Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3330 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3/4/2023, il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’incidente di esecuzione proposto da NOME, diretto alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Monza del 23/11/2015, confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 75/2019, irrevocabile il 24/2/2019, per mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, nonché alla nullità della notifica delle sentenze di primo e secondo grado in quanto notificate ad un difensore d’ufficio irritualmente nominato, con conseguente nullità dell’ordine di esecuzione in espiazione.
Ha osservato il giudice dell’esecuzione che l’imputato NOME aveva eletto domicilio, del tutto genericamente, presso “un avvocato”, senza specifica indicazione dell’AVV_NOTAIO del foro di Lodi, nominato primo difensore d’ufficio dal giudice del Tribunale di Lodi, che si era poi dichiarato incompetente in favore dell’autorità giudiziaria di Monza.
A sua volta, il GIP del Tribunale di Monza aveva nominato come difensore d’ufficio del NOME – nel frattempo divenuto irreperibile e quindi dichiarato latitant – l’AVV_NOTAIO del foro di Monza, destinatario di tutte le notifiche ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Nel caso di specie si tratta di una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., sicché la relativa eccezione – peraltro nemmeno sollevata tempestivamente nella fase di merito – non era certamente proponibile con l’incidente di esecuzione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 178, lett. b) e c), e 429, comma 4, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione per apparenza e manifesta illogicità rispetto al devoluto.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha considerato che, nel caso in esame, vi era una valida elezione di domicilio effettuata dal NOME nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al giudice del Tribunale di Lodi: in tale contesto, dopo la designazione del difensore d’ufficio individuato nell’AVV_NOTAIO del foro di Lodi, NOME aveva indicato detto difensore come suo domiciliatario – come risulta dal verbale dell’udienza del 24/1/2014, allegato al ricorso – sicché la successiva destinazione di tutti gli atti processual ad altro difensore d’ufficio nominato dal GIP del Tribunale di Monza ha reso nullo l’intero procedimento nei confronti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Le questioni di nullità fatte valere dal ricorrente, aventi ad og la citazione in giudizio dell’imputato, e la conseguente illegittima celebra del processo, in quanto indirizzata ad un difensore d’ufficio diverso da qu originariamente nominato, presso il quale NOME aveva eletto domicil non potevano essere denunciate con incidente di esecuzione, non essendo riconducibili all’ambito di operatività dell’art. 670 cod. proc. pen., ma dov essere azionate con il giudizio di rescissione del giudicato, di cui all’art. cod. proc. pen. Infatti, nel processo di cognizione, l’imputato era dichiarato assente – in quanto latitante – nell’udienza del 2 marzo 2015, si le doglíanze relative all’avvenuta formazione del titolo esecutivo doveva azionarsi con l’apposito rimedio della rescissione del giudicato.
1.2. In tali termini si è espressa l’esegesi di legittimità di questa affermando il principio enunciato da Sez. U, n. 15498 del 2021, Lovrich, Rv 280931-01, secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili deriva in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sen dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giud della sentenza, salva restando la possibilità di fare valere, attrave richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. pro l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». La stessa pronuncia ha chiarito che «La rich di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attes eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Rv. 280931-02).
1.3. Ne deriva che risulta corretta l’ordinanza impugnata (anche volend prescindere dal rilievo che la medesima questione fu proposta – tardivamente già nel giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di appello che la dich infondata), la quale ha evidenziato che, trattandosi di procedimento in cu dibattimento di primo grado era stato aperto all’udienza del 2 marzo 20 (circostanza incontestata), nella piena vigenza della legge n. 67 del 2014 ha sostituito il regime della “contumacia” e il sistema della notifica dell’e contumaciale con la nuova disciplina dell’assenza che tale notifica non preved non sarebbe applicabile al caso di specie il principio secondo il quale «In sed incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità decreto di latitanza all’esclusivo fine di contestare la validità della
dell’estratto contumaciale e, conseguentemente, l’avvenuta formazione del titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 30384 del 2019, Dushaj, Rv. 276606). del
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ci derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di pr di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi d sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il giorno 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente