Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20 giugno 2025 della Corte di appello di Catania;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
v
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., presentata da NOME COGNOME per ottenere la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Siracusa (irrev. 31 ottobre 2022), con la quale è stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro duecento di multa.
1.1. La Corte territoriale ha osservato che la ricorrente, per sua stessa ammissione, è venuta a conoscenza del procedimento conclusosi con la sentenza di cui si invoca la rescissione già in data 24 gennaio 2025, allorquando le fu notificata una ordinanza di custodia cautelare che recava la contestazione della recidiva.
Pertanto, l’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., depositata il 12 maggio 2025, è stata ritenuta inammissibile, poiché tardiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente applicato l’art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione anteriore a quella introdotta dal ci. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come si evince dall’affermazione secondo cui il termine di 30 giorni decorre dalla avvenuta conoscenza del procedimento, anziché, come corretto, della sentenza.
Lamenta inoltre la ricorrente che la sola contestazione della recidiva, senza nessun’altra indicazione (relativa al reato o all’autorità giudiziaria), non consente certo di presentare una istanza di rescissione, e dunque non può essere valorizzata al fine di valutare il rispetto o meno del relativo termine di presentazione.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che la rescissione del giudicato costituisce uno strumento di chiusura del sistema, in quanto istituto che non si limita, come già previsto dall’art. 175, cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l’imputato sia rimasto assente, ma garantisce l’instaurazione del processo ab initio, allorquando la mancata
partecipazione non sia stata volontaria e sia stata accertata la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato.
Si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259990 01) che appresta, come osservato in dottrina, in favore del condannato in assenza senza sua colpa, un rimedio effettivo, totalmente ripristinatorio dei suoi diritti processuali, il cui accoglimento determina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Dalla natura irnpugnatoria del rimedio si è desunto che allorquando si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio ternpus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indicazioni provenienti da un intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista, Rv. 236537; conf., con specifico riferimento alla successione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di rescissione, Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441 – 01 e Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273843 01).
A questo orientamento se ne è successivamente contrapposto un altro, più recente, secondo cui, sempre in assenza di disposizioni transitorie, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in “assenza” è venuto a conoscenza del provvedimento (Sez. 5, ordinanza n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528 – 01; conf., Sez. 5, ordinanza n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 – 01); in tale momento, successivo rispetto alla decisione, insorge infatti il diritto alla impugnazione straordinaria.
Nel richiamare tale ultimo orientamento, formatosi in relazione alla successione di discipline non governate da norme transitorie, il ricorrente non si avvede però dell’espressa previsione, contenuta nell’art. 89, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo la quale la previgente disciplina si applica anche quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato.
Nella specie, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, era già stata pronunciata una ordinanza con la quale si era disposto di procedere in assenza (cfr., per l’applicazione della previgente disciplina in un caso analogo, Sez. l, n. 21544 del 21/03/2024, Kninou, non mass.).
Pertanto, deve trovare applicazione il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nella versione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non quello risultante dalle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
1.2. Individuata correttamente la disciplina applicabile ratione temporis, ne consegue che la tempestività dell’istanza va valutata non in relazione alla conoscenza del provvedimento divenuto irrevocabile, ma alla conoscenza del procedimento (o, nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, dal momento della consegna del condannato: Sez. LI, n. 11447 de! 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv 287693 – 01).
Per quest’ultimo profilo, il provvedimento impugnato non si sottrae alle restanti censure.
Osserva il Collegio che il riferimento alla ” conoscenza del procedimento ” è stato uniformemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine inizia a decorrere pur quando l’interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere.
Si è costantemente affermato, infatti, che affinché il termine di proposizione della richiesta inizi a decorrere, non è necessario che il condannato abbia avuto conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva; altrimenti opinando, il computo di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe stato affidato a determinazioni prive della necessaria certezza (Sez. 4 n. 485d I del 18/10/2023, Esteve, non massi, secondo cui la conoscenza del procedimento non può essere desunta dalla notifica di una cartella di pagamento notificata dall’RAGIONE_SOCIALE, per il recupero del credito erariale, non contenente alcun riferimento ad un processo penale; Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, 281925 – 01; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, COGNOME, Rv. 279994 – 01, relativo alla decorrenza del termine dalla notifica dell’ordine di esecuzione).
Ma ciò non equivale a ritenere, all’opposto, che il decorso del termine possa essere correlato ad una cognizione del tutto generica della celebrazione di un processo, peraltro non meglio identificato, come invece sembra ritenere il provvedimento impugnato la Corte di appello, infatti, ha valorizzato il riferimento, contenuto nell’ordinanza cautelare relativa ad altri fatti, alla generica “contestazione” della recidiva (sulla cui valenza, in ambito cautelare, è ineguivoco il tenore letterale dell’art. 278 cod. proc. pen.).
Richiamando il già citato intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, osserva il Collegio che, se la conoscenza del procedimento è il presupposto per poter attivare il rimedio, è necessario che questa si concretizzi nell’acquisizione di un’informazione specifica in ordine ad Un processo definito con sentenza irrevocabile SUI una accusa ;così, ir motivazone, Sez. U, Lacatus, citi).
Pertanto, la conoscenza del procedimento ai fini della rescissione – che come rilevato dalla Corte costituzionale opera nei casi di assenza mal dichiarata (sent. n. 192 del 2023) – deve essere correlata alla formulazione di un’accusa, confermata da una decisione (Sez. U, Lacatus, cit., Sez 6, n. 19454 del 05/03/2023, Hallal, non mass.; Sez. 3, n. 37132 del 22/05/2019, Sepulveda Santander, Rv. 276887 – 01).
In conclusione, va affermato il principio per cui la conoscenza del procealnento, e dunque la decorrenza del termine per proporre il rimedio straordinario, pur non richiedendo una conoscenza approfondita della sentenza di condanna, esige quantomeno l’acquisizione di dati estrinseci tali da consentire l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà riconosciute dalla legge al condannato.
Resta ferma, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (Sez. 4, Vezuli, cit.).
Segue pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania, che si atterrà ai principi indicati, ferma restando la necessità di verificare, in ogni caso, l’osservanza o meno dell’obbligo di diligenza che per pacifico insegnamento giurisprudenziale ricade su colui il quale pi °pone la richiesta di rescissione (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468 01).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025