Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9813 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 31783/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME (CUI 04PKRBY) nato il 02/01/1963 avverso l’ordinanza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 15 luglio 2024, la Corte di appello di Venezia ha respinto, perchØ intempestiva, l’istanza del 1° marzo 2024 con la quale COGNOME NOME Alberto aveva chiesto la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 30 maggio 2019, irrevocabile il 24 settembre 2019.
La difesa aveva sostenuto che: il condannato aveva saputo della sentenza emessa nei suoi confronti solo il 6 febbraio 2024, a seguito della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza relativa al procedimento di estradizione, pendente in Argentina, proprio in relazione all’intervenuta sentenza di condanna del Tribunale di Verona; prima di tale notifica, l’istante era all’oscuro della condanna e del procedimento a suo carico, nell’ambito del quale era stato assistito da un difensore d’ufficio. In INDIRIZZO subordinata, l’istante aveva chiesto la rimessione nel termine per impugnare la sentenza di condanna.
La Corte di appello ha respinto l’istanza, perchØ intempestiva, rilevando che, in atti, vi era un’istanza del 21 agosto 2020 dell’avv. NOME COGNOME all’epoca difensore di fiducia del COGNOME che aveva chiesto di avere accesso agli atti del processo e di estrarne copia.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Ancona, il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen.
Rappresenta che la Corte di appello ha basato la propria decisione sulla mera istanza presentata dall’avv. COGNOME ritenendo che, pur in assenza di un documento che attestasse l’effettiva e tempestiva consegna di quanto richiesto dal difensore, si dovrebbe presumere che, come da prassi, tale consegna sia intervenuta poco dopo la presentazione dell’istanza.
Tanto premesso, il ricorrente contesta tale motivazione, sostenendo che sarebbe «assai discutibile» desumere «dalla mera prassi» la conoscenza certa della sentenza da parte del condannato.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che, pur volendo aderire alla ricostruzione della Corte di appello, si potrebbe, al piø, desumere la conoscenza del procedimento, ma non la conoscenza della sentenza, momento dal quale inizierebbe a decorrere il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato.
Il ricorrente, infine, censura la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non dare rilievo all’istanza di restituzione del termine, in considerazione del fatto che non sarebbe consentito proporre alternativamente tale tipo di istanza e quella di rescissione del giudicato. Al riguardo, il ricorrente pone in rilievo il fatto che l’istanza di restituzione del giudicato era stata proposta solo in via subordinata.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere rilevato che risulta infondata la richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata dal difensore del ricorrente, che lamenta la mancata comunicazione delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. Al riguardo, deve essere osservato che il presente procedimento – essendo relativo a un’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia in materia di rescissione del giudicato – rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022), devono essere trattati nella forma della c.d. camera di consiglio non partecipata. In tale forma di procedimento, il contraddittorio si svolge in forma meramente cartolare e la Corte di cassazione decide senza l’intervento dei difensori, esclusivamente in base ai motivi scritti, alla requisitoria scritta del Procuratore generale, alle memorie delle altre parti, ai motivi aggiunti tempestivamente depositati. Il primo comma dell’art. 611 cod. proc. pen. (nel testo vigente, come in quello anteriore alla riforma del 2022), nel disciplinare tale forma di procedimento, prevede che le parti possano presentare richieste, memorie e anche motivi nuovi, ma non prevede affatto che tali atti debbano essere comunicati alle controparti. La richiesta del ricorrente di rinviare l’udienza per la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. L’unico motivo Ł manifestamente infondato.
Dal provvedimento impugnato, emerge che l’avv. COGNOME nella qualità di difensore di fiducia del COGNOME, in data 21 agosto 2020, aveva chiesto di avere accesso agli atti del procedimento e di estrarne copia, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la rimessione in termini per la proposizione dell’appello avverso la sentenza di condanna, di cui il COGNOME aveva avuto casualmente conoscenza nel gennaio 2020.
La Corte di appello ha ritenuto che, da tale atto, si desumesse che il condannato avesse avuto conoscenza del procedimento svariati anni prima della presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato.
Si tratta di una decisione priva di vizi logici, atteso che appare ragionevole e conforme alla
comune esperienza ritenere che – in assenza di elementi di segno contrario, neppure dedotti dall’interessato – quell’istanza abbia poi consentito al difensore di fiducia del condannato di venire a conoscenza degli atti del procedimento. Pur volendo ipotizzare che la competente cancelleria abbia dato seguito a quell’istanza con grave ritardo, va posto in rilievo che sono passati svariati anni dalla sua presentazione.
Il ricorrente, sotto altro profilo, sostiene che, pur volendo aderire alla ricostruzione della Corte di appello, si potrebbe, al piø, desumere la conoscenza del procedimento, ma non la conoscenza della sentenza, momento dal quale inizierebbe a decorrere il termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato.
Si tratta di una deduzione priva di fondamento, atteso che, nella stessa istanza del 21 agosto 2020, viene dato atto del fatto che il COGNOME aveva avuto conoscenza «della condanna inflittagli dal Tribunale di Verona».
Il motivo risulta manifestamente infondato anche con riferimento alla richiesta di restituzione del termine, atteso che la Corte di appello ha, in ogni caso, rilevato che tale richiesta risultava intempestiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente
NOME COGNOME