Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24999 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
n sul ricorsd proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA CODICE_FISCALE ° CODICE_FISCALE Ro PAn.q 4.1)( · -e di – a ·· · e · “‘ li·
th:,-, , , cz GLYPH fle.z GLYPH .9.- la àu..,, , Ack.- GLYPH .9)brror) pocchikov) avversoKrdinanzt-del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo: l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza dallo stesso impugnata, del 17 luglio 2023; il rigetto del ricorso di NOME, avverso la seconda ordinanza emessa nella stessa data.
RITENUTO IN FATTO
Con una prima ordinanza emessa il 17 luglio 2023, la Corte di appello di Milano accoglieva l’istanza di rescissione del giudicato trasmessa il 12 giugno 2023, a mezzo pec, dal difensore di NOME, e revocava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 18 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2019, n. 12634/19.
La Corte di appello, inoltre, sospendeva, per la parte relativa a detta sentenza, il provvedimento NUMERO_DOCUMENTO nNUMERO_DOCUMENTO, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 28 marzo 2023, di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656, comma 8, cod. proc. pen., e disponeva l’immediata scarcerazione del condannato.
La Corte di appello rilevava che l’istanza di rescissione era stata presentata tempestivamente, entro trenta giorni dalla conoscenza del procedimento, avvenuta il 13 maggio 2023 con la notifica dell’ordine di esecuzione, e notava che, invece, la notifica dell’ordine di esecuzione del 24 aprile 2021 non faceva decorrere il termine per la proposizione dell’istanza, perché era stata compiuta con il rito degli irreperibili, previo verbale di vane ricerche datato proprio 24 aprile 2021.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza del 17 luglio 2023, con atto in cui deduce la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che la Corte di appello di Milano ha errato nel ritenere tempestiva l’istanza di rescissione del giudicato, perché essa fu presentata oltre la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. e decorrente dal momento della piena conoscenza del procedimento, avvenuta per effetto della notifica al condannato, il 24 aprile 2021, dell’ordine di esecuzione con sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con una seconda ordinanza emessa lo stesso 17 luglio 2023, la Corte di appello di Milano, su richiesta del Pubblico Ministero, rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione, ha disposto la sospensione della prima ordinanza.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la seconda ordinanza del 17 luglio 2023, di sospensione degli effetti della prima ordinanza. Il ricorrente afferma che la Corte cli appello di Milano è incorsa in violazioni di legge, sia perché non ha considerato che la rescissione del giudicato è un giudizio di impugnazione straordinaria e non un incidente di esecuzione; sia perché non ha tenuto conto del principio di immutabilità del giudice, in violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; sia perché ha violato il principio del contraddittorio avvalendosi di produzione documentale successiva alla conclusione della camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, avverso la prima ordinanza di tale Corte datata 17 luglio 2023, recante l’accoglimento dell’istanza difensiva di rescissione del giudicato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053-01).
È stato poi precisato che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introAVV_NOTAIOo dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegaziorie, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419-01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso è inammissibile, perché ad esso non è allegata la relata del 24 aprile 2021, di notifica al condannato dell’ordine di esecuzione con sospensione dello stesso.
In mancanza di tale allegazione, non può essere stabilito se sia fondata la tesi del ricorrente, secondo la quale la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’istanza di rescissione del giudicato, sulla base della considerazione che essa sia stata presentata oltre la scadenza dei termine di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. e decorrente dal momento della piena conoscenza del procedimento.
Per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, viene ora stabilizzata la prima ordinanza del 17 luglio 2023, recante l’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato, e viene definito il giudizio di cassazione introAVV_NOTAIOo da tale ricorso.
Da ciò consegue che il ricorso proposto dal difensore di NOME, avverso la seconda ordinanza emessa da detta Corte nello stesso 17 luglio 2023, di sospensione dell’efficacia della prima ordinanza, è comunque da ritenere inammissibile – indipendentemente da ogni rilievo circa l’ammissibilità di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento interinale – per carenza di interesse, posto che tale seconda ordinanza aveva come ocigetto soltanto la sospensione dell’efficacia della prima ordinanza durante la pendenza, che cessa con la presente decisione, del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero.
In conclusione, entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Nulla deve essere disposto in materia di spese processuali a carico del Pubblico Ministero ricorrente, avuto riguardo alla sua qualità soggettiva (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650-01), né a carico del ricorrente privato, perché la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso discende da sopravvenuta carenza di interesse.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.