stato tratto in arresto nell’ambito del procedimento penale di cui si discorre e che lo stesso avesse conoscenza della lingua italiana, di guisa che era in grado di comprendere il tenore e il contenuto del provvedimento di cumulo delle pene, che gli veniva notificato nel mese di agosto del 2024: provvedimento nel quale veniva compiutamente indicata anche la sentenza, oggetto della presente istanza rescissoria.
Nondimeno, la prova della non conoscenza della lingua italiana emergeva ex actis, posto che il Giudice per le indagini preliminari, già nel corso della udienza di convalida del l’arresto del 24 febbraio del 2011 relativa ad altro procedimento, aveva designato un interprete di lingua inglese per la insufficiente conoscenza della lingua italiana e comunque le difficoltà di comprensione del significato di informazioni tecniche;
vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente avesse avuto conoscenza del processo svoltosi innanzi al Tribunale di Cagliari sul presupposto che lo stesso si fosse svolto nelle forme del rito abbreviato, senza tuttavia verificare la partecipazione e presenza del difensore di fiducia e l’avvenuto rilascio di una valida procura speciale.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero e il difensore hanno inviato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perchè in parte generico, in quanto propositivo di censure già correttamente scrutinate, e in parte manifestamente infondato.
Per motivi di ordine logico, va ante omnia esaminato il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di inammissibilità della istanza rescissoria, perché ritenuta tardivamente presentata.
Secondo la Corte di appello l’istanza è stata presentata oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento del cumulo delle pene: tale provvedimento, nel quale era compiutamente indicata anche la sentenza di condanna ( i.e. imputazione, data dei commessi reati, pena inflitta e definitività della condanna) oggetto della presente istanza, veniva ritualmente notificato al ricorrente a mani proprie in data 14 agosto 2024, mentre l’istanza rescissoria veniva presentata solo il successivo 4 marzo 2025 (cfr pag. 4 del provvedimento impugnato).
Ha, altresì, osservato la Corte territoriale come non fosse revocabile in dubbio la sicura comprensione del provvedimento in oggetto in capo al ricorrente, il quale conosceva la lingua italiana, posto che : a) era presente sul territorio italiano da al meno sedici anni; b) l’attività intercettativa, compiuta nel corso di indagini a carico del ricorrente, evidenziava come il ricorrente si esprimesse in lingua italiana e scrivesse sms utilizzando l’italiano; c) al momento della notifica del provvedimento che aveva ricevuto a mani proprie nulla aveva opposto agli agenti notificatori, sottoscrivendo regolarmente la relata di notifica (cfr pagg. 4 e 5 dell’ordinanza in verifica).
2.1. La conclusione della sicura conoscenza della lingua italiana – cui sono pervenuti i Giudici di merito -poggia su un iter logico argomentativo solido, congruo rispetto alle premesse fattuali ed esente da vizi di illogicità manifesta.
Peraltro, va anche osservato come -dal provvedimento impugnato- sia emerso che la sentenza di condanna, oggetto della presente istanza, sia stata emessa all’esito del rito abbreviato: il che presuppone la nomina di un difensore di fiducia e il rilascio di una procura speciale.
Assertive, dunque, sono le deduzioni difensive circa la non conoscenza della lingua italiana.
Conseguentemente deve essere condivisa la valutazione della Corte di appello in ordine alla presentazione tardiva della istanza rescissoria.
La tardività della istanza comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze. Nondimeno, osserva la Corte come anche le valutazioni ulteriori spese dai Giudici di merito reggono il peso delle censure difensive, manifestamente infondate.
Ed invero, la dedotta violazione del diritto di difesa per omesso contraddittorio viene ab imis superata dalla disamina del carteggio processuale, che è possibile esaminare anche in Sede di legittimità al cospetto di una eccezione procedurale, poto che la Corte di appello procedente, nel corso della udienza del 06 maggio 2025, alla presenza del difensore di fiducia del ricorrente disponeva, con provvedimento emesso e letto in udienza, l’acquisizione dei fascicoli del merito al fine di valutare la fondatezza della istanza rescissoria, ovvero la dedotta non comprensione della lingua italiana in capo al ricorrente. Dalla lettura del verbale in oggetto emerge, altresì, come, a ll’esito della formale acquisizione del carteggio, la Corte di merito riservava la decisione, senza dunque avere la materiale disponibilità dell’incarto che effettivamente perveniva solo dopo la chiusura dell’udienza e durante il termine riservato per la decisione .
3.1. Ebbene, tale essendo la scansione procedurale, occorre in primo luogo osservare che: a) il provvedimento di acquisizione del fascicolo veniva emesso in udienza nel contraddittorio delle parti, le quali erano, dunque, in condizione di rappresentare eventuali opposizioni e interloquire sul punto; b) il difensore di fiducia, presente e partecipe alla udienza, non risulta che avesse mosso opposizioni al tal riguardo o avesse chiesto un rinvio per visionare gli atti che a suo dire ignorava; c) la Cort e di appello aveva , d’altronde, disposto l’acquisizione di atti processuali, che la difesa avrebbe dovuto già conoscere, essendo relativi al processo della cui ‘ regolare validità’ la difesa si doleva ; d) la Corte aveva disposto l’acquisizione di atti p eraltro funzionali, proprio ad onta delle deduzioni difensive, alla verifica della fondatezza della istanza di rescissione.
Dunque, non solo il difensore non si è doluto del modus procedendi della Corte che, invece, con l’istanza in esame censura aspramente, ma nessun atto a sorpresa veniva utilizzato ai fini della decisione.
Manifestamente infondata è, infine, la prospettazione della non conoscenza del processo, posto che il ricorrente era stato assistito da un difensore di fiducia al quale aveva anche rilasciato procura speciale per l’accesso al rito abbreviato. Assert iva la prospettata ‘falsità’ della nomina e della procura, né alla Corte di appello poteva essere demandato un accertamento in tal senso che, alla stregua della genericità della doglianza, sarebbe stato meramente esplorativo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell’importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non
ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME