Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15905 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 05/10/1979
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di rescissione ex art. 629 bis cod. proc. pen., formulata nell’interesse di NOME COGNOME definitivamente condannato con sentenza del Tribunale di Foggia del 30 maggio 2021 per il delitto di furto pluriaggravato.
Avverso l’indicata ordinanza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce inosservanza degli artt. 629 bis, cod. proc. pen., 178 comma 1 lett. c), 179, comma 1 e 185 cod. proc. pen., 83 d.l. n. 18 del 2020 e 8 direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016.
Sostiene che:
lo status di assente dell’imputato, pur regolarmente dichiarato all’inizio del processo, si è”illegittimamente protratto per l’intera durata del processo di primo grado”, poiché non è stato notificato né al difensore di fiducia né all’imputato il rinvio al 15 dicembre 2022 dell’udienza del 21 aprile 2020, non celebrata perché ricadente c.d. primo periodo dell’emergenza Covid, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi; tale omessa notifica ha impedito all’imputato e al suo difensore di partecipare al processo, di conoscerne l’esito e di impugnare la sentenza di condanna;
la mancata notifica della nuova data del processo (imposta dal comma 13 dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020), dopo la sua sospensione dovuta all’emergenza pandemica, ha determinato una mancata conoscenza incolpevole “del seguito del processo”, che ha impedito alla difesa di far valere, con l’impugnazione, le nullità prodottesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti, cui il giudice di legittimità ha accesso in ragione della natura processuale della questione oggetto di scrutinio, emerge quanto segue.
2.1. Esercitata l’azione penale, il processo ha subito iniziali rinvii per vizi notificatori: l’imputato, detenuto all’estero, era assistito da un difensore nominato di ufficio.
Liberato nel maggio 2016 e tornato in Italia, l’imputato ha ricevuto rituale notifica della vocatio in ius, a lui consegnata, a mani proprie, in data 6 marzo 2017 dalla stazione carabinieri di San Severo; ha nominato un difensore di fiducia e ha eletto domicilio presso la sua abitazione.
Neppure la difesa contesta che la citazione a giudizio sia avvenuta regolarmente e che l’imputato, portato a conoscenza della vocatio in ius vale a dire del fatto ascrittogli, del luogo e giorno in cui si sarebbe celebrata l’udienza abbia scelto di non essere presente.
All’udienza del 5 luglio 2017, presente un sostituto nominato dal difensore di fiducia ex art. 102 cod. proc. pen., l’imputato viene dichiarato assente.
Il dibattimento prosegue (in assenza dell’imputato e alla presenza di sostitutivi del difensore di fiducia, nominati ex art. 102 cod. proc. pen.) sino all’udienza del 14 gennaio 2020 quando il giudice rinvia al 21 aprile 2020. L’udienza non si celebra perché ricadente nel cd. primo periodo dell’emergenza Covid.
Alla successiva udienza del 15 dicembre 2020, il difensore di ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen., senza nulla eccepire, formula le proprie conclusioni, chiedendo l’assoluzione dell’imputato. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2021 viene deliberata la sentenza.
Nel fascicolo processuale non si rinviene prova che la fissazione, in prosecuzione, dell’udienza del 15 dicembre 2020 sia stata notificata al difensore (a mente dell’art. 83 commi 13 e 14 d. n. 18 del 2020 la notifica doveva essere fatta, anche per l’imputato, al suo difensore di fiducia attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.
2.2. Il ricorrente lamenta di non aver avuto contezza del prosieguo del processo – rinviato all’udienza del 21 aprile 2020 e successivamente sospeso per emergenza pandemica – poiché i rinvii successivi (alle udienze del 15 dicembre 2020 e del 21 gennaio 2021) non sono stati notificati né a lui personalmente né al suo difensore di fiducia, tanto che il processo si è svolto e concluso all’insaputa di imputato e difensore, alla presenza di un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
L’assunto difensivo è manifestamente infondato, perché propone una tesi in contrasto con il disposto normativo e con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.
L’ordinanza impugnata ha disegnato correttamente i confini del rimedio straordinario della rescissione del giudicato e del rapporto con le nullità eventualmente verificatesi nel corso del giudizio.
3.1. È incontroverso che, nel rispetto dei precetti dettati da Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, il Tribunale di Foggia abbia acquisito la certezza della conoscenza, da parte dell’imputato, dell’accusa elevata a suo carico e della data di udienza fissata l’inizio del processo.
Come riconosce la difesa stessa, l’imputato, reso edotto di tutti gli elementi essenziali del processo, ha consapevolmente deciso di non parteciparvi.
Si lamenta, invece, che l’imputato e il suo difensore non siano stati messi in condizione di essere presenti alle udienze successive a quella del 21 aprile 2020, rinviata a causa dell’emergenza pandemica, e di conoscere l’esito del processo,
posto che è stata omessa la notifica degli avvisi di fissazione delle udienze successive.
Nel caso prospettato, tuttavia, vengono in rilievo soltanto vizi concernenti il successivo sviluppo dell’iter processuale (ritualmente instaurato nei confronti di un imputato assente, ma consapevole della pendenza del processo) che danno luogo “soltanto” a nullità a regime intermedio (cfr. Sez. 5, n. 26434 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283401-01), non attinenti all’omessa citazione dell’imputato (avvenuta, come detto, regolarmente).
Su tali presupposti non vi è spazio per azionare il rimedio straordinario di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., il quale postula o che l’assenza sia dovuta a una inconsapevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che si tratti di nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore e determinati l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
3.2. Il ricorrente propone una equiparazione tra vizi attinenti alla vocatio in ius idonei a riverberarsi sulla dichiarazione di assenza e vizi concernenti la prosecuzione del processo già in corso, ritualmente instaurato a carico di imputato che ha consapevolmente scelto di non parteciparvi.
La tesi è del tutto destituita di fondamento, in quanto postula una interpretazione analogica non consentita dalla natura eccezionale del rimedio in rassegna.
Nella situazione concreta verificatisi, altri e diversi sono gli strumenti apprestati dall’ordinamento che si esauriscono nell’ambito della disciplina delle nullità: il sostituto del difensore dell’imputato, nominato ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., poteva e doveva far valere, alla ripresa del processo, la nullità derivante dall’omesso avviso della data della nuova udienza, venendo in rilievo vizi endoprocedimentali, insuscettibili di proiettarsi oltre il passaggio in giudicato della sentenza.
Va pertanto riaffermato il principio per cui è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla vocatio in iudicium, deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 29371 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286709 – 01; Sez. 2, n. 3057 del 11/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287492 – 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/03/2025