Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22890 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione.
Il testo dell’art. 629bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone:
‘1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
omissis .
4. omissis .’.
Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie. In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, COGNOME, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).
Orbene, per ‘conoscenza della sentenza’ non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- si connette solo all’ignoranza (necessariamente incolpevole) della emissione di quel titolo, all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato (tale ultima circostanza, peraltro, non è neppure dedotta con i motivi di ricorso).
Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può individuarsi, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nella data conoscenza della sentenza (3 dicembre 2018, poi divenuta irrevocabile per mancata volontaria impugnazione il 2 gennaio 2019) da parte del difensore di fiducia, domiciliatario ex lege dell’imputato non più reperibile presso il domicilio eletto, con la
conseguenza che la richiesta presentata il 28 febbraio 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 5, n. 7428/2025, COGNOME, cit.; Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, COGNOME, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281765-01).
3.1. Occorre però verificare se il ragionamento che ha sostenuto la decisione impugnata corrisponda alla volontà del legislatore cristallizzata nella disposizione processuale vigente.
L’efficacia del mezzo straordinario di impugnazione resta certamente subordinata alla verifica dell’impossibilità di collegare l’assenza dell’imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, evidenziando l'”onere di allegazione”, gravante sul ricorrente, che – se assolto – è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così, Sez. U, n. 15498 del 26/11/20, COGNOME, Rv. 280931-01).
Di rilievo, il passaggio motivazionale della sentenza ‘ COGNOME ‘, secondo cui (v., anche Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01).
3.2. Orbene, la Corte impugnata, correttamente, ha ritenuto dimostrata la ‘datata’ conoscenza della sentenza irrevocabile in capo al condannato, avendo l’imputato (non più reperito presso il domicilio dichiarato/eletto) scelto volontariamente e consapevolmente di essere rappresentato in giudizio dal difensore di fiducia domiciliatario (che si presume in costante contatto informativo col proprio assistito fiduciario: Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01), presente (a mezzo del collega delegato) in udienza alla lettura del dispositivo della sentenza, poi divenuta irrevocabile.
3.3. Il provvedimento impugnato si è pertanto allineato al diritto vivente, attento a garantire un equo contemperamento tra l’inviolabile diritto dell’imputato ad essere convenientemente avvisato della celebrazione del processo e l’esigenza di non riconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o di sottrazione alla) “conoscenza” del processo. Le censure difensive si rivelano, dunque, errate in diritto.
3.4. Del resto, come recentemente ribadito da questa Corte (Sez. 5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287764-01), con argomentum iuris che questo Collegio condivide: ‘ In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, petitum, ed effetti conseguibili. In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all’ambito applicativo, che