Rescissione del Giudicato: Perché il Ricorso Personale in Cassazione è Inammissibile
L’ordinamento giuridico prevede specifici strumenti per contestare le decisioni dei giudici, ma l’accesso a tali rimedi è regolato da norme procedurali molto rigorose. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificamente per la rescissione del giudicato, sottolineando l’impossibilità per l’interessato di agire personalmente dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un’istanza presentata personalmente da un individuo che chiedeva la rescissione del giudicato in relazione a una serie di sentenze di condanna emesse a suo carico da diversi Tribunali. L’istante, agendo in prima persona, ha depositato un ricorso per ottenere la revisione di decisioni ormai definitive, basandosi sull’istituto della rescissione del giudicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso per rescissione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta, ma si è fermata a un esame preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non poteva essere presa in considerazione perché presentata senza l’assistenza tecnica di un legale qualificato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro che i ricorsi presentati davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti da un difensore iscritto in un apposito albo, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 36796/2021), confermando che questa regola si applica anche ai ricorsi per rescissione del giudicato.
La ratio della norma è quella di garantire che l’atto di impugnazione sia redatto con la competenza tecnica necessaria per affrontare le complesse questioni di diritto tipiche del giudizio di legittimità. Il patrocinio di un avvocato specializzato è considerato una garanzia fondamentale sia per l’imputato, che vede tutelati al meglio i propri diritti, sia per la stessa Corte, che può così concentrarsi sull’esame di ricorsi tecnicamente ben formulati.
In conseguenza della dichiarata inammissibilità, e in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un atto che il cittadino può compiere da solo. La necessità del patrocinio legale qualificato non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale posto a presidio della corretta amministrazione della giustizia e della difesa tecnica. Chi intende avvalersi di uno strumento complesso come la rescissione del giudicato deve necessariamente affidarsi a un difensore abilitato, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso, con le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile presentare personalmente un ricorso per rescissione del giudicato in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che tale ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’interessato, in quanto richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato abilitato.
Qual è il requisito formale essenziale per un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2013 del TRIBUNALE di CASSINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta l’istanza pervenuta il 31 marzo 2025, con la quale NOME ha chiesto la rescission del giudicato in relazione a una pluralità di sentenze emesse a suo carico da vari Tribunali (os Cassino, Frosinone e Santa Maria Capua Vetere).
Ritenuto che l’odierna impugnazione è inammissibile, in quanto proposta personalmente dall’interessato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991), secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall’interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscr del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.