Rescissione del Giudicato: L’Importanza della Correttezza Formale
L’ordinamento giuridico prevede strumenti eccezionali per rimettere in discussione una sentenza diventata definitiva. Tra questi, la rescissione del giudicato rappresenta una garanzia fondamentale per chi sia stato condannato senza aver avuto piena conoscenza del processo. Tuttavia, l’accesso a tale rimedio è subordinato al rispetto di requisiti procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 43590/2023) ribadisce come un semplice errore formale, come il deposito dell’istanza presso la cancelleria sbagliata, possa portare a una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame nel merito della richiesta.
Il caso in esame: un errore di deposito fatale
Un soggetto, condannato con cinque sentenze definitive, presentava un’istanza volta a ottenere la rescissione di tali giudicati. La Corte d’Appello di Torino, in qualità di giudice dell’esecuzione, analizzava la richiesta e la dichiarava inammissibile. La ragione era puramente procedurale: l’istanza era stata depositata in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte d’Appello nel cui distretto si trovava il giudice che aveva emesso i provvedimenti impugnati.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, anche la Suprema Corte ha confermato la correttezza della pronuncia del giudice di merito, evidenziando la tassatività delle modalità di presentazione previste dalla legge.
Le ragioni della declaratoria di inammissibilità sulla rescissione del giudicato
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due principi consolidati. In primo luogo, ha richiamato l’art. 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, che stabilisce le precise modalità di presentazione della richiesta di rescissione. La giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 23075/2021) ha più volte affermato che queste forme sono tassative. Di conseguenza, il deposito dell’atto in una cancelleria diversa da quella specificamente indicata dalla norma rende la richiesta irricevibile.
In secondo luogo, la Corte ha escluso la possibilità di ‘salvare’ l’istanza riqualificandola. Il ricorrente, implicitamente, sperava che la sua richiesta potesse essere trattata come un diverso istituto, magari un incidente di esecuzione. Tuttavia, la Corte ha citato una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 15498/2020) che ha chiarito la netta eterogeneità tra la richiesta di rescissione del giudicato e l’incidente di esecuzione. I due rimedi hanno natura, funzione e presupposti completamente diversi e non sono intercambiabili.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha adeguatamente contestato le corrette argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello. Il ricorso, in sostanza, non ha affrontato il nucleo della questione, ovvero il mancato rispetto delle forme procedurali imposte dalla legge.
La decisione sottolinea un principio cardine del diritto processuale: la forma è sostanza. Le regole sulla competenza e sulle modalità di deposito degli atti non sono meri formalismi, ma garanzie di ordine, certezza e corretto funzionamento del sistema giudiziario. Ignorarle comporta conseguenze severe, come l’inammissibilità dell’impugnazione.
A fronte dell’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, motivando tale sanzione con la colpa nell’aver proposto un’impugnazione in modo irrituale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito sulla necessità di prestare la massima attenzione alle regole procedurali, specialmente quando si attivano rimedi straordinari come la rescissione del giudicato. L’esito del caso dimostra che anche le ragioni più fondate nel merito possono essere vanificate da un errore nella presentazione dell’istanza. Per i professionisti legali, ciò si traduce nella necessità di una verifica scrupolosa della normativa applicabile prima di depositare qualsiasi atto. Per i cittadini, è la conferma che il percorso della giustizia richiede non solo la tutela di un diritto sostanziale, ma anche il rigoroso rispetto delle procedure che ne regolano l’esercizio.
Dove va depositata la richiesta di rescissione del giudicato?
La richiesta deve essere depositata esclusivamente presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall’art. 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale.
Un errore nel luogo di deposito della richiesta può essere sanato o corretto?
No, secondo la Corte di Cassazione le modalità di presentazione sono tassative. Un deposito effettuato in un luogo diverso da quello previsto dalla legge rende la richiesta inammissibile e l’errore non è sanabile.
Una richiesta di incidente di esecuzione può essere convertita in una richiesta di rescissione del giudicato?
No. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che i due rimedi sono eterogenei per natura e funzione. Pertanto, un’istanza presentata come incidente di esecuzione non può essere riqualificata dal giudice come richiesta di rescissione del giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43590 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43590 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BORGOSESIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
KoL3C,45-;
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione a cinque sentenze emesse nei suoi riguardi;
ritenuto che la Corte territoriale, dopo avere ricostruito le vicende processuali inerenti alle diverse condanne oggetto dell’istanza, ha (p. 3) indicato le ragioni in fatto e in diritto sulla scorta delle quali ha ritenuto la richie rescissione inammissibile, facendo buon governo del principio sancito in sede di legittimità secondo cui «E’ inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudic che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 5 n. 23075 del 03/03/2021, COGNOME, Rv. 281216), nonché di quello espresso da Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, RV. 280931 secondo cui «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»;
ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni corrette in diritto, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr,,dente