Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/02/1988
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibili del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 25 settembre 2024 la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’istanza di restituzione nel termine per impugnare avanza nell’interesse di NOME NOME in relazione alla sentenza di condan emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce in data 23 novembre 2023 (irrevocabile il 24 dicembre 2023), osservando che correttamente il Tribunal aveva emesso ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato, ai sensi dell’ 420-bis cod. proc. pen., considerato che questi, pur regolarmente citat giudizio, aveva omesso di presenziare alle udienze, e che non costituiva ca
fortuito o forza maggiore il fatto che i difensori d’ufficio nominati nel cors processo non avessero mai preso contatto con l’Evangelista.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione quest’ultimo, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolan un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 420-bis, 629-bis e 175 cod. proc. pen., precisando nella specie non era stata avanzata istanza di rescissione del giudicato b istanza di restituzione nel termine per impugnare, con la quale erano st indicati tre distinti eventi, ciascuno dei quali costituente un’ipotesi d maggiore: il primo, costituito dal fatto che il difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. non aveva mai cercato di prendere contatto con l’Evangelista; il secondo, costituito dal fatto che neppure il difensore d’u nominato in udienza ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva m cercato di contattare l’imputato; il terzo, costituito dal fatto che la notifi del decreto di citazione a giudizio non era avvenuta nelle mani dell’Evangelis bensì di persona diversa, indicata nella relazione di notificazione come “moglie convivente”, ciò che non poteva far ritenere con certezza che l’imputat avesse avuto effettiva conoscenza del processo.
2.1. Osservava, quanto ai primi due eventi, che il comportamento omissivo dei difensori nominati era idoneo ad integrare, per i fini qui di inter un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, e, quanto al terzo evento, c decreto di citazione a giudizio risultava essere stato notificato alla m convivente Portanova Mariagrazìa, non compiutamente generalizzata, laddove l’Evangelista risultava non sposato, dovendosi ritenere che in ogni caso non fosse certezza, in assenza di una compiuta identificazione, che la donna c aveva ricevuto l’atto fosse la stessa che conviveva con l’Evangelista.
2.2. In ragione di tali rilievi la difesa riteneva che nel caso di specie fosse la prova che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del process considerato anche che lo stesso non aveva eletto domicilio e non aveva nominato un difensore di fiducia, che il procedimento non aveva mai avuto una fase cautelare e che il decreto di citazione a giudizio non era stato notifi mani dell’imputato.
2.3. In data 10 gennaio 2025 la difesa dell’Evangelista depositav conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso e in data 22 gen 2025 depositava memoria di replica ribadendo le argomentazioni già illustrate
in punto di sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, elementi ded a giustificazione della avanzata istanza di restituzione nel termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Sul tema è utile rammentare che, come da tempo chiarito dal Supremo consesso, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputa norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 apr 2014, n. 67 e successivamente dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, deve trova applicazione l’istituto della rescissione del giudicato introdotto dall’ comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termi per proporre impugnazione, dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definit secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge 2014 che ha introdotto il processo in assenza (Sez. (i, n. 36848 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992 – 01; successivamente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 277240 – 01): ciò in considerazione del fatto che nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio de rescissione del giudicato di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., ora sos dall’art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli e di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provved le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, dunque, poiché l’imputato era stato dichiarato assente sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l’unico rim disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse que della rescissione del giudicato e non quello di cui all’art. 175 cod. proc. pen
Ciò premesso, deve ulteriormente osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, l’istanza restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai s dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella ric di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rient restituzione nel termine (cfr., Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, Di COGNOME
Rv. 283474 – 01; v., nello stesso senso, Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, d 2022, Okoro, Rv. 282566 – 01).
Nell’escludere la natura impugnatoria dell’istanza di restituzione nel term (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01) da riconoscersi invece al rimedio rescissorio (Sez. U, n. 36848/2014, cit., Rv. 259990-01) e n richiamare le ulteriori puntualizzazioni contenute nella motivazione di successivo arresto del Supremo Consesso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-02), la sentenza COGNOME ha evidenziato che “… nel risolvere negativamente la “contigua” questione della possibilità riqualificare come rescissione del giudicato una richiesta di incident esecuzione, le Sezioni Unite hanno tra l’altro osservato (§ 10.2 de motivazione) che il contrario indirizzo, «assolutamente minoritario ed isolato n panorama delle pronunce di legittimità è stato già smentito da Sezioni U Burba, che sul piano generale ha escluso ogni possibilità di riqualificare richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anc quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico rimedi in questione» … “.
Da qui il superamento dell’isolato orientamento di Sez. 6, n. 2209 d 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346-01, secondo cui l’istanza di restituzion nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciar mancata effettiva conoscenza del processo dall’imputato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito d richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., (peraltro) solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste quest’ultimo.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dich inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù del statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 1 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pres senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata i equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
ammende.
Così deciso il 28/01/2025